Sentenza 18 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la prova dei comportamenti extraprocessuali gravemente colposi - quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti - integranti la condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo può essere tratta da conversazioni intercorse tra terze persone, legittimamente intercettate, purché la portata del loro significato in senso sfavorevole al ricorrente sia stato univocamente accertato dalla sentenza di assoluzione. (Nella fattispecie, nella sentenza di assoluzione del ricorrente dall'accusa di partecipazione ad associazione di stampo mafioso era comunque riconosciuta, sulla base di conversazioni intercettate tra terze persone, la sua contiguità a tale associazione).
Commentari • 8
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La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2014, n. 8914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8914 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 18/12/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere - N. 2126
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 13543/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE CA N. IL 28/03/1971;
nei confronti di:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 74/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 17/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. NI EL, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria, depositata il 12/2/2014, con la quale venne rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare dal 18/8/2008 al 4/11/2011, allorquando la locale Corte d'appello lo aveva assolto dall'accusa di aver fatto parte di associazione a delinquere di tipo mafioso, dopo essere stato condannato in primo grado.
2. La Corte territoriale aveva escluso la ricorrenza dell'invocato istituto reputando che l'irrogazione della misura aveva trovato significativa causa nella condotta gravemente colposa del richiedente, il quale aveva intrattenuto intensa frequentazione con plurimi soggetti facenti parte dell'organizzazione criminale, condividendone il "comune modo di pensare ... sulla stesa lunghezza d'onda", siccome era dato trarre dalle plurime e convergenti intercettazioni, le quali, pur interessando terzi, individuavano nel NI persona spiccatamente contigua. Inoltre, da una conversazione, della quale era stato partecipe lo stesso NI, al di là del dubbio circa l'interpretazione del colloquio (non era apparso chiaro se i nominati ME e MA fossero persone da affiliare), si poteva trarre il sicuro convincimento della vicinanza del ricorrente agli altri due colloquianti inseriti nell'associazione.
In definitiva, la Corte territoriale così concludeva: "Siffatta notevole vicinanza del prevenuto a personaggi di spicco della base, con piena consapevolezza di ciò - tant'è che il NI viene indicato dai conversanti come soggetto che avrebbe dovuto fare certi discorsi, avrebbe dovuto prender parte a cerimonie, avrebbe dovuto informare, insieme al fratello, il RE -, integri una condotta gravemente colposa che ha contribuito a dare causa alla detenzione cautelare, ingenerando la falsa apparenza dell'appartenenza alla associazione".
3. Il NI col proposto ricorso per cassazione chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata denunziando vizio motivazionale in questa sede rilevabile e violazione di legge. Questa in sintesi la prospettazione impugnatoria.
Salvo la neutra conversazione riportata nel provvedimento il ricorrente non compariva in alcuno dei colloqui intercettati. Con la conseguenza che il provvedimento restrittiva era stato emesso valorizzando conversazioni intercorse tra terze persone, senza, pertanto, apporto causale del NI. Le conversazioni che lo chiamano in causa, peraltro attribuendogli anche attività imprenditoriali errate, costituivano mere considerazioni altrui, e, quindi, esclusa condotta interferente del richiedente l'indennizzo, questo non avrebbe potuto essere negato.
4. Con memoria pervenuta il 29/11/2014 l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedeva dichiararsi inammissibile e, in subordine, rigettarsi, il ricorso.
5. Il ricorso deve essere rigettato.
5.1. Si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. È quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dallo istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile concorso nell'illecita detenzione di stupefacente.
5.2. La Corte territoriale, nel caso di specie, ha puntualmente individuato in cosa sia consistita la colpa grave del ricorrente. Il NI, secondo le plurime ed univoche risultanze, che non trovano smentita nella sentenza liberatoria, risultava spiccatamente contiguo a soggetti inseriti a pieno titolo all'interno del consorzio criminale, tanto da essere considerato un omologo da consultare, proteggere, pienamente affiatato e partecipante ai "giochi". La circostanza che le fonti di prova non si traggano, in prevalenza, direttamente dal dichiarato del NI non assume rilievo di sorta. Invero, il punto decisivo, qui riscontrato, consiste nel fatto che le prove comunque acquisite sulla condotta spregiudicata del ricorrente trovano conferma nella sentenza liberatoria. Infatti, nel caso al vaglio, la Corte territoriale, pur avendo assolto il NI per non essere stata raggiunta la prova della consapevole partecipazione al sodalizio, ha, tuttavia, confermato il contenuto univoco degli elementi probatori dai quali era dato trarre l'intima vicinanza del soggetto ai contesti associativi presi in esame. In definitiva, correttamente è stato reputato gravemente imprudente e negligente il comportamento del ricorrente, il quale, al di là della sua effettiva consapevole partecipazione all'associazione, aveva mostrato di condividerne lo spirito, mantenendo rapporti intensamente stretti con i principali accoliti, i quali, peraltro, gli riconoscevano ruolo di significativo rilievo.
5.3. Come a suo tempo chiarito, non potendo l'Ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, alla base del diritto al risarcimento in esame, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, in fondo, della regola che trova esplicitazione negli artt. 1227 e 2056 cod. civ.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 1, non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314 c.p.p., comma 1 quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (in puntuali termini, S.U., 13/12/1995, n. 43). A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale;
onde l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato, anche prima dell'inizio dell'attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato (anzi, questo è il presupposto, scontato, dell'intervento del giudice della riparazione) (in puntuali termini, Sez. 4, 16/10/2007, n. 42729).
6. All'epilogo consegue il pagamento delle spese processuali e di quelle legali in favore del Ministero, nella misura di giustizia di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio al Ministero, che liquida in Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2015