Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01794/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01436/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1436 del 2025, proposto da
NA AU AN, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Armano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scaparone e Cinzia Picco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GI OV CU, rappresentato e difeso dagli avvocati SS Sciolla, Sergio Viale, Diego Iula e Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento dell’ASL Città di Torino, pubblicato in data 19 novembre 2023, con cui veniva conferito al Dr. CU l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Cardiologia 2 - San OV Bosco, prevedendo una spesa presunta mensile di euro 12.756,05;
2) del verbale della Commissione Giudicatrice del 25 ottobre 2023;
3) della Delibera 1410/02.02/2023 del 02 novembre 2023;
4) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CU GI OV il 18/7/2025:
in via principale, per l’annullamento: - della deliberazione del Direttore Generale della ASL Città di Torino n. 1410/02.02/2023 in data 02/11/2023, pubblicata in data 19/11/2023, - del preordinato verbale della Commissione Giudicatrice in data 25/10/2023, nelle sole parti in cui non è stata disposta l’esclusione della Dott.ssa NA AU UL dalla procedura selettiva indetta dalla ASL Città di Torino con deliberazione n. 1103/02.02/2023 del 04/08/2023 del Direttore S.C. Politiche del Personale per il conferimento dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa Cardiologia 2 presso l’Ospedale San OV Bosco di Torino;
ovvero in via subordinata, per ottenere l’annullamento - della deliberazione del Direttore Generale della ASL Città di Torino n. 1410/02.02/2023 in data 02/11/2023, pubblicata in data 19/11/2023, - del preordinato verbale della Commissione Giudicatrice in data 25/10/2023, nei sensi e nei limiti indicati nel ricorso incidentale di cui infra, nonché per l’annullamento di ogni altro atto antecedente, preordinato, conseguenziale e comunque connesso al relativo procedimento, e per ogni ulteriore e conseguenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del dott. GI OV CU e dell’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. SS DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con bando pubblicato in data 10 agosto 2023, l’A.S.L. Città di Torino ha indetto una procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore della struttura complessa Cardiologia 2, da individuarsi in una figura professionale di “ esperienza, attitudine, capacità professionali e collaterali coerenti con il profilo oggettivo della S.C. Cardiologia 2 ”.
L’avviso prevedeva un punteggio complessivo di 100 punti, suddiviso in 40 punti per il curriculum e 60 per il colloquio e la valutazione comparativa del curriculum doveva avvenire secondo i seguenti parametri desumibili dalla D.G.R. Piemonte n. 14-6180 del 29 luglio 2013: - esperienze di carattere professionale e formativo (sulla base delle definizioni di cui all’art. 8, comma 3, D.P.R. n. 484/1997); - titoli professionali (scientifici, accademici, pubblicazioni con particolare riferimento alle competenze organizzative e professionali); - volume dell’attività svolta; - aderenza al profilo professionale ricercato.
Entro il termine prescritto hanno presentato istanza di partecipazione tre candidati che, risultati in possesso dei necessari requisiti, sono stati ammessi alla selezione dall’apposita Commissione nominata con provvedimento n. 1049/2023 del 22 settembre 2023.
In data 25 ottobre 2023 è stato fissato il colloquio, al quale si sono presentati solo due dei tre candidati: la dott.ssa AN e il dott. CU.
Il colloquio si è concluso con una valutazione di 60,00 punti per la ricorrente e 59,00 per il dott. CU.
Nella stessa seduta è stato attribuito ai curricula il punteggio di 30,282 per la ricorrente e di 33,617 per il dott. CU, risultanti dalla somma dei punti assegnati nelle rispettive schede di valutazione, per un punteggio finale (somma di curricula e colloqui) di 92,617 punti per il dott. CU e 90,282 per la ricorrente.
All’esito dell’attribuzione dei punteggi, con deliberazione del Direttore Generale n. 1410 del 2 novembre 2023, l’A.S.L. Città di Torino ha conferito al dott. CU l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Cardiologia 2.
In data 14 novembre 2023, il dott. CU ha stipulato con l’A.S.L. il contratto di lavoro a decorrere dal 15 novembre 2023 e per la durata di cinque anni e con facoltà di rinnovo alla scadenza.
In data 18 dicembre 2023 la ricorrente ha depositato ricorso al Tribunale del Lavoro di Torino per ottenere la condanna dell’A.S.L. a stipulare il contratto di incarico con essa ricorrente o, in subordine, il risarcimento dei danni, lamentando pretesi vizi della procedura selettiva nell’attribuzione dei punteggi.
In data 18 gennaio 2024 la sola A.S.L. Città di Torino ha ricevuto la notificazione del ricorso.
In data 14 marzo 2024 il dott. CU è stato informato dalla A.S.L. che era stato proposto ricorso davanti al Tribunale del Lavoro di Torino.
In data 7 maggio 2024 il dott. CU ha proposto atto di intervento volontario nel giudizio n. 8896/2023 R.G.L. avanti al Tribunale del Lavoro, promosso dalla dott.ssa AN, ove ha svolto domanda riconvenzionale per ottenere sia l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale per dichiarazioni inveritiere rese nella domanda di partecipazione e relative alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni svolte, sia in via subordinata il ricalcolo del punteggio a suo favore e a sfavore della ricorrente.
Il Giudice ha rinviato la prima udienza dal 16 maggio 2024 al 12 settembre 2024 (poi differita al 1° ottobre 2024), concedendo termine alla ricorrente e all’A.S.L. per il deposito di note autorizzate sulla riconvenzionale dell’intervenuto.
La ricorrente ha quindi depositato le note di replica in data 2 settembre 2024.
Alla prima udienza del 1° ottobre 2024, il dott. CU ha eccepito la novità delle domande svolte dalla ricorrente nelle predette note di replica.
All’esito del deposito di ulteriori note autorizzate e della discussione della causa, il Tribunale del Lavoro ha depositato la sentenza n. 1151/2025 in data 8 maggio 2025, con la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del G.A., atteso che “ l’introduzione del c. 7 bis all’art. 15 d.lgs. 502/1992, per opera della L. 118/2022, ha indubbiamente ristretto, ed in misura significativa, i margini decisori del Direttore Generale, al punto che oggi la scelta ha perduto il carattere “essenzialmente fiduciario … nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali”, ponendosi a valle di un vero e proprio procedimento simil-concorsuale ”.
La sentenza è stata notificata in data del 9 maggio 2025 e non è stata appellata.
Con atto notificato in data 26 giugno 2025 sia all’A.S.L. Città di Torino sia al controinteressato, la ricorrente ha adito il T.A.R. Piemonte per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 59, comma 2, della legge n. 69/2009, nonché dell’art. 11 c.p.a., proponendo le seguenti censure, così di seguito compendiate:
1. “ Eccesso di potere/travisamento dei fatti – difetto di istruttoria – valutazione errata del curriculum del dr. CU ”; in particolare, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe attribuito un punteggio errato al curriculum del dott. CU, sovrastimando le seguenti voci: posizioni funzionali del candidato nelle strutture e sue competenze; soggiorni di studio / addestramento professionale; attività didattica; partecipazione a corsi e congressi; pubblicazioni; titoli accademici; volume dell’attività svolta (casistica dichiarata svolta al Mauriziano, a Salam e presso l’A.S.L. Città di Torino);
2. “ Eccesso di potere/travisamento dei fatti – (sotto) valutazione errata del curriculum della dr.ssa AN ”; segnatamente, la ricorrente ritiene che alla stessa dovesse essere attribuito un maggiore punteggio in relazione ai seguenti profili: posizioni funzionali del candidato nelle strutture e sue competenze; soggiorni di studio / addestramento professionale; attività didattica; partecipazione a corsi e congressi; pubblicazioni; volume dell’attività svolta; aderenza al profilo;
3. “ Sul parametro di valutazione del colloquio del dr. CU ”; infine, la ricorrente lamenta un errore nella traduzione numerica della valutazione a parole del colloquio del dott. CU.
La ricorrente ha altresì svolto domanda risarcitoria con la quale ha chiesto al Tribunale di condannare l’A.S.L. di Torino a risarcire il danno alla ricorrente nella misura di euro 765.363,00, maggiorati degli interessi legali, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia ovvero, in estremo subordine, da determinare in via equitativa.
L’Azienda sanitaria locale Città di Torino e il controinteressato si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso; in particolare, le parti convenute, oltre a svolgere le rispettive difese in ordine alle molteplici censure attoree, in rito hanno eccepito, per un verso, la mancata notifica al controinteressato/litisconsorte necessario del ricorso al G.O. e conseguente inammissibilità per decadenza del ricorso al G.A. ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 11, comma 2, c.p.a. e art. 59, comma 2, L. n. 69/2009 e, per altro verso, l’inammissibilità delle domande nuove proposte per la prima volta in sede amministrativa, richiamando gli scritti difensivi di parte attorea depositati avanti al Tribunale del Lavoro, successivamente al ricorso iniziale.
In data 18 luglio 2025, il controinteressato ha proposto altresì ricorso incidentale per richiedere, in via principale, l’annullamento degli atti della procedura nella parte in cui non era stata disposta l’esclusione della dott.ssa AN e, in via subordinata, per contestare che alla ricorrente era stato assegnato un punteggio errato per eccesso e a sé medesimo un punteggio errato per difetto.
Alla camera di consiglio del 23 luglio 2025 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Così come eccepito dalle parti resistenti, il ricorso è inammissibile per omessa notifica al controinteressato/litisconsorte necessario del ricorso depositato avanti al G.O. e notificato alla sola A.S.L. Città di Torino.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa in relazione a un caso perfettamente sovrapponibile alla fattispecie in esame (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 3 giugno 2024, n. 439), “ l’originario ricorso, proposto innanzi al Giudice ordinario, non era stato notificato al controinteressato, per cui la successiva tra[n]slatio iudicii non può comportare il salvataggio di un’iniziativa processuale che, rientrando nella giurisdizione del giudice amministrativo, avrebbe dovuto essere instaurata innanzi allo stesso con tempestiva notificazione del ricorso (oltre che all’amministrazione resistente) ad almeno uno dei controinteressati, il che è avvenuto solo successivamente con il ricorso in riassunzione, ma con ampio ritardo rispetto all’originario termine decadenziale di sessanta giorni previsto per la notificazione del ricorso innanzi al giudice amministrativo ”.
Infatti, al fine di verificare la tempestività del ricorso innanzi al giudice amministrativo, deve aversi riguardo al deposito del ricorso presso il giudice ritenuto, anche se a torto, munito di giurisdizione, a nulla rilevando il successivo momento della riassunzione del giudizio disposta dal giudice così adito, essendosi ormai consolidati gli effetti sostanziali e processuali dell’impugnazione originariamente proposta, con ogni effetto in ordine alle preclusioni già verificatesi medio tempore . Dopo il noto intervento della Corte costituzionale in tema di translatio iudicii (sentenza n. 77 del 2007), il legislatore è intervenuto con l’art. 59 della legge n. 69 del 2009, disponendo al comma 2 che, in caso di declinatoria di giurisdizione, se il giudizio viene ritualmente riassunto “ sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute ”. L’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., testualmente, a sua volta, dispone: “ Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato ”.
Pertanto, gli effetti del ricorso al giudice amministrativo retroagiscono al momento dell’instaurazione del giudizio civile, operandosi una sorta di fictio iuris per effetto della quale il ricorso al giudice amministrativo s’intende proposto nella data in cui era stata promossa l’azione civile (cfr. T.A.R. Umbria, 30 marzo 2010, n. 223; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 13464; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 3 gennaio 2024, n. 118).
Ne consegue che la rituale e tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo munito di giurisdizione, anche se astrattamente idonea alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, non può impedire di verificare se l’originaria pretesa, azionata per errore dinanzi al giudice ordinario, sia stata proposta, correttamente, entro il termine di decadenza di cui all’art. 29 del codice del processo amministrativo, con atto notificato nei sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato o, ancora, sempre nell’ipotesi di trasmigrazione del giudizio dal giudice ordinario al giudice amministrativo, non può impedire di scrutinare se la domanda, erroneamente proposta innanzi al primo, sia stata notificata, nel termine previsto dalla legge, non solo all’amministrazione, ma anche ad almeno uno dei controinteressati ai sensi dell’art. 41, comma 2, del c.p.a., non potendo trovare applicazione nel processo amministrativo la regola, propria del rito civile, dell’integrazione successiva del contraddittorio, su ordine del giudice, in caso di litisconsorzio necessario.
Orbene, nel caso in esame il ricorso al Tribunale del Lavoro della dott.ssa AN è stato depositato in cancelleria in data 18 dicembre 2023 e, dopo la fissazione dell’udienza di discussione, è stato notificato alla sola A.S.L. Città di Torino in data 18 gennaio 2024. Per contro, il ricorso al Tribunale del Lavoro non è stato notificato al dott. CU, il quale ha appreso la notizia della pendenza del giudizio dalla comunicazione inviatagli il 14 marzo 2024 dall’A.S.L. (cfr. documento n. 3 del controinteressato). Il dott. CU è quindi intervenuto in giudizio, ai sensi degli artt. 102 e 419 c.p.c., solamente in data 7 maggio 2024, cioè oltre il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dei provvedimenti impugnati da parte dell’odierna ricorrente (cfr. la pagina del fascicolo informatico del Tribunale del Lavoro di Torino, ove si dà evidenza della data di deposito dell’atto di intervento, costituente l’allegato n. 5 del controinteressato). Nell’atto di costituzione in giudizio, il dott. CU ha contestato di essere stato erroneamente pretermesso nell’instaurazione del contraddittorio e che l’intervento veniva svolto senza “ sanare le preclusioni e le decadenze in cui la ricorrente è già incorsa ” (cfr. pagina 2 dell’atto di intervento, costituente il documento n. 4 del controinteressato).
Non vi è dubbio che l’omessa citazione del litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. trasmodi, in seguito alla trasposizione del processo avanti al G.A., in vizio irrimediabile, dal momento che la notifica del ricorso introduttivo al T.A.R., ai sensi art. 41, comma 2, c.p.a., deve essere eseguita a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni anche nei confronti di “ almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso ” (cfr. in proposito l’atto gravato, intitolato “ Conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Cardiologia 2 - Ospedale San OV Bosco al Dott. GI OV CU ”).
Né può essere invocato in senso sanante l’intervento nel giudizio civile spiegato in data 7 maggio 2024 dal litisconsorte necessario pretermesso. Per giurisprudenza costante, infatti, “ l’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato, pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione, non si verifica sia nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa, non potendo l’intervento in giudizio porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione, sia nel caso di inesistenza della notificazione, allorché l’intervento spontaneo avvenga oltre il termine utile per la proposizione dell'impugnazione; al contrario, ove l’intervento ad opponendum si sia verificato nel segmento temporale fra la conoscenza del provvedimento impugnato ed i termini per la proposizione del ricorso, la spontaneità della costituzione, per di più intesa a tutelare, nel merito, gli interessi dell’opponente, rende superflua la notificazione, essendosi il contraddittorio comunque costituito ed essendo quindi stato raggiunto lo scopo della prescrizione tassativa (C.d.S., Sez. VI, sentenza 6 dicembre 2013, n. 5852; negli stessi termini, C.d.S., Sez. IV, decisione 12 maggio 2009, n. 2923) ” (così Cons. Stato, Sez. II, 5 ottobre 2023, n. 8672; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2013, n. 5852 e Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 2014, n. 964).
Risulta errato e privo di pregio l’assunto attoreo in base al quale non vi era dubbio che, all’epoca in cui è stato proposto il ricorso innanzi al Tribunale di Torino, la giurisdizione appartenesse al G.O. e che quindi dovessero applicarsi le norme processualcivilistiche.
Occorre innanzitutto precisare che la translatio iudicii è stata determinata non da un imprevedibile overruling operato dalla giurisprudenza, ma dall’innovazione legislativa recata dall’art. 20, comma 1, L. 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato il comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
In disparte quanto precede, il vizio di inammissibilità discende in ogni caso non già dall’erronea iniziale individuazione del Giudice munito di giurisdizione, ma dalla scorretta instaurazione del contraddittorio, in quanto il ricorso non è stato notificato al dott. CU, benché quest’ultimo rivestisse la qualità di litisconsorte necessario e di controinteressato, atteso che, nel caso di controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto all’assegnazione del posto messo a concorso, i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti sono da considerarsi litisconsorti necessari (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 5 giugno 2008, n. 14914; Cass. civ., Sez. lavoro, 7 luglio 2009, n. 15912).
Non coglie nel segno, pertanto, il tentativo operato dalla ricorrente di disconoscere la qualità di litisconsorte necessario in capo al dott. CU, vincitore della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Direttore della struttura complessa Cardiologia 2, conferimento che costituisce il bene della vita al quale aspira anche la ricorrente.
Da ultimo, la ricorrente ha dedotto che il codice del processo amministrativo all’art. 11, comma 5, prevede espressamente che nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
Sul punto, il Collegio osserva che il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, previsto dall’art. 37 c.p.a., riveste carattere eccezionale, nella misura in cui si risolve in una deroga al principio fondamentale della perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti per riconoscere l’errore scusabile (individuabili in via giurisprudenziale nell’oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell’amministrazione).
Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale discende l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo, ferma la refusione del contributo unificato versato in relazione al proposto ricorso incidentale, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso principale;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente a corrispondere, tanto all’A.S.L. Città di Torino quanto al controinteressato, le spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per ciascuna parte convenuta, oltre accessori di legge, ferma la refusione del contributo unificato versato in relazione al proposto ricorso incidentale, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
SS DO, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS DO | RO PE |
IL SEGRETARIO