Sentenza 20 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di ingiusta detenzione, per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrativa della colpa grave la condotta dell'imputato, pubblico amministratore, che, avendo ricevuto denaro e regalie da imprenditori locali per finalità politiche al di fuori dei canali istituzionali, aveva generato una situazione di ambigua commistione tra amministrazione locale ed imprenditoria).
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La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2016, n. 4242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4242 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2016 |
Testo completo
I 04242-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA n. 1881 Dott. VINCENZO ROMIS Presidente - Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - - Consigliere rel.- Dott. GABRIELLA CAPPELLO REGISTRO GENERALE Dott. ALESSANDRO RANALDI - Consigliere n. 27482/2016 Dott. LOREDANA MICCICHE' - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso promosso da: AR TR EL n. 23/09/1933 a Sant'Arcangelo avverso la ordinanza del 16/04/2015 della CORTE d'APPELLO di NAPO- LI in data 21/03/2016 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Giuseppe CORASANITI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di AR TR EL, subita da costui nell'ambito di una indagine per fatti di concussione, ascrittigli in qualità di assessore alle leggi speciali del comune di Caserta, poste in essere ai danni di privati imprenditori, nonché per ricettazione e finanziamento illecito ai partiti, reati dai quali era stato assolto in via definitiva con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenendo sussistente una condotta gravemente colposa dell'interessato.
2. La Corte territoriale, premesso che la decisione assolutoria era seguita al vaglio di un compendio probatorio modificato rispetto al momento della cautela, stanti gli sviluppi dibattimentali che avevano registrato una difformità di alcune dichiarazioni testimoniali (tanto da giustificare l'invio degli atti alla Procura per il reato di falsa testimonianza) e l'esame al quale l'imputato si era sottoposto, ha ritenuto la sussistenza di un comportamento del AR ostativo all'insorgenza del diritto azionato, sulla scorta di circostanze emerse nel giudizio di merito e confermate nella loro storicità nella sentenza assolutoria.
3. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, il AR, formulando un motivo unico, con il quale si è censurata la valutazione della colpa grave da parte della Corte di merito, poiché tale elemento dovrebbe essere ricollegato a determinati eventi naturalistici e formali, laddove il AR, soggetto incensurato, aveva invece ricevuto il denaro per motivi esclusivamente politici, senza che nel provvedimento si sia specificato in cosa siano consistiti i comportamenti censurati. Sotto altro profilo, ha contestato che l'istruttoria avesse subito una modifica come affermato dal giudice della riparazione, l'imprenditore IO non avendo mai mutato le sue dichiarazioni, osservando che i singoli iscritti al partito non conoscevano l'identità dei finanziatori, essendo il AR era l'unico abilitato a ricevere ed amministrare i finanziamenti, in qualità di responsabile amministrativo locale del partito, considerato peraltro che il AR neppure proveniva dai ranghi della politica, in quanto preside di una facoltà universitaria. Considerato in diritto 呢 2 1. Il ricorso va rigettato.
2. La Corte di Napoli ha ritenuto irrevocabilmente accertato il fatto in sé della ricezione da parte del AR, assessore alle leggi speciali e vice sindaco, di denaro corrispostogli da un imprenditore per finalità legate alle esigenze del suo partito e alle competizioni elettorali e per l'acquisto di riproduzioni di opere d'arte con corrispettivo di milioni di vecchie lire, nonché il fatto di avere ricevuto dal responsabile politico locale del partito circa 70 milioni di lire per coprire le spese della campagna elettorale, denaro che, come affermato dallo stesso elargitore, proveniva dagli imprenditori e non dal medesimo. Inoltre, ha stigmatizzato la circostanza che tali ricezioni erano avvenute al di fuori dei canali istituzionali, anche da parte di soggetti (imprenditori), sui quali l'attività pubblica locale era destinata a riverberare inevitabili effetti, tale comportamento avendo generato una ambigua commistione tra amministratori pubblici ed imprenditori che si inseriva in un contesto di illiceità nei rapporti tra amministratori pubblici e mondo imprenditoriale, sì diffusa da sembrare generalizzata, come affermato dallo stesso giudice di merito. Tale condotta extraprocessuale è stata ritenuta gravemente imprudente e negligente e causalmente collegata all'adozione del provvedimento restrittivo, poiché il AR, pubblico ufficiale e amministratore locale, aveva ricevuto regali da imprenditori, scelta considerata improvvida, imprudente, incauta e potenzialmente foriera di aspettative illegittime da parte dei donanti, connotata da oggettiva ambiguità, idonea a generare interpretazioni erronee da parte dell'Autorità, altresì considerato che, proprio secondo quanto affermato dal giudice del merito, tale attività si inseriva nel contesto di commistione tra politica ed imprenditoria.
3. Con il ricorso, la parte si è limitata a censurare il ragionamento svolto dalla Corte del merito, di fatto confondendo il piano della valutazione della penale responsabilità con quello della colpa grave che connota il comportamento dell'interessato ostativo all'insorgenza del diritto azionato. Il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione è, invece, del tutto congruo, logico, non contraddittorio e soprattutto coerente con le circostanze accertate in punto di fatto, poiché gli elementi dai quali è stata desunta la condotta gravemente negligente sono stati correttamente valorizzati ai fini del rigetto, sia in quanto espressivi di quel contesto di diffusa 3 де commistione tra politica ed imprenditoria, che avuto riguardo alla induzione in errore dell'Autorità procedente, ponendo la condotta del AR in relazione di causa ed effetto con la detenzione subita. Tale conclusione è peraltro allineata con quanto già affermato da questa stessa sezione con riferimento alla valutazione della condotta tenuta dall'istante ai fini dell'attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per la custodia cautelare sofferta senza titolo. Si è infatti ritenuto che, al fine di individuare un'eventuale causa sinergica all'adozione o al mantenimento della misura di cautela personale, il giudice di merito può valorizzare, ferma la verifica degli altri requisiti, anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. Infatti, la violazione di regole deontologiche, proprie di una professione, qualificano di colpa la condotta dell'agente, secondo la nozione estraibile dall'art. 43, comma primo, codice penale, risolvendosi nella inosservanza di una data disciplina [cfr. sez. 4 n. 1516 del 17/12/1992 Cc. (dep. 18/02/1993), Rv. 193228; n. 18152 del 09/02/2010, Rv. 247531].
4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2016. Il Presidente Il Consigliere est. Vincenzo Romis Gabriella Cappello هههه Depositata in Cancelleria Oggi. 3 U GEN. 2017 Il Funziona udiziarie Patria Ciorra +