Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 2
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso di richiesta avanzata ai sensi dell'art. 314, comma primo, cod. proc. pen. (proscioglimento con sentenza irrevocabile), al fine di ritenere sussistenti le condizioni ostative costituite dal dolo o dalla colpa grave sinergica dell'istante, il giudice ben può prendere in considerazione, anche in via esclusiva, gli elementi originariamente valutati in funzione dell'emissione della misura cautelare. (In motivazione la Corte ha chiarito che il principio non vale nel caso di riparazione previsto dal secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen.).
In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto della richiesta di indennizzo fondato sulle frequentazioni ambigue consapevolmente intrattenute dall'istante con soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa nella quale il giudice della cautela lo aveva ritenuto inserito).
Commentari • 12
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2013, n. 9212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9212 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 13/11/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1566
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 13978/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES BE N. IL 16/04/1961;
avverso l'ordinanza n. 89/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 23/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 23/1/2012 la Corte di Appello di Palermo rigettava la richiesta di riparazione proposta da TE MB per l'ingiusta detenzione sofferta in carcere per la durata di due anni e 29 giorni, osservando che costui aveva dato causa col suo comportamento al provvedimento restrittivo. Il TE era stato sottoposto a processo penale per i delitti di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso e di tentata estorsione aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, dai quali era stato assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" con sentenza della Corte d'Appello di Palermo divenuta irrevocabile. La Corte ravvisava colpa grave nel comportamento tenuto dall'istante, desumibile dalle risultanze di una intensa attività di intercettazione che aveva consentito la captazione di svariate conversazioni intercorse tra il ricorrente e i coimputati US e Di AP, oltre che tra costoro e altri coimputati, quali SS e TR, queste ultime contenenti riferimenti alla persona del TE.
Le conversazioni erano idonee a essere ritenute significative dell'appartenenza del predetto alla famiglia mafiosa della Noce e, inoltre, indicative della sua partecipazione all'estorsione. Rilevava, in particolare, la Corte territoriale che il TE, già condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di associazione mafiosa, aveva intrattenuto stretti rapporti di frequentazione con alcuni dei coimputati condannati per il reato di associazione mafiosa e aveva, altresì, discusso in una conversazione telefonica con il US di soldi costituenti il provento di estorsioni, dando causa, con le condotte descritte, alla misura cautelare.
2. Avverso la richiamata ordinanza propone ricorso per cassazione il TE, a mezzo del difensore, deducendo, con il primo motivo, il travisamento del fatto nella parte in cui il Giudice di merito aveva ritenuto - contrariamente a quanto emergeva dagli atti - che la conversazione del 6/2/2004 fosse intercorsa tra il ricorrente e il US e che nella medesima gli stessi avessero discusso di soldi costituenti provento di estorsioni.
3. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione sotto molteplici profili, di seguito specificati.
3.1. Rileva, in primo luogo, che la Corte aveva rigettato l'istanza di riparazione sulla scorta degli stessi elementi che il giudice della cautela aveva posto a fondamento del provvedimento cautelare, erroneamente valutandoli quali gravi indizi di colpevolezza. Osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 32383/2010) avevano affermato che nell'ipotesi di cui all'art. 314 c.p.p., comma 2, non potevano rappresentare cause ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione i comportamenti tenuti nella fase precedente all'emissione della misura cautelare, quand'anche connotati da dolo o colpa grave e idonei a indurre in errore l'autorità giudiziaria nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle condizioni di applicabilità della misura medesima;
che, pertanto, era insostenibile continuare a ritenere detti comportamenti ostativi alla riparazione nelle ipotesi di cui dell'art. 314 c.p.p., comma 1, trattandosi di casi del tutto speculari, nei quali vi è un sostanziale errore di valutazione da prendere in considerazione al fine di accertare il diritto all'equa riparazione, talché "opinare diversamente porterebbe ... all'assurda conseguenza di privilegiare una posizione rispetto all'altra in relazione a situazione analoghe".
3.2. Sotto altro profilo, rileva che la Corte d'Appello non aveva valutato con piena e ampia libertà il materiale acquisito e non aveva adempiuto al dovere di compiere una serie di accertamenti e valutazioni in piena autonomia.
3.3. Osserva, ancora, che era stato posto a fondamento del diniego dell'indennizzo il rapporto di frequentazione del ricorrente con tale Oliveri, pur non essendo stato costui neppure imputato dei fatti contestati.
3.4. Rileva, inoltre, che la Corte d'Appello non aveva fondato la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, ma su elementi definiti dalla stessa Corte come generici e irrilevanti sotto il profilo penalistico.
3.5. Osserva, infine, che la nozione di colpa grave doveva essere individuata in quella condotta connotata da macroscopica negligenza, imprudenza e trascuratezza atta a creare una situazione tale da costituire prevedibile ragione di intervento dell'autorità mediante provvedimento restrittivo della libertà personale. Di conseguenza, era da reputare iniqua la negazione del ristoro economico sulla base di comportamenti all'apparenza soltanto sospetti, poiché la norma penale non impone alcun dovere di diligenza rispetto alle condotte che, in sè lecite, possono essere assunte come indicative della commissione di reati.
Richiama la decisione Corte Costituzionale del 3 dicembre 1993 n. 426, dalla quale afferma possa desumersi che la condotta volta a depistare le indagini e ad aiutare altri ad eluderle non esclude il diritto alla riparazione.
4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, rileva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Va esaminato preliminarmente, nell'ordine logico, il secondo motivo di ricorso, contenente rilievi che investono questioni di vasta portata. Esso si articola in una serie di distinte censure, ancorché tutte attinenti alla ritenuta sussistenza della colpa grave ostativa all'indennizzo e ai profili di violazione di legge e di vizio motivazionale al riguardo prospettati.
Quanto alla prima di tali doglianze, si evidenzia che nessun vizio sussiste per avere la Corte rigettato l'istanza di riparazione in ragione degli stessi elementi che il giudice della cautela aveva posto a fondamento del provvedimento cautelare, ne' alcuna disparità di trattamento è ravvisabile con riferimento ai presupposti della colpa grave rilevanti in relazione all'ipotesi contemplata dell'art. 314 c.p.p., comma 2, che il ricorrente assume accomunata a quella di cui al primo comma in ragione dell'esistenza in entrambe di un sostanziale errore di valutazione del giudice della cautela. Ed invero la richiamata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 32383/2010), occupandosi delle ipotesi riconducibili dell'art. 314 c.p.p., comma 2, ha chiarito che la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane preclusa in riferimento ai casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che il giudice della cautela aveva a disposizione. Ciò attiene alla configurazione normativa del diritto alla riparazione nell'ipotesi prevista dell'art. 314, comma 2: il meccanismo "causale" che governa la condizione stessa, infatti, prende in considerazione (in modo differente rispetto all'ipotesi di cui al primo comma) l'insussistenza ab origine delle condizioni per l'adozione o il mantenimento della misura.
Al riguardosa questa Corte ha chiarito che allorquando, in effetti, si riconosce che il GIP era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude la ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo". Differenti, quindi, appaiono i presupposti da prendere in considerazione con riferimento alle ipotesi di cui ai due commi dell'art. 314 c.p.p., con la conseguenza che le stesse non possono essere assimilate, poiché soltanto nella seconda il dato normativo pone a fondamento della riparazione l'esistenza di un sostanziale errore di valutazione del giudice della cautela. Ne consegue che, ove sia richiesta la riparazione in forza dell'art. 314 c.p.p., comma 1, ben possono essere presi in considerazione, anche in via esclusiva, gli elementi originariamente valutati in funzione dell'emissione della misura cautelare.
Quanto al secondo profilo, se ne evidenzia la genericità, poiché il ricorrente non indica ne' il materiale acquisito che si assume non valutato, ne' gli accertamenti che il giudice della riparazione avrebbe potuto svolgere in autonomia. Ciò non consente adeguata valutazione della censura.
Passando al terzo profilo, si rileva che i rapporti intercorsi con soggetto non imputato, che il ricorrente assume essere stati presi in considerazione quale elemento indicativo di responsabilità, si inseriscono nell'ambito di un contesto di frequentazioni ben più significative, concernenti altri soggetti che nel processo risultano imputati e successivamente condannati, talché il singolo contatto evidenziato non assume la connotazione della decisività a fronte dei molteplici elementi offerti dal quadro probatorio. In relazione al quarto profilo si evidenzia che, prescindendo dalla genericità dell'allegazione (non si indicano quali siano i fatti non concreti ne' precisi sui quali si assume fondato il riconoscimento della misura), costituisce argomento ininfluente quello attinente alla dedotta inidoneità, in termini di conducibilità alla responsabilità penale, dei fatti ritenuti causalmente correlati all'adozione della misura, in ragione dei distinti piani sui quali operano i due ambiti dell'accertamento della responsabilità penale e del riconoscimento dei presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione.
Quanto all'ultimo profilo, si osserva che, pur se vero che la norma penale non impone alcun dovere di diligenza rispetto alle condotte che, in sè lecite, possono essere assunte come indicative della commissione di reati, ciò non esclude, tuttavia, che le medesime ben possano essere ritenute idonee a integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione. Come è noto, infatti, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare, in modo autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Tali conclusioni non sono avversate dalla pronuncia della Corte Costituzionale citata dall'istante, la quale si è limitata a ritenere non contrastante con la carta fondamentale un'interpretazione della norma sulla riparazione a suo tempo prospettata dalla Corte di Cassazione in termini di maggiore ampiezza con riguardo ai presupposti utili per il riconoscimento del diritto alla riparazione, interpretazione che è stata superata con orientamento giurisprudenziale successivo del pari rimasto immune da censure d'incostituzionalità.
Rilevata l'infondatezza di tutti i profili di doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, va esaminato il primo motivo, il quale investe una notazione specifica, rispetto al vasto ambito delle precedenti censure, concernente l'asserita erronea attribuzione e interpretazione, tra gli elementi posti a fondamento del diniego del diritto alla riparazione, di una conversazione telefonica. In proposito si osserva che la notazione appare priva del connotato della decisività, poiché, pur prescindendo dall'elemento contestato, resta immune da simili rilievi tutto il residuo compendio delle intercettazioni, dalle quali si desumono, in modo certo e indubitabile, stretti e abituali rapporti di frequentazione dell'istante con coimputati condannati per associazione mafiosa. A tal proposito basti considerare che è da ritenere gravemente colposo il comportamento imprudente o negligente che, valutato con il parametro dell'id quod plerumque accidit, "sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza collettiva" e renda prevedibile, anche se non voluto, l'intervento dell'autorità giudiziaria. Alla stregua di tale impostazione è stata ritenuta l'incidenza causale delle "frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione" (Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 363 del 30/11/2007 Rv. 238782). Tanto vale a configurare in capo al ricorrente la sussistenza della colpa grave ostativa alla concessione dell'indennizzo, in conformità ai parametri giurisprudenziali richiamati.
5. Per le ragioni indicate il ricorso va rigettato.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2014