Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8287 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15863/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15863 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Noi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro, Eric Chini, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Edilizia Pubblica Pratese S.p.A., Comune di Martignacco, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento/nota dirigenziale del 21.10.2025 (doc. 1) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, trasmesso a NOI S.p.A. con PEC del 21.10.2025 - Protocollo nr: 6673 - DIP_DAG - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione (doc. 2), avente ad oggetto “Richiesta accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022 – Comunicazione erogazione dell’importo ammesso”, nella parte in cui si comunica che “con l’allegato decreto sì è provveduto al pagamento dell’importo ammesso” e “si specifica che, in esito all’istruttoria effettuata sulla base della documentazione in atti ed a seguito delle verifiche effettuate ex art. 71 e art. 75 del D.P.R. 445/2000, la richiesta di adeguamento prezzi relativa al seguente contratto d’appalto è stata rimodulata per le seguenti motivazioni: CIG 8162962158: rimodulato in quanto i nuovi prezzi non stati giustificati. (...). Inoltre, l’importo della richiesta di adeguamento prezzi relativa al CIG 91048052C6 è stata considerata non ammissibile in quanto da portale ANAC risulta che la data di scadenza offerta è 2022 e, pertanto, non trova applicazione quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii che, ai fini dell’accesso al fondo di cui trattasi, prescrive un termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021”;
- qualora ritenuta avente valore provvedimentale, anche della comunicazione PEC del 21.10.2025 - Protocollo nr: 6673 - del 21/10/2025 - DIP_DAG - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, avente ad oggetto “Richiesta accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022 – Comunicazione erogazione dell’importo ammesso” (doc. 2);
- del decreto dirigenziale del 30.09.2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, prot. m_inf.A5A1TPM.REG_DECRETI_R_.0000158.30-09-2025 (doc. 3), comunicato a NOI S.p.A. con la suddetta PEC del 21.10.2025 (doc. 2), laddove è stato disposto “ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, di trasferire, mediante ordine di pagare, sugli impegni assunti nell’esercizio finanziario 2024, a valere sulle risorse del Capitolo 7006 “Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi alcuni materiali da costruzione”, Piano gestionale 2, Missione 32, Programma 3, Azione 5, C.d.R. 7, del bilancio di previsione di questo Ministero – in conto residui 2023, l’importo ammissibile di ciascuna istanza di accesso in favore delle stazioni appaltanti riportate nell’Allegato n. 1 (conto bancario) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con riferimento alle lavorazioni eseguite nel periodo 1° agosto 2022- 31 dicembre 2022”;
- dell’Allegato n. 1 del summenzionato decreto del 30.09.2025 (doc. 3), nella parte in cui individua l’importo da pagarsi alla NOI S.p.A., c.f. 02595720216, nella somma pari a 1.354.495,92 €, anziché nell’importo di 2.365.512,25 €, come da domanda presentata dalla NOI S.p.A. in data 30.01.2023, ammessa con precedente decreto del 19.12.2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione - Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli in precedenza indicati, ancorché non conosciuto, in qualunque modo ritenuto ostativo all’integrale ammissione dell’istanza della ricorrente di accesso al fondo summenzionato;
nonché per la condanna del Ministero resistente
- all’adozione di un provvedimento che disponga o confermi a favore di NOI S.p.A. l’accesso integrale alle risorse del fondo per l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii, in completo accoglimento della domanda presentata dalla stessa NOI S.p.A. in data 30.01.2023 (doc. 4, 4a) in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate a far data dal 1° agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022, per l’importo fino all’ammontare complessivo dell’anzidetta domanda (2.365.512,25 €);
- in ogni caso, all’esecuzione del pagamento a favore di NOI S.p.A. dell’integrale importo oggetto della domanda del 30.01.2023 relativa alle lavorazioni eseguite e contabilizzate a far data dal 1° agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022 (doc. 4, 4a), ovvero della differenza tra l’importo integrale di 2.365.512,25 € e quanto già corrisposto, a valere sul fondo di cui all’art. 26, comma 4, lettera b), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii o, in subordine, al pagamento del suddetto importo, se del caso anche a titolo di risarcimento del danno per equivalente, attraverso altri capitoli di spesa o altre risorse.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NOI S.P.A. il 2\3\2026:
per l’annullamento, o comunque, per la riforma
- della nota dirigenziale del 27.01.2026 (doc. 13) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione - Ufficio di coordinamento amministrativo, trasmessa a NOI S.p.A. con PEC del 27.01.2026 - Protocollo nr: 578 - del 27/01/2026 - DIP_DAG, avente ad oggetto “Accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’art. 26, comma 4 lett. b), del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. (SAL 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022) – Richiesta integrazioni istanza con codice univoco FONDO-ED2 ART26BA95221a9ff5b0792c028b077117c42c471a3 – Riesame”;
- per quanto occorrer possa, anche della suddetta PEC del 27.01.2026 - Protocollo nr: 578 - del 27/01/2026 - DIP_DAG (doc. 14);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli in precedenza indicati, ancorché non conosciuto, in qualunque modo ritenuto ostativo all’integrale ammissione dell’istanza della ricorrente di accesso al fondo summenzionato;
nonché per la condanna del Ministero resistente
- all’adozione di un provvedimento che disponga o confermi a favore di NOI S.p.A. l’accesso integrale alle risorse del fondo per l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii, in completo accoglimento della domanda presentata dalla stessa NOI S.p.A. in data 30.01.2023 (doc. 4, 4a, già depositati contestualmente al ricorso introduttivo) in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate a far data dal 1° agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022, per l’importo fino all’ammontare complessivo dell’anzidetta domanda (2.365.512,25 €);
- in ogni caso, all’esecuzione del pagamento a favore di NOI S.p.A. dell’integrale importo oggetto della domanda del 30.01.2023 relativa alle lavorazioni eseguite e contabilizzate a far data dal 1° agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022 (doc. 4, 4a), ovvero della differenza tra l’importo integrale di 2.365.512,25 € e quanto già corrisposto, a valere sul fondo di cui all’art. 26, comma 4, lettera b), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii o, in subordine, al pagamento del suddetto importo, se del caso anche a titolo di risarcimento del danno per equivalente, attraverso altri capitoli di spesa o altre risorse;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa VA IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 settembre 2025 e la successiva nota del 21 ottobre 2025, nella parte in cui l’Amministrazione, in esito all’istruttoria relativa all’accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione ex art. 26, comma 4, lett. b), del d.l. n. 50/2022, ha disposto la rimodulazione in diminuzione e la parziale non ammissione degli importi richiesti, riconoscendo alla ricorrente un importo inferiore rispetto a quello domandato;
- la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto ed erroneità dell’istruttoria, carenza di motivazione, violazione della normativa di riferimento e dei principi del procedimento amministrativo, chiedendo l’integrale ammissione dell’importo originariamente richiesto;
- l’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio senza articolare specifiche difese idonee a contrastare nel merito le censure proposte;
- nelle more del giudizio, all’esito di un ulteriore approfondimento istruttorio, il Ministero ha adottato un nuovo decreto in data 9 aprile 2026, con il quale ha riammesso sostanzialmente per intero l’istanza della ricorrente, riconoscendo un importo complessivo pari a euro 2.363.022,52 e disponendo il pagamento del saldo integrativo rispetto a quanto già erogato;
- la parte ricorrente ha dichiarato in sede di discussione del ricorso la cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale;
- all’udienza dell’11 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- la pretesa azionata in giudizio è stata sostanzialmente soddisfatta per effetto del sopravvenuto provvedimento favorevole, che ha riconosciuto alla ricorrente la spettanza dell’importo richiesto, sicché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto, altresì, che sussistono i presupposti per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, atteso che:
- il provvedimento originariamente impugnato aveva disposto una riduzione significativa e una parziale esclusione dell’importo richiesto, fondata su valutazioni istruttorie e motivazionali risultate, alla luce del successivo riesame, non corrette o comunque non adeguatamente supportate;
- il sopravvenuto decreto del 9 aprile 2026, adottato a seguito di un ulteriore approfondimento istruttorio, ha infatti sostanzialmente superato le determinazioni originarie, riconoscendo integralmente la spettanza del contributo richiesto dalla ricorrente;
- tale evoluzione del procedimento amministrativo evidenzia, in termini prognostici, la fondatezza delle censure dedotte in ricorso, atteso che l’Amministrazione ha riesaminato la propria posizione giungendo a un esito radicalmente diverso e favorevole alla parte ricorrente;
- non emergono elementi idonei a ritenere che il riconoscimento dell’importo sia dipeso da circostanze nuove e autonome rispetto alle doglianze prospettate, dovendosi piuttosto ricondurre alla necessità di correggere le criticità istruttorie e valutative originariamente denunciate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
VA IO, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| VA IO | NA AN |
IL SEGRETARIO