Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
Per quanto riguarda i cittadini italiani la speciale elargizione prevista dall'art. 5 della legge 13 agosto 1980 n. 466, come modificato dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1981 n. 720, è applicabile anche in caso di attentati terroristici avvenuti all'estero. Soltanto con l'art. 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302, che ebbe carattere innovativo rispetto alla disciplina previgente, l'elargizione venne limitata anche per i cittadini agli attentati avvenuti nel territorio nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/06/1999, n. 6007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6007 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA ON Ved. PA, PA RC, nella qualità di eredi di PA IE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI MONSERRATO 34, presso l'avvocato GIUSEPPE GUELI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZENO ZENCOVICH VINCENZO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1098/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 25/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/99 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Zeno Zencovich, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato De Stefano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 19.9.1989 EN PA, cittadina italiana, decedeva a seguito di un attentato terroristico avvenuto in Nigeria ove veniva abbattuto l'aereo della compagnia francese UTA, sul quale viaggiava dal Ciad a Parigi.
TR PA e DO TO, genitori della vittima, chiedevano al Tribunale di Roma che il Ministero dell'Interno italiano fosse condannato al pagamento in loro favore della speciale elargizione di L 100.000.000 rivalutabili, oltre agli interessi, prevista dalle Leggi n.466 del 1980 e n. 720 del 1981 per le vittime di azioni terroristiche.
Si costituiva il Ministero dell'Interno, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo in subordine il rigetto della domanda in quanto l'elargizione non spettava alle vittime di atti terroristici verificatisi all'estero.
Il Tribunale accoglieva la domanda.
Il Ministero dell'Interno impugnava la pronuncia ed, all'esito del giudizio nel quale si costituivano i genitori della vittima, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 13.3-25.3.1996 accoglieva l'impugnazione, compensando le spese del grado.
Dopo aver evidenziato che la Legge n. 302 del 1990 (in vigore dal 26.10.1990) poteva trovare applicazione solo ai fini dell'entità dell'indennizzo in virtù del disposto di cui all'art. 12, rilevava la Corte di merito che i familiari della vittima non avevano titolo per ottenere il beneficio in quanto il fatto che l'evento fosse accaduto fuori dai confini nazionali ne precludeva la concessione:
ciò in via interpretativa della Legge n. 720 del 1981, specie in considerazione della previsione dell'art. 1 che, nel sostituire l'art. 5 della Legge 466/80, ha incluso fra gli aventi diritto, oltre ai cittadini, anche gli stranieri e gli apolidi ed, in caso di morte, i loro eredi, con la conseguenza che un'eventuale interpretazione che riconoscesse l'elargizione anche in relazione ad episodi terroristici compiuti fuori dall'Italia condurrebbe all'irragionevole conseguenza di ritenere lo Stato tenuto anche per qualsivoglia attentato avvenuto all'estero nei confronti di stranieri ed apolidi.
Sosteneva infine che la limitazione del beneficio agli eventi accaduti in territorio italiano, esplicitata nella successiva Legge n.302 del 1990, non costituiva innovazione della precedente normativa ma ne confermava il senso restrittivo già evidenziabile in via interpretativa.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione TO DO, in proprio e quale coerede di TR PA nel frattempo deceduto, nonché CO PA, anch'egli quale coerede di quest'ultimo, deducendo due motivi di censura illustrati anche con memoria.
Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della Legge n. 466 del 1980 e dell'art. 12 delle preleggi in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. Lamentano la violazione dei criteri ermeneutici fissati dall'art. 12 delle preleggi, assumendo al riguardo:
- con riferimento alla Legge n. 466/80, sia l'assenza in essa e nelle altre leggi, che l'hanno preceduta o seguita, di riferimenti testuali limitativi dell'indennità agli eventi accaduti in Italia e sia l'omissione, nell'applicazione del criterio della ratio legis, di indagini correlate agli atti preparatori, alle relazioni ed ai testi normativi presupposti;
- con riferimento alla Legge n. 302/90, l'erroneità, l'apoditticità e la contraddittorietà dell'affermazione relativa alla sua portata rispetto alla precedente normativa, anche in ragione del principio dell'irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle preleggi nonché dell'ecceziorialità del ricorso a leggi di interpretazione autentica di norme preesistenti.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa, contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C., lamentando che la Corte d'Appello, nel far uso del ragionamento "ad absurdum", ha ragionato essa stessa "per absurdum", senza peraltro considerare che il fenomeno terroristico non è riducibile ad una dimensione meramente territoriale. Assumono inoltre che l'interpretazione da loro invocata è anche desumibile dal contesto normativo internazionale e specificamente dalla Convenzione Europea sul risarcimento alle vittime di reati di violenza, presentata il 24.11.1993 dal Consiglio d'Europa, e dalla risoluzione 40/34 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;
atti questi che devono essere valutati ai fini ermeneutici ai sensi dell'art. 10 Cost.. Il ricorso merita accoglimento.
In relazione ad altra cittadina italiana vittima dello stesso atto terroristico per il quale è deceduta EN PA, le Sezioni Unite con sentenza n. 1442/98 si sono già pronunciate sulla stessa questione, rigettando la tesi del Ministero dell'Interno in base alla considerazione che "una limitazione all'applicabilità della disciplina previgente (alla Legge 20.10.1990 n. 302 n.d.e.) ai soli fatti accaduti in Italia, per quanto riguarda i cittadini italiani, non potrebbe essere desunta da considerazioni logiche (a differenza di quanto probabilmente potrebbe valere per gli stranieri e gli apolidi, di cui, però, questa Suprema Corte non si deve occupare)". In altri termini, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d'Appello nell'impugnata sentenza, la mancata indicazione nell'art. 5 della Legge 13.8.1980 n.466, come modificato dall'art. 1 della Legge 4.12.1981 n.720, di un collegamento fra l'atto di terrorismo ed il territorio nazionale, non consente, secondo le Sezioni Unite, di ritenere giuridicamente rilevanti, ai fini del riconoscimento dell'elargizione in esame, solo i fatti di terrorismo avvenuti nel territorio dello Stato, "almeno per quanto riguarda i cittadini italiani", e che la diversa disciplina di cui all'art. 1 della Legge 20.10.1990 n. 302, la quale prevede invece un tale collegamento, è
innovativa rispetto alla precedente, applicabile al caso in esame. Anche le argomentazioni di ordine logico della Corte d'Appello, basate sulla indicazione nella legge dello straniero e dell'apolide accanto al cittadino e sulla inaccettabile conseguenza di riconoscere loro il beneficio per tutti gli atti terroristici avvenuti anche fuori dal territorio nazionale, sono state valutate e ritenute irrilevanti dalle Sezioni Unite, relativamente alle richieste avanzate dai cittadini italiani. Al riguardo sono state infatti sottolineate le dimensioni internazionali assunte in quel periodo dal terrorismo, in particolare quello politico, per giustificare la plausibilità di una legge che non prevede limiti di carattere territoriale e la correttezza di un'interpretazione ancorata al dato letterale.
Questa Corte non ritiene di discostarsi da tale specifico precedente, alle cui argomentazioni, sopra esposte, si riporta integralmente.
In accoglimento del ricorso l'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ed essendo quindi consentita una pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., si accoglie la domanda con gli interessi dalla data della sentenza di primo grado fissata dal Tribunale, non essendo stato sul punto proposto gravame.
Si ritiene equo compensare totalmente fra le parti le spese dell'intero giudizio, tenuto conto che sia il ricorso che il controricorso sono precedenti alla sentenza delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C., accoglie la domanda con gli interessi dall'11.10.1993. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 1999