TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5457 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2353/2025 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi, 11/12/2025 innanzi al Giudice DR NI sono comparsi:
− per parte opponente l'avv. Massimo Achilli;
− per parte opposta l'avv. Carla Baratti in sostituzione dell'avv. Belelli.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa ed i procuratori discutono riportandosi ai rispettivi scritti e documenti.
Esaurita la discussione il Giudice pronuncia la seguente sentenza dandone lettura alle parti presenti.
Brescia, 11/12/2025
Il Giudice
DR NI
1 n. 2353/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice DR NI ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615,
c. I, c.p.c. iscritta al n. 2353/2025 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Massimo Achilli
Parte opponente
contro
Controparte_1 con l'Avv. Massimo Belelli
Parte opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11.12.2025, e quindi: per parte opponente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni eventuale incombente istruttorio ritenuto necessario: - in via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- nel merito: accertare e la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per inesistenza di un valido titolo legittimante l'azione esecutiva in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito di cui trattasi. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. per parte opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Brescia: in via preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento
2 impugnata in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la piena validità ed efficacia dell'atto o, in subordine, accogliere l'istanza cautelare in parte qua relativamente ai crediti di cui all'unica cartella oggetto del presente giudizio;
nel merito:
- rigettare il ricorso del Sig. perché infondato per i suesposti motivi Parte_2
e per l'effetto confermare la piena validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento n. 02220249011257233000 e della sottostante cartella di pagamento n.
02220030031619974000. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore
Avv. Massimo Belelli che si dichiara antistatario.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato dedotto di essere stato Parte_1 raggiunto in data 6.12.2024 dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 022
2024 90112572 33/000, ha convenuto innanzi a questo Tribunale Controparte_2
(a seguire, semplicemente, ed ha proposto opposizione preventiva
[...] CP_3 all'esecuzione minacciata in suo danno eccependo in particolare l'intervenuta prescrizione del credito (pari ad € 22.702,93=) portato dalla sola cartella n. 022 2003
00316199 74/000: cartella espressamente menzionata nell'intimazione di pagamento ma della cui notificazione (asseritamente avvenuta in data 8.8.2003) mancherebbe la prova.
Con comparsa depositata in data 3.4.2025 si è costituita in giudizio opponendosi CP_3 all'accoglimento dell'opposizione attorea.
A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e spedita senz'altro alla fase decisoria secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma ultimo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un motivo di opposizione complessivamente unitario ha Parte_1 contestato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata ai suoi danni in CP_3 relazione al credito di cui alla sola cartella di pagamento n. 022 2003 00316199 74/000 richiamata nell'intimazione stante l'intervenuto decorso del termine prescrizionale decennale dei relativi carichi a cagione della mancata notifica (in alcun modo dimostrata da parte opposta) della cartella medesima.
Si tratta di un motivo di opposizione riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 615
3 c.p.c.
In tal senso, peraltro, oltreché la valorizzazione della sostanza del motivo di contestazione in questione, depone la considerazione per cui l'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 nella sostanza “finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto “in rinnovazione”, ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace” con la conseguenza per cui “rispetto ad una intimazione di pagamento citato D.P.R., ex art. 50 (…) il debitore che vi si opponga (…) contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie), altro non esercita se non una opposizione “pre- esecutiva” ex art. 615 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Trib., 11.3.2021, n. 6833).
Ciò posto, l'opposizione proposta da non può trovare Parte_1 accoglimento.
Ed invero ritiene questo giudice di dover aderire all'orientamento costantemente fatto proprio da parte della Corte Suprema di Cassazione e recentemente ribadito dalla
Sezione Tributaria con la sentenza n. 6436 del 11.3.2025 (pronunciata peraltro a seguito di trattazione in pubblica udienza “mancando l'evidenza decisoria sulla questione” anche qui di rilievo) per cui l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, c. II, del D.P.R. n.
602/1973, corrispondendo al precedente “avviso di mora” di cui all'art. 46 del medesimo testo normativo e, quindi, a quello di cui all'art. 19, c. I, lett. e), del D. Lgs.
n. 546/1992, una volta notificato al debitore, deve essere oggetto di tempestiva impugnazione con la conseguenza per cui, in caso contrario, “il relativo credito si consolida
e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Ne discende che “il contribuente, pertanto, ha l'onere di impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso” e, tanto, lo si sottolinea, anche “con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata”, come dedotto nel caso di specie.
In conclusione, “l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima”.
Nel caso in esame è incontroverso che a notificato a rispetto CP_3 Parte_1 allo stesso credito di cui alla cartella di pagamento n. 022 2003 00316199 74/000 (di
4 cui si assume l'omessa notifica) ben tre diverse intimazioni di pagamento (la prima del corso del 2015, la seconda nel corso del 2018 e la terza nel corso del 2022) rispetto alle quali non è stata proposta con successo alcuna iniziativa giudiziale oppositiva per mezzo della quale si sia fatta valere l'eccezione di prescrizione in discussione.
Detta eccezione non è dunque più riproponibile e il credito di cui alla cartella n. n. 022
2003 00316199 74/000 deve ritenersi consolidato.
L'opposizione va dunque integralmente rigettata.
--=o0o=--
Quanto alle spese di lite, l'esistenza di un (seppur subito composto) contrasto nell'ambito della stessa giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione in merito alla questione rilevante ai fini del decidere, ne giustifica l'integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
− rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
− compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la stessa, di cui è stata data integrale lettura, viene immediatamente depositata in cancelleria e si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene.
Brescia, 11 dicembre 2025
Il Giudice
DR NI
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi, 11/12/2025 innanzi al Giudice DR NI sono comparsi:
− per parte opponente l'avv. Massimo Achilli;
− per parte opposta l'avv. Carla Baratti in sostituzione dell'avv. Belelli.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa ed i procuratori discutono riportandosi ai rispettivi scritti e documenti.
Esaurita la discussione il Giudice pronuncia la seguente sentenza dandone lettura alle parti presenti.
Brescia, 11/12/2025
Il Giudice
DR NI
1 n. 2353/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice DR NI ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615,
c. I, c.p.c. iscritta al n. 2353/2025 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Massimo Achilli
Parte opponente
contro
Controparte_1 con l'Avv. Massimo Belelli
Parte opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11.12.2025, e quindi: per parte opponente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni eventuale incombente istruttorio ritenuto necessario: - in via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- nel merito: accertare e la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per inesistenza di un valido titolo legittimante l'azione esecutiva in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito di cui trattasi. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. per parte opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Brescia: in via preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento
2 impugnata in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la piena validità ed efficacia dell'atto o, in subordine, accogliere l'istanza cautelare in parte qua relativamente ai crediti di cui all'unica cartella oggetto del presente giudizio;
nel merito:
- rigettare il ricorso del Sig. perché infondato per i suesposti motivi Parte_2
e per l'effetto confermare la piena validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento n. 02220249011257233000 e della sottostante cartella di pagamento n.
02220030031619974000. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore
Avv. Massimo Belelli che si dichiara antistatario.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato dedotto di essere stato Parte_1 raggiunto in data 6.12.2024 dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 022
2024 90112572 33/000, ha convenuto innanzi a questo Tribunale Controparte_2
(a seguire, semplicemente, ed ha proposto opposizione preventiva
[...] CP_3 all'esecuzione minacciata in suo danno eccependo in particolare l'intervenuta prescrizione del credito (pari ad € 22.702,93=) portato dalla sola cartella n. 022 2003
00316199 74/000: cartella espressamente menzionata nell'intimazione di pagamento ma della cui notificazione (asseritamente avvenuta in data 8.8.2003) mancherebbe la prova.
Con comparsa depositata in data 3.4.2025 si è costituita in giudizio opponendosi CP_3 all'accoglimento dell'opposizione attorea.
A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e spedita senz'altro alla fase decisoria secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma ultimo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un motivo di opposizione complessivamente unitario ha Parte_1 contestato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata ai suoi danni in CP_3 relazione al credito di cui alla sola cartella di pagamento n. 022 2003 00316199 74/000 richiamata nell'intimazione stante l'intervenuto decorso del termine prescrizionale decennale dei relativi carichi a cagione della mancata notifica (in alcun modo dimostrata da parte opposta) della cartella medesima.
Si tratta di un motivo di opposizione riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 615
3 c.p.c.
In tal senso, peraltro, oltreché la valorizzazione della sostanza del motivo di contestazione in questione, depone la considerazione per cui l'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 nella sostanza “finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto “in rinnovazione”, ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace” con la conseguenza per cui “rispetto ad una intimazione di pagamento citato D.P.R., ex art. 50 (…) il debitore che vi si opponga (…) contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie), altro non esercita se non una opposizione “pre- esecutiva” ex art. 615 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Trib., 11.3.2021, n. 6833).
Ciò posto, l'opposizione proposta da non può trovare Parte_1 accoglimento.
Ed invero ritiene questo giudice di dover aderire all'orientamento costantemente fatto proprio da parte della Corte Suprema di Cassazione e recentemente ribadito dalla
Sezione Tributaria con la sentenza n. 6436 del 11.3.2025 (pronunciata peraltro a seguito di trattazione in pubblica udienza “mancando l'evidenza decisoria sulla questione” anche qui di rilievo) per cui l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, c. II, del D.P.R. n.
602/1973, corrispondendo al precedente “avviso di mora” di cui all'art. 46 del medesimo testo normativo e, quindi, a quello di cui all'art. 19, c. I, lett. e), del D. Lgs.
n. 546/1992, una volta notificato al debitore, deve essere oggetto di tempestiva impugnazione con la conseguenza per cui, in caso contrario, “il relativo credito si consolida
e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Ne discende che “il contribuente, pertanto, ha l'onere di impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso” e, tanto, lo si sottolinea, anche “con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata”, come dedotto nel caso di specie.
In conclusione, “l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima”.
Nel caso in esame è incontroverso che a notificato a rispetto CP_3 Parte_1 allo stesso credito di cui alla cartella di pagamento n. 022 2003 00316199 74/000 (di
4 cui si assume l'omessa notifica) ben tre diverse intimazioni di pagamento (la prima del corso del 2015, la seconda nel corso del 2018 e la terza nel corso del 2022) rispetto alle quali non è stata proposta con successo alcuna iniziativa giudiziale oppositiva per mezzo della quale si sia fatta valere l'eccezione di prescrizione in discussione.
Detta eccezione non è dunque più riproponibile e il credito di cui alla cartella n. n. 022
2003 00316199 74/000 deve ritenersi consolidato.
L'opposizione va dunque integralmente rigettata.
--=o0o=--
Quanto alle spese di lite, l'esistenza di un (seppur subito composto) contrasto nell'ambito della stessa giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione in merito alla questione rilevante ai fini del decidere, ne giustifica l'integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
− rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
− compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la stessa, di cui è stata data integrale lettura, viene immediatamente depositata in cancelleria e si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene.
Brescia, 11 dicembre 2025
Il Giudice
DR NI
5