Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01094/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2025, proposto da TA AN MO, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo in Napoli, via L. Giordano 15, e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del ministro p.t. , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale ordinario di IN, sezione lavoro, 4 giugno 2024 n. 681, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il cons. AL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 23 dicembre 2025, parte ricorrente ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe;
Considerato che con la prefata sentenza il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui per le finalità e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante attivazione in suo favore della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Considerato che la sentenza in parola è stata notificata al ministero resistente il 27 settembre 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30;
Considerato che la sentenza stessa è passata in giudicato, come da documentazione versata in atti dalla parte ricorrente;
Rilevato che l’ente pubblico intimato non risulta aver provveduto a corrispondere quanto dovuto sulla base del suddetto provvedimento giurisdizionale;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso vada accolto, non avendo l’amministrazione resistente fornito elementi ostativi e che, in conseguenza, le vada fissato un termine per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è sinora individuato nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/IN;
Ritenuto manifestamente iniquo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., stante il modesto valore della controversia e la natura del beneficio economico di cui è causa, condannare l’ente pubblico resistente al pagamento di una penalità di mora, come richiesto da parte ricorrente;
Ritenuto di condannare il ministero resistente al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della semplicità e serialità del contenzioso;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di IN (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Ministero dell’istruzione e del merito il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/IN o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Ministero dell’istruzione e del merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore dell’avv. Guido Marone, procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
DO CA, Presidente
AN Romano, Consigliere
AL NO, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AL NO | DO CA |
IL SEGRETARIO