Sentenza 12 aprile 2000
Massime • 2
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato o abbiano concorso a darvi causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è necessario l'accertamento del rapporto tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale, ancorato a dati certi e non congetturali. Sotto questo profilo, la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento detenzione. Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità della motivazione è censurabile in cassazione, ai sensi dell'art.606, primo comma lett.e), cod.proc.pen.
Presupposto della istanza di riparazione per ingiusta detenzione, è la sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula di proscioglimento indicata nella prima parte dell'art.314 cod.proc.pen.. Non ha a tal riguardo rilievo se a tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova, se cioè l'assoluzione sia stata pronunziata ai sensi del primo o del secondo comma dell'art.530 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2000, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1)Dott. M. Domenico LO SAPIO - Presidente;
del 12.04.2000
2)Dott. V. COLARUSSO - Consigliere;
SENTENZA
3)Dott. B. Romano DE GRAZIA - Consigliere;
N. 2365
4)Dott. F. MARZANO - Consigliere rel.; REGISTRO GENERALE
5)Dott. P. Antonio SEPE - Consigliere;
N. 20902/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RA RI, n. in Faenza il 07.09.1947;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 27 novembre 1998;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN Marzano;
Vista la richiesta del P.G., che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio degli atti alla Corte di Bologna;
Osserva:
1. Il 27 novembre 1998 la Corte di Appello di Bologna rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, proposta da RA RI, sottoposto a misura di custodia cautelare in carcere per imputazione di cui agli artt. 81, cpv., 110, c.p, e 73 D.P.R. n.309/1990, dalla quale era stato poi assolto con sentenza in data 13 gennaio 1995 del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile il 27 maggio successivo.
Per come si legge in tale ordinanza, si contestava al RA di avere, in concorso con IN AN e IN CA, "messi in contatto con TI GI, collaboratore di giustizia", di avere svolto attività di intermediario nella detenzione di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente (eroina e cocaina). Nell'interrogatorio reso al G.I.P. il 13 settembre 1993, il RA aveva ammesso di aver conosciuto il TI, per essere stati entrambi detenuti nel penitenziario di Porto Azzurro, ma "di essersi limitato soltanto a chiedergli di trovare un posto di lavoro"; aveva, altresì, dichiarato di non conoscere i LL IN e di non aver mai intrattenuto con essi rapporti patrimoniali, mentre "il collaboratore di giustizia TI GI aveva dichiarato di aver ricevuto dai LL IN, messi in contatto con lui dal RA RI... partite di droga, indifferentemente eroina o cocaina... ". Evocate tale circostanze fattuali, i giudici del merito pervenivano alla resa statuizione rilevando che la sentenza del Tribunale di Bologna "ha assolto il RA RI non con la formula piena per non aver commesso il fatto, come prescritto dal 1^ comma dell'art. 314 c.p.p., bensì ai sensi del capoverso dell'art.530 c.p.p. e cioè per insufficienza delle prove". Rilevavano,
altresì, che, "non sussiste il requisito per l'accoglimento della domanda costituito da quanto disposto dal 1^ comma dell'art. 314 c.p.p. e cioè di non aver provocato o determinato con la propria condotta dolosa o colposa il provvedimento restrittivo", giacché "la carcerazione del RA RI fu la conseguenza di indagini a vasto raggio circa il commercio illecito della droga... ; dette indagini presero le mosse dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TI GI, che, per quanto concerne il RA RI, non furono ritenute sufficienti per poterlo ritenere responsabile del reato ascrittogli per cui fu adottata la formula dubitativa... ; che il RA RI non poteva ritenersi estraneo ai fatti delittuosi circa i quali subì la suddetta carcerazione, avendo reso dichiarazioni macroscopicamente false affermando che il TI GI si voleva vendicare, accusandolo di intermediazione nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, per il fatto che il RA aveva avuto una relazione sentimentale con la convivente di esso TI... ".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il RA, per mezzo del difensore, denunziando: a) il vizio di violazione di legge, in riferimento agli artt. 314 c.p.p. e 24 Cost., sotto il profilo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto preclusiva alla formulata richiesta la circostanza che l'istante fosse stato assolto ai sensi dell'art. 520.2 c.p.p., essendo stata dal legislatore abolita "la differenziazione tra assoluzione con formula piena ed assoluzione per insufficienza di prove, già prevista dal codice del 1930"; b) il vizio di manifesta illogicità del provvedimento impugnato, "nella parte in cui riconosce la responsabilità del RA nel dar causa alla misura cautelare". Deduce, in sintesi, che "nulla è dato riscontrare in motivazione circa la rilevanza causale della condotta del RA... ; ne' se la stessa possa incidere solo sul quantum dell'indennizzo, ovvero anche sull'an", apparendo "da ultimo,... del tutto difettare ogni considerazione sull'elemento psicologico (dolo o colpa grave) che deve necessariamente sorreggere la condotta in esame ed il cui riconoscimento andava parimenti adeguatamente motivato".
3. Il ricorso è fondato.
Presupposto, infatti, della istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art 314.1 c.p.p., è la sentenza irrevocabile di assoluzione "perché il fatto non sussiste, o per non aver commesso il fatto", senza che abbia a tal riguardo rilievo alcuno se a tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova, e senza, quindi, che possa svolgere discriminatorio rilievo alcuno la circostanza che a quella formula si sia addivenuti ai sensi del 1^ o 2^ comma dell'art.530 c.p.p. (cfr., ex coeteris, Cass., Sez. IV, n. 1573/1994).
Del tutto erroneamente, quindi, i giudici del merito hanno ritenuto, sostanzialmente, che la precitata norma ("come prescritto dal 1^ comma dell'art. 314 c.p.p.") presupponga l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, 1 c., c.p.p., e non anche l'ipotesi di cui al 2^ comma della stessa norma, rilevando che il giudice penale "ha assolto il RA non con la formula piena per non aver commesso il fatto... , bensì ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p. e cioè per insufficienza di prove".
Per il resto, ed oltre tale preliminare rilievo, l'ordinanza impugnata non ha dato adeguata e logica contezza del concorsuale apporto dell'istante alla instaurazione o al mantenimento del suo stato detentivo. Al riguardo, infatti, sono prive di significazione le circostanze che "la carcerazione del RA RI fu la conseguenza di indagini a vasto raggio circa il commercio illecito della droga e che tali indagini "presero le mosse dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TI GI, che per quanto concerne il RA RI non furono ritenute sufficienti per poterlo ritenere responsabile del reato ascritto... ", tali circostanze non essendo ascrivibili all'istante. La ulteriore circostanza in motivazione addotta, che, cioè, "il RA RI non poteva ritenersi estraneo ai fatti delittuosi circa i quali subì la suddetta carcerazione, avendo reso dichiarazioni macroscopicamente false affermando che il TI GI si voleva vendicare... ", è, nella conclusiva affermazione espressa, apodittica e tautologica, non chiarendosi, tra l'altro, se e quale rilevanza eziologica assumevano quelle specifiche dichiarazioni (e solo quelle), nel contesto, peraltro, del diritto di difesa riconosciuto all'imputato, nella instaurazione c/o nel mantenimento dell'instaurato stato di custodia cautelare.
E giova al riguardo richiamare i consolidati principi al riguardo già pregressamente affermati da questa Corte, che, in questa sede pienamente condivisi dal Collegio, ulteriormente e confermativamente si ribadiscono.
Per l'espresso disposto dell'art. 314 c.p.p., l'equa riparazione per la ingiusta detenzione è esclusa qualora l'istante "vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave", con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e quindi alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez. Un., n. 43/1996). Premesso che l'indennizzo in questione si risolve
"nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito" (ibid.; Cass., Sez. Un. n. 1/1995), quanto alle valenze definitore delle espressioni "dolo" e "colpa grave", ha di già chiarito questa Corte (ibid.) che "dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi terminì fattuali (indipendentemente dal fatto di confliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dell'id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo", sicché l'essenza del dolo sta, appunto "nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento riparatorio".
Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 c.p.: "è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere) consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario"; in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta a volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti, ecc.) pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile (...) ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà" (ibid.).
Ed in tal ultimo caso, la colpa deve appunto esser "grave", come vuole la norma, "connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso, secondo l'enunciazione di Ulpiano: culpa lata est nimia neglegentia, id est non intelligere quod omnes intelligunt" (Cass., Sez. Un. n. 43/1996). Premesso, inoltre, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a darvi causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà - sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale -, devesi innanzitutto rilevare che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga al suo conclusivo divisamento in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi "accertati o non negati" (Cass., Sez. Un. n. 43/1996 cit.); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato. Obbedisce a principi di ordine generale, anche nel campo civilistico (della cui connotazione cospicuamente partecipa il procedimento in questione) che, una volta sussistenti le condizionì per il riconoscimento del diritto, questo può essere paralizzato solo dalla comprovata sussistenza delle condizioni dalla legge assunte come impeditive del riconoscimento in concreto dello stesso.
Inoltre, la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma "se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (...) Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro (...) spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte" (Cass., Sez. Un., n. 43/1996). Posto, dunque, che il giudice della riparazione "deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo" rispetto a quello del processo penale (nel limiti suindicati), pure deve rilevarsi che costituiscono sicuramente mancipio del giudice di merito la ricerca, la selezione, la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. Epperò, il giudice del merito ha, nondimeno, l'obbligo di dare al riguardo adeguata ed esaustiva motivazione, dispiegantesi secondo le corrette regole della logica, giacché il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 606, 1^ c., lett. e), c.p.p.. 4. A tali criteri ermeneutico-interpetativi non si è uniformata la Corte di merito, la cui motivazione, peraltro, ha preso l'abbrivio dalla errata interpretazione ed applicazione di legge suindicata. Nel consegue che la impugnata ordinanza va annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bologna.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2000