Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di calunnia, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il dolo in relazione ad un caso in cui l'imputato aveva temerariamente denunciato, in un reclamo al tribunale, fatti non personalmente percepiti, ma riferiti dalle parti private e non valutati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2008, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 16/12/2008
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1647
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 007771/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ARAGONA PASQUALE, N. IL 16/06/1927;
avverso SENTENZA del 20/12/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di calunnia per avere - con un reclamo al collegio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto proposto il 17 settembre 1993 nell'interesse dei suoi patrocinati - incolpato, pur sapendola, la d.ssa SALVO Marisa, pretore della stessa sede, di violazioni di legge e di false verbalizzazione allo scopo di favorire PELUSO Angela.
2. Ad avviso del giudice d'appello, le censure alla decisione di primo grado sono prive di fondamento.
In particolare, la Corte di merito ha preliminarmente chiarito la diversità del fatto in ordine al quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria ha dichiaralo non luogo a procedere nei confronti dell'avv.to ARAGONA. L'imputazione, ab origine calunnia e poi qualificata diffamazione, traeva origine da alcune "note autorizzate" presentate dal medesimo avvocato il 2 ottobre 1993. Mentre i fatti oggetto del presente procedimento sono stati commessi con il reclamo al collegio presentato il 17 settembre 1993.
Il giudice d'appello, ai fini della sussistenza del dolo richiesto per la configurazione della calunnia, ha ritenuto di particolare rilievo la notevole temerarietà del comportamento dell'avv.to Aragona che si è prestato a denunciare fatti non personalmente percepiti, ma riferiti da altri e non valutati nella loro reale consistenza.
3. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce la violazione di legge processuale e sostanziale e il difetto di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 111 Cost., comma 6. La Corte d'appello ha interpretato in termini riduttivi la locuzione "medesimo fatto", sebbene abbia riconosciuto che i fatti oggetto di distinti procedimenti traevano origine dal medesimo processo civile. Si è trattato di una condotta analoga perché l'imputato ha agito, con le note di udienza e poi con il reclamo al collegio, di fare valere i diritti del proprio assistito.
Per il secondo fatto non avrebbe potuto essere esercitata l'azione penale senza applicare l'art. 414 c.p.p.. 3.1. Con secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 649 c.p.p.. Là dove non si dovesse ritenere l'esercizio dell'azione subordinato alle prescrizione di cui all'art. 414 c.p.p., in ogni caso il giudice di merito ha violato l'art. 649 c.p.p.: la sentenza di non luogo a procedere, divenuta irrevocabile, avrebbe dovuto impedire di sottoporre QU Aragona a un nuovo giudizio per il medesimo fatto.
3.2. Con un terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 43, e 368 c.p. e dall'art. 89 c.p.c., poiché gli atti processuali presentati dall'avv.to Aragona, anche se polemiche nei confronti del magistrato, erano da considerare finalizzata a censurare decisioni adottate nell'ambito di un processo civile, mediante le quali egli riteneva di tutelare gli interessi del proprio assistito.
Si rileva poi che la Corte di merito non ha risolto adeguatamente la questione del dolo, in quanto mancano elementi che possano fare ritenere che l'avv.to Aragona abbia agito per incolpare il magistrato, pur sapendolo innocente. Egli non intendeva esporre elementi per l'esercizio dell'azione penale.
3.3. Con un quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 521 c.p.p. e art. 595 c.p., in quanto il precedente processo è stato definito correttamente con la diversa definizione giuridica attribuita al fatto. Analogamente, avrebbe dovuto essere definito l'attuale procedimento, riconducendo il fatto al delitto di diffamazione.
4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La circostanza dedotta dalla difesa, nel giudizio di primo grado e con i motivi d'appello, è quella che l'avv.to Aragona si è limitato a riportare nel reclamo al collegio fatti riferiti dalle parti private, ab origine patrocinate da altro difensore, accaduti di un udienza alla quale egli non fu presente. Tale elemento non risulta smentito dal giudice d'appello là dove ha ritenuto che il dolo richiesto per la configurazione della calunnia è in concreto ravvisabile, in quanto l'Avv. ARAGONA si è prestato, con particolare temerarietà, a denunciare fatti non personalmente percepiti, riferiti da altri e non valutati.
Come noto, affinché si configuri il dolo di calunnia e necessario che il soggetto agisca intenzionalmente e con la certezza dell'innocenza dell'incolpato. L'intenzionalità della incolpazione e la sicura conoscenza dell'innocenza dell'incolpato sono elementi distinti che devono ricorrere entrambi ai fini della sussistenza del dolo del delitto di calunnia.
Va cui, dunque, ribadito che, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato di calunnia, non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Sez. 6^, 7 marzo 2007 dep. 14 settembre 2007, n. 34881). In base a tali principi, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti riferiti, da altri, si limiti a incolpare taluno temerariamente in base a notizie apprese da terzi, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009