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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 325/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
PO AB, TO
SALVO MICHELE, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1650/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Studio Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2200060 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. presentava ricorso presso la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano contro l'Agenzia delle Entrate in relazione all'Atto di recupero n. T9BCR2200060 notificato in data
24.02.2025, riferito all'anno d'imposta 2018, con il quale l'Ufficio recuperava IVA per € 15.685,00, oltre interessi e sanzioni, assumendo l'indebita compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 mediante utilizzo, nel modello F24 del 16.03.2018, di un credito d'imposta Ricerca & Sviluppo di pari importo, originato in capo a terzo soggetto (B & Società_1 S.r.l.) e, secondo l'Ufficio, non trasferibile né utilizzabile in compensazione da soggetto diverso dal beneficiario originario (art. 3, D.L. n. 145/2013). La ricorrente sosteneva che il credito era stato acquisito a titolo di cessione con contratto del 05.03.2018, munito di data certa, e dichiarato in trasparenza nel quadro RU della dichiarazione dei redditi 2019 per l'esercizio 2018. In ogni caso, a giudizio della ricorrente, si trattava di credito reale (esistente), ancorché non spettante in capo all'utilizzatore, sicché non ricorrevano gli estremi del credito inesistente. Del resto, sottolineava la parte ricorrente, l'Ufficio aveva applicato la sanzione del 30% (art. 13, comma 1 e 4, D.Lgs. n. 471/1997), propria dell'ipotesi di non spettanza,
e non quella dal 100% al 200% propria dei crediti inesistenti. Di conseguenza, concludeva la ricorrente, il termine decadenziale per la notifica dell'atto di recupero era quello quinquennale previsto per i crediti non spettanti, come chiarito prima della riforma dalla giurisprudenza di legittimità e attualmente prescritto dall'art. 38-bis, DPR n. 600/1973 (introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024). Pertanto, secondo la parte ricorrente, anche considerando la sospensione CO (85 giorni: art. 67 D.L. n. 18/2020; art. 157 D.L. n. 34/2020; circ. AE
n. 18/E/2020), il termine di decadenza era scaduto al 26.03.2024, mentre lo Schema di atto era stato notificato solo il 16.12.2024 e l'atto il 24.02.2025.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio premetteva di aver notificato alla contribuente, in data 16.12.2024, la Comunicazione di Schema di atto ex art.
6-bis L. n.
212/2000. Nel merito, sosteneva che: la compensazione era stata eseguita per accollo (cfr. F24 recante codice identificativo 62 – “soggetto diverso dal fruitore del credito” e indicazione del CF del coobbligato), schema negoziale non idoneo a consentire la compensazione di crediti dell'accollante a estinzione del debito dell'accollato, stante il principio di identità soggettiva del titolare del credito e del titolare del debito (art. 17
D.Lgs. n. 241/1997). Il credito R&S era, per sua natura, non trasferibile e fruibile esclusivamente dal beneficiario che aveva sostenuto la spesa (art. 3, comma 8, D.L. n. 145/2013). Inoltre, ai fini della decadenza, trovava applicazione il termine ottennale di cui all'art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008 (vigente sino al
21.02.2024). In ogni caso, per i casi di accollo, l'art. 1 D.L. n. 124/2019 (conv. L. n. 157/2019), secondo l'Ufficio, fisserebbe in otto anni il termine di decadenza, senza distinguere tra crediti inesistenti e non spettanti.
In via ulteriore, l'Ufficio richiamava l'art. 1, comma 1, lett. g-quater, D.Lgs. n. 74/2000 (come modificato dal
D.Lgs. n. 87/2024), per sostenere l'inesistenza del credito in ragione del difetto del requisito soggettivo
(insuscettibilità di utilizzo da parte di soggetto diverso dal beneficiario) e della non riscontrabilità mediante controlli automatizzati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato. Premessa l'illegittimità della compensazione in F24 dell'IVA 2018 con credito R&S non proprio, la questione che si profila come essenziale è la natura del credito, non spettante ovvero inesistente del credito e la eventuale decadenza dal potere di notifica dell'atto di recupero, la cui sussistenza comporta l'accoglimento del ricorso e l'assorbimento degli ulteriori motivi. Questa Corte ritiene di dover aderire all'orientamento delineato dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. 11 dicembre 2023, n.
34419), che ha tracciato una linea netta tra crediti inesistenti e crediti non spettanti: è inesistente il credito che difetta del presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile con i controlli automatizzati
(oggi art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997); negli altri casi, il credito è non spettante (art. 13, comma 4, D. Lgs. n. 471/1997). Nel caso concreto l'Ufficio non ha mai contestato la realtà storica del credito R&S in capo al beneficiario originario (B & Società_1 S.r.l.). La contestazione riguarda la legittimazione soggettiva all'utilizzo in compensazione da parte della contribuente (divieto di cessione/trasferimento; principio di identità soggettiva della compensazione). Ne discende che la vicenda si colloca tipicamente nell'alveo del credito esistente, ma non spettante all'utilizzatore, non già del credito inesistente. La stessa applicazione da parte dell'Ufficio della sanzione del 30% (art. 13, comma 1 e 4, D.Lgs. n. 471/1997) — e non della ben più grave misura (al tempo) 100–200% propria dell'inesistenza — conferma in fatto la qualificazione giuridica accolta dalla Corte. Pertanto, una volta affermato che si controverte di credito non spettante, il termine di decadenza per la notifica dell'atto era quinquennale, con dies ad quem fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo del credito (oggi art. 38-bis, DPR n. 600/1973, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024, che — secondo Sez. Unite 34419/2023 — recepisce e non innova i principi già immanenti nell'ordinamento). Nel caso in esame, l'utilizzo è del 16.03.2018; pertanto, il termine ordinario scadeva al 31.12.2023. Considerata la sospensione CO di 85 giorni (art. 67, D.L. n. 18/2020), il termine risultava decorso al 26.03.2024. È incontroverso che la Comunicazione di Schema di atto ex art.
6-bis L. n. 212/2000 è stata notificata il
16.12.2024 e che l'Atto di recupero è stato notificato il 24.02.2025. Entrambe le notifiche si collocano oltre il termine di decadenza. L'Agenzia delle Entrate invoca l'art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008 (vigente fino al 21.02.2024) e l'art. 1 D.L. n. 124/2019 (in tema di accollo) per sostenere l'universalità del termine ottennale,
a prescindere dalla tipologia di credito. L'argomentazione non persuade. Le Sezioni Unite n. 34419/2023 hanno chiarito che la specialità del termine ottennale concerne — sin dall'origine del sistema — i soli crediti inesistenti, in ragione della maggiore insidiosità della condotta e della non riscontrabilità con i controlli automatizzati;
negli altri casi, trova applicazione il termine ordinario (oggi previsto nell'art. 38-bis, DPR n.
600/1973 anche per i non spettanti). Neppure l'art. 1 D.L. n. 124/2019 può essere letto quale clausola onnicomprensiva di ottennalità per ogni ipotesi di accollo: la norma disciplina il divieto di compensazione nell'accollo e profili sanzionatori/strumentali, ma non sovverte la distinzione sostanziale tra inesistenza e non spettanza. In conclusione, l'Ufficio non ha dimostrato l'inesistenza del credito. Ne consegue l'applicabilità del termine quinquennale nel caso di specie. L'accertata decadenza rende assorbite le ulteriori questioni
(natura dell'accollo, prassi amministrativa, modulazioni sanzionatorie ulteriori).
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e procede alla compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della materia, del succedersi di interventi normativi e del recente consolidamento in giurisprudenza della distinzione tra inesistenza e non spettanza (Cass. SS.UU. n. 34419/2023) poi recepita dal legislatore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
PO AB, TO
SALVO MICHELE, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1650/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Studio Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2200060 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. presentava ricorso presso la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano contro l'Agenzia delle Entrate in relazione all'Atto di recupero n. T9BCR2200060 notificato in data
24.02.2025, riferito all'anno d'imposta 2018, con il quale l'Ufficio recuperava IVA per € 15.685,00, oltre interessi e sanzioni, assumendo l'indebita compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 mediante utilizzo, nel modello F24 del 16.03.2018, di un credito d'imposta Ricerca & Sviluppo di pari importo, originato in capo a terzo soggetto (B & Società_1 S.r.l.) e, secondo l'Ufficio, non trasferibile né utilizzabile in compensazione da soggetto diverso dal beneficiario originario (art. 3, D.L. n. 145/2013). La ricorrente sosteneva che il credito era stato acquisito a titolo di cessione con contratto del 05.03.2018, munito di data certa, e dichiarato in trasparenza nel quadro RU della dichiarazione dei redditi 2019 per l'esercizio 2018. In ogni caso, a giudizio della ricorrente, si trattava di credito reale (esistente), ancorché non spettante in capo all'utilizzatore, sicché non ricorrevano gli estremi del credito inesistente. Del resto, sottolineava la parte ricorrente, l'Ufficio aveva applicato la sanzione del 30% (art. 13, comma 1 e 4, D.Lgs. n. 471/1997), propria dell'ipotesi di non spettanza,
e non quella dal 100% al 200% propria dei crediti inesistenti. Di conseguenza, concludeva la ricorrente, il termine decadenziale per la notifica dell'atto di recupero era quello quinquennale previsto per i crediti non spettanti, come chiarito prima della riforma dalla giurisprudenza di legittimità e attualmente prescritto dall'art. 38-bis, DPR n. 600/1973 (introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024). Pertanto, secondo la parte ricorrente, anche considerando la sospensione CO (85 giorni: art. 67 D.L. n. 18/2020; art. 157 D.L. n. 34/2020; circ. AE
n. 18/E/2020), il termine di decadenza era scaduto al 26.03.2024, mentre lo Schema di atto era stato notificato solo il 16.12.2024 e l'atto il 24.02.2025.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio premetteva di aver notificato alla contribuente, in data 16.12.2024, la Comunicazione di Schema di atto ex art.
6-bis L. n.
212/2000. Nel merito, sosteneva che: la compensazione era stata eseguita per accollo (cfr. F24 recante codice identificativo 62 – “soggetto diverso dal fruitore del credito” e indicazione del CF del coobbligato), schema negoziale non idoneo a consentire la compensazione di crediti dell'accollante a estinzione del debito dell'accollato, stante il principio di identità soggettiva del titolare del credito e del titolare del debito (art. 17
D.Lgs. n. 241/1997). Il credito R&S era, per sua natura, non trasferibile e fruibile esclusivamente dal beneficiario che aveva sostenuto la spesa (art. 3, comma 8, D.L. n. 145/2013). Inoltre, ai fini della decadenza, trovava applicazione il termine ottennale di cui all'art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008 (vigente sino al
21.02.2024). In ogni caso, per i casi di accollo, l'art. 1 D.L. n. 124/2019 (conv. L. n. 157/2019), secondo l'Ufficio, fisserebbe in otto anni il termine di decadenza, senza distinguere tra crediti inesistenti e non spettanti.
In via ulteriore, l'Ufficio richiamava l'art. 1, comma 1, lett. g-quater, D.Lgs. n. 74/2000 (come modificato dal
D.Lgs. n. 87/2024), per sostenere l'inesistenza del credito in ragione del difetto del requisito soggettivo
(insuscettibilità di utilizzo da parte di soggetto diverso dal beneficiario) e della non riscontrabilità mediante controlli automatizzati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato. Premessa l'illegittimità della compensazione in F24 dell'IVA 2018 con credito R&S non proprio, la questione che si profila come essenziale è la natura del credito, non spettante ovvero inesistente del credito e la eventuale decadenza dal potere di notifica dell'atto di recupero, la cui sussistenza comporta l'accoglimento del ricorso e l'assorbimento degli ulteriori motivi. Questa Corte ritiene di dover aderire all'orientamento delineato dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. 11 dicembre 2023, n.
34419), che ha tracciato una linea netta tra crediti inesistenti e crediti non spettanti: è inesistente il credito che difetta del presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile con i controlli automatizzati
(oggi art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997); negli altri casi, il credito è non spettante (art. 13, comma 4, D. Lgs. n. 471/1997). Nel caso concreto l'Ufficio non ha mai contestato la realtà storica del credito R&S in capo al beneficiario originario (B & Società_1 S.r.l.). La contestazione riguarda la legittimazione soggettiva all'utilizzo in compensazione da parte della contribuente (divieto di cessione/trasferimento; principio di identità soggettiva della compensazione). Ne discende che la vicenda si colloca tipicamente nell'alveo del credito esistente, ma non spettante all'utilizzatore, non già del credito inesistente. La stessa applicazione da parte dell'Ufficio della sanzione del 30% (art. 13, comma 1 e 4, D.Lgs. n. 471/1997) — e non della ben più grave misura (al tempo) 100–200% propria dell'inesistenza — conferma in fatto la qualificazione giuridica accolta dalla Corte. Pertanto, una volta affermato che si controverte di credito non spettante, il termine di decadenza per la notifica dell'atto era quinquennale, con dies ad quem fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo del credito (oggi art. 38-bis, DPR n. 600/1973, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024, che — secondo Sez. Unite 34419/2023 — recepisce e non innova i principi già immanenti nell'ordinamento). Nel caso in esame, l'utilizzo è del 16.03.2018; pertanto, il termine ordinario scadeva al 31.12.2023. Considerata la sospensione CO di 85 giorni (art. 67, D.L. n. 18/2020), il termine risultava decorso al 26.03.2024. È incontroverso che la Comunicazione di Schema di atto ex art.
6-bis L. n. 212/2000 è stata notificata il
16.12.2024 e che l'Atto di recupero è stato notificato il 24.02.2025. Entrambe le notifiche si collocano oltre il termine di decadenza. L'Agenzia delle Entrate invoca l'art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008 (vigente fino al 21.02.2024) e l'art. 1 D.L. n. 124/2019 (in tema di accollo) per sostenere l'universalità del termine ottennale,
a prescindere dalla tipologia di credito. L'argomentazione non persuade. Le Sezioni Unite n. 34419/2023 hanno chiarito che la specialità del termine ottennale concerne — sin dall'origine del sistema — i soli crediti inesistenti, in ragione della maggiore insidiosità della condotta e della non riscontrabilità con i controlli automatizzati;
negli altri casi, trova applicazione il termine ordinario (oggi previsto nell'art. 38-bis, DPR n.
600/1973 anche per i non spettanti). Neppure l'art. 1 D.L. n. 124/2019 può essere letto quale clausola onnicomprensiva di ottennalità per ogni ipotesi di accollo: la norma disciplina il divieto di compensazione nell'accollo e profili sanzionatori/strumentali, ma non sovverte la distinzione sostanziale tra inesistenza e non spettanza. In conclusione, l'Ufficio non ha dimostrato l'inesistenza del credito. Ne consegue l'applicabilità del termine quinquennale nel caso di specie. L'accertata decadenza rende assorbite le ulteriori questioni
(natura dell'accollo, prassi amministrativa, modulazioni sanzionatorie ulteriori).
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e procede alla compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della materia, del succedersi di interventi normativi e del recente consolidamento in giurisprudenza della distinzione tra inesistenza e non spettanza (Cass. SS.UU. n. 34419/2023) poi recepita dal legislatore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.