Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2013, n. 9212
CASS
Sentenza 13 novembre 2013

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In tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso di richiesta avanzata ai sensi dell'art. 314, comma primo, cod. proc. pen. (proscioglimento con sentenza irrevocabile), al fine di ritenere sussistenti le condizioni ostative costituite dal dolo o dalla colpa grave sinergica dell'istante, il giudice ben può prendere in considerazione, anche in via esclusiva, gli elementi originariamente valutati in funzione dell'emissione della misura cautelare. (In motivazione la Corte ha chiarito che il principio non vale nel caso di riparazione previsto dal secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen.).

In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto della richiesta di indennizzo fondato sulle frequentazioni ambigue consapevolmente intrattenute dall'istante con soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa nella quale il giudice della cautela lo aveva ritenuto inserito).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2013, n. 9212
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9212
Data del deposito : 13 novembre 2013

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