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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 12352/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12352/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Roberto Cochis
attore contro
Controparte_1
con l'Avv. Iolanda Del Prete
convenuta e contro
Controparte_1
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
convenuta
premesso
pagina 1 di 5 che
- con citazione notificata il 30.6.24 il Sig. ha instaurato il presente procedimento Pt_1
nei confronti dell' , dell' Controparte_2 Controparte_3
e dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino per
[...]
opporsi ex art. 615 primo comma c.p.c. all'intimazione di pagamento notificatagli il 30.5.24
eccependo la prescrizione dei crediti ivi indicati;
- l e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Controparte_1
Torino si sono costituite in giudizio contestando il fondamento della domanda sia per ragioni processuali, sia nel merito;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa nelle forme dell'art. 281
sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- preliminarmente, si dà atto che le convenute vanno individuate nell' Controparte_1
, quale ente di riscossione, e nell'Agenzia delle Entrate, quale ente
[...]
impositore, e che quest'ultima è un soggetto unitario e come tale va considerato anche ai fini processuali benché la citazione in opposizione e la relativa notifica siano state indirizzate sia alla Direzione Provinciale II di Torino che alla Controparte_3
, le quali sono mere articolazione del medesimo soggetto giuridico, tanto da
[...]
avere l'identico C.F. nazionale n. ; P.IVA_1
- in secondo luogo, si deve considerare che tutti i crediti contestati, a parte quelli di cui alla cartella 11020112023647177000, hanno natura tributaria perché riguardano imposte
IRAP, IRPEF, IVA (l'attore ha espressamente escluso dall'opposizione le poste relative ai contributi IVS e INPS);
pagina 2 di 5 - rispetto a tali crediti l ha dedotto la carenza di Controparte_1
giurisdizione del giudice ordinario evidenziando un profilo comunque rilevabile d'ufficio;
- a questo proposito Cass. SSUU Ord. 7822/20 ha precisato che "in tema di controversie
su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (…), il discrimine tra
giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione
tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti
costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano
verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento,
se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione
omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la
cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a
prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici)
nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca
della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi,
in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia
assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione ";
- nella fattispecie in esame il fatto estintivo prospettato dall'attore - la prescrizione - si sarebbe verificato prima della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
- l'ipotesi è dunque riconducibile all'ambito cui si riferisce la prima parte della riportata massima;
- ne consegue la giurisdizione del giudice tributario in ordine a tutti i profili di opposizione dedotti nel presente giudizio, tranne quelli riguardanti i crediti di cui alla cartella
11020112023647177000;
- medesima conclusione deriverebbe, in ogni caso, da Cass. SSUU Ord. 26817/04
secondo la quale "spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione
pagina 3 di 5 dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a
tributi (…) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative
cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto
dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla" ();
- la carenza di giurisdizione del giudice ordinario ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni processuali sollevate dalle convenute e al merito dell'opposizione;
*
- la cartella 11020112023647177000 notificata l'8.4.11, l'unica vagliabile in questa sede,
afferisce al ruolo formato quale ente creditore dal Tribunale Ordinario di Torino, Ufficio
recupero crediti, a titolo di "recupero multe e ammende" del 2009 per complessivi euro
12.489,53 e a titolo di "spese processuali" del 2009 per complessivi euro 82,97;
- il primo credito è soggetto al termine di prescrizione quinquennale mentre il secondo al termine ordinario di prescrizione decennale;
- il primo atto interruttivo allegato e documentato dalle convenute è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificato tramite consegna a mani della figlia del Sig.
il 3.11.15 (doc. 13 Agenzia delle Entrate, pag. 25); Pt_1
- pertanto, nel frattempo si era estinto per prescrizione quinquennale il credito di euro
12.489,53 per "recupero multe e ammende", mentre è stata validamente interrotta la prescrizione decennale, non ancora maturata, del credito di euro 82,97 per "spese processuali";
- ne consegue l'accoglimento dell'opposizione in relazione al solo importo di euro
12.489,53 recato dalla cartella n. 11020112023647177000, con ogni conseguente provvedimento, e il rigetto dell'opposizione in relazione all'importo di euro 82,97 recato dalla medesima cartella;
pagina 4 di 5 - l'accoglimento dell'opposizione, sia pure in minima parte rispetto al totale richiesto con l'intimazione e per una sola voce di un'unica cartella, impedisce di affermare la soccombenza del Sig. nonostante il difetto di giurisdizione rispetto alla massima Pt_1
parte dei crediti in contestazione;
- per questo motivo le spese vengono integralmente compensate tra tutte le parti;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- accerta il diritto dell' di procedere esecutivamente nei Controparte_1
confronti di per le voci di cui alla cartella n. 11020112023647177000 Parte_1
limitatamente all'importo di euro 82,97 per "spese processuali" oltre ad euro 5,88 per diritti di notifica;
- dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 30.5.24 in relazione ai crediti vantati dall'
[...]
in forza delle restanti cartelle di pagamento ivi richiamate;
CP_1
- assegna termine di tre mesi per la riassunzione del processo dinanzi al giudice tributario;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 9 giugno 2025
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12352/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Roberto Cochis
attore contro
Controparte_1
con l'Avv. Iolanda Del Prete
convenuta e contro
Controparte_1
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
convenuta
premesso
pagina 1 di 5 che
- con citazione notificata il 30.6.24 il Sig. ha instaurato il presente procedimento Pt_1
nei confronti dell' , dell' Controparte_2 Controparte_3
e dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino per
[...]
opporsi ex art. 615 primo comma c.p.c. all'intimazione di pagamento notificatagli il 30.5.24
eccependo la prescrizione dei crediti ivi indicati;
- l e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Controparte_1
Torino si sono costituite in giudizio contestando il fondamento della domanda sia per ragioni processuali, sia nel merito;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa nelle forme dell'art. 281
sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- preliminarmente, si dà atto che le convenute vanno individuate nell' Controparte_1
, quale ente di riscossione, e nell'Agenzia delle Entrate, quale ente
[...]
impositore, e che quest'ultima è un soggetto unitario e come tale va considerato anche ai fini processuali benché la citazione in opposizione e la relativa notifica siano state indirizzate sia alla Direzione Provinciale II di Torino che alla Controparte_3
, le quali sono mere articolazione del medesimo soggetto giuridico, tanto da
[...]
avere l'identico C.F. nazionale n. ; P.IVA_1
- in secondo luogo, si deve considerare che tutti i crediti contestati, a parte quelli di cui alla cartella 11020112023647177000, hanno natura tributaria perché riguardano imposte
IRAP, IRPEF, IVA (l'attore ha espressamente escluso dall'opposizione le poste relative ai contributi IVS e INPS);
pagina 2 di 5 - rispetto a tali crediti l ha dedotto la carenza di Controparte_1
giurisdizione del giudice ordinario evidenziando un profilo comunque rilevabile d'ufficio;
- a questo proposito Cass. SSUU Ord. 7822/20 ha precisato che "in tema di controversie
su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (…), il discrimine tra
giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione
tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti
costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano
verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento,
se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione
omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la
cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a
prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici)
nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca
della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi,
in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia
assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione ";
- nella fattispecie in esame il fatto estintivo prospettato dall'attore - la prescrizione - si sarebbe verificato prima della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
- l'ipotesi è dunque riconducibile all'ambito cui si riferisce la prima parte della riportata massima;
- ne consegue la giurisdizione del giudice tributario in ordine a tutti i profili di opposizione dedotti nel presente giudizio, tranne quelli riguardanti i crediti di cui alla cartella
11020112023647177000;
- medesima conclusione deriverebbe, in ogni caso, da Cass. SSUU Ord. 26817/04
secondo la quale "spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione
pagina 3 di 5 dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a
tributi (…) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative
cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto
dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla" ();
- la carenza di giurisdizione del giudice ordinario ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni processuali sollevate dalle convenute e al merito dell'opposizione;
*
- la cartella 11020112023647177000 notificata l'8.4.11, l'unica vagliabile in questa sede,
afferisce al ruolo formato quale ente creditore dal Tribunale Ordinario di Torino, Ufficio
recupero crediti, a titolo di "recupero multe e ammende" del 2009 per complessivi euro
12.489,53 e a titolo di "spese processuali" del 2009 per complessivi euro 82,97;
- il primo credito è soggetto al termine di prescrizione quinquennale mentre il secondo al termine ordinario di prescrizione decennale;
- il primo atto interruttivo allegato e documentato dalle convenute è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificato tramite consegna a mani della figlia del Sig.
il 3.11.15 (doc. 13 Agenzia delle Entrate, pag. 25); Pt_1
- pertanto, nel frattempo si era estinto per prescrizione quinquennale il credito di euro
12.489,53 per "recupero multe e ammende", mentre è stata validamente interrotta la prescrizione decennale, non ancora maturata, del credito di euro 82,97 per "spese processuali";
- ne consegue l'accoglimento dell'opposizione in relazione al solo importo di euro
12.489,53 recato dalla cartella n. 11020112023647177000, con ogni conseguente provvedimento, e il rigetto dell'opposizione in relazione all'importo di euro 82,97 recato dalla medesima cartella;
pagina 4 di 5 - l'accoglimento dell'opposizione, sia pure in minima parte rispetto al totale richiesto con l'intimazione e per una sola voce di un'unica cartella, impedisce di affermare la soccombenza del Sig. nonostante il difetto di giurisdizione rispetto alla massima Pt_1
parte dei crediti in contestazione;
- per questo motivo le spese vengono integralmente compensate tra tutte le parti;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- accerta il diritto dell' di procedere esecutivamente nei Controparte_1
confronti di per le voci di cui alla cartella n. 11020112023647177000 Parte_1
limitatamente all'importo di euro 82,97 per "spese processuali" oltre ad euro 5,88 per diritti di notifica;
- dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 30.5.24 in relazione ai crediti vantati dall'
[...]
in forza delle restanti cartelle di pagamento ivi richiamate;
CP_1
- assegna termine di tre mesi per la riassunzione del processo dinanzi al giudice tributario;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 9 giugno 2025
Il giudice unico
(A. Carbone)
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