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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1279/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2668/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2622/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190007363933 IVA-ALTRO 2014 - sull'appello n. 3447/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag.entrate - IS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2622/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2019 000736933 000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2019 000736933 000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1985/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. IS Sicilia S.p.a. emetteva cartella di pagamento n. 29320190007363933 nei confronti del sig. Ricorrente_1, per il recupero di complessivi euro 10.460,16 a titolo di omesso versamento Irpef e Iva, relativamente all'anno di imposta 2014. Il destinatario di tale atto proponeva ricorso eccependo l'inesistenza della notificazione e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa tributaria per intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di riscossione.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 2622 depositata in data 3 aprile
2024, ritenendo fondata l'eccezione avente a oggetto la decadenza della pretesa tributaria, accoglieva il ricorso del contribuente condannando l'Agenzia delle entrate al pagamento di euro 1.000,00 per compensi e accessori di legge e compensava le spese di giudizio fra il ricorrente e l'Agenzia della
IS. Avverso tale sentenza propone appello il sig. Ricorrente_1, limitatamente per la parte della sentenza che dispone la condanna dell'Agenzia delle entrate anzicchè la condanna all'Agenzia della riscossione. Per cui chiede la riforma della sentenza impugnata.
Parimenti, propone appello l'Agenzia delle Entrate eccependo che la dichiarazione dell'anno 2014 è stata integrata in data 29.9.2016, pertanto la cartella di pagamento notificata il 27.11.2019 è da ritenersi regolare. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento i due appelli proposti in ragione delle argomentazioni che seguono.
Relativamente all'appello proposto dall'Agenzia, la Corte a fronte della documentazione prodotta, ritiene sia maturata la decadenza in capo all'Ufficio, posto che la cartella risulta essere stata notificata in data
27.11.2019 (per iva relativa all'anno 2014) e, dunque, oltre i termini perentori di cui all'art. 25 D.P.R. n.
602/1972. L'art. 1, comma 640, della legge 190/2014 prevede espressamente che: a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione; la dichiarazione prodotta dall'Agenzia di sole tre pagine (frontespizio, quadro della scelta dell'otto per mille e del 5 per mille) non prova le eventuali modifiche effettuate dal sig. Ricorrente_1. Conseguentemente visto che gli elementi della dichiarazione originaria non sono variati (per come dichiarato da parte appellante a pag. 3 delle memorie, e non contestato in alcun modo dall'Agenzia)
l'Ufficio avrebbe dovuto notificare la cartella entro il termine del 31.12.2018, per cui la cartella notificata nel 2019 deve ritenersi illegittima. Per cui l'appello dell'Agenzia è da rigettare.
Relativamente all'appello del sig. Ricorrente_1, la Corte ritiene che il primo giudice abbia correttamente statuito in ordine alle spese di giudizio. Quest'ultime sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate e non a carico dell'Agenzia delle entrate/IS in quanto la tardiva iscrizione, per come su indicato, è stata effettuata a cura dell'Agenzia delle entrate in quanto, erroneamente, riteneva prorogato il termine dalla presentazione della dichiarazione integrativa del 2016; conseguentemente l'Agenzia delle Entrate/
IS non ha alcuna responsabilità in quanto ha semplicemente eseguito “tardivamente” un'iscrizione a ruolo per come “tardivamente” richiesto.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta gli appelli, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento di spese di giudizio per euro 1.000,00 oltre contributo unificato, oltre contributi previdenziali e iva a favore del sig. Ricorrente_1; condanna il sig. Ricorrente_1 al pagamento di spese di giudizio per euro 300,00 oltre contributo unificato, oltre contributi previdenziali e iva a favore dell'Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2668/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2622/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190007363933 IVA-ALTRO 2014 - sull'appello n. 3447/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag.entrate - IS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2622/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2019 000736933 000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2019 000736933 000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1985/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. IS Sicilia S.p.a. emetteva cartella di pagamento n. 29320190007363933 nei confronti del sig. Ricorrente_1, per il recupero di complessivi euro 10.460,16 a titolo di omesso versamento Irpef e Iva, relativamente all'anno di imposta 2014. Il destinatario di tale atto proponeva ricorso eccependo l'inesistenza della notificazione e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa tributaria per intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di riscossione.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 2622 depositata in data 3 aprile
2024, ritenendo fondata l'eccezione avente a oggetto la decadenza della pretesa tributaria, accoglieva il ricorso del contribuente condannando l'Agenzia delle entrate al pagamento di euro 1.000,00 per compensi e accessori di legge e compensava le spese di giudizio fra il ricorrente e l'Agenzia della
IS. Avverso tale sentenza propone appello il sig. Ricorrente_1, limitatamente per la parte della sentenza che dispone la condanna dell'Agenzia delle entrate anzicchè la condanna all'Agenzia della riscossione. Per cui chiede la riforma della sentenza impugnata.
Parimenti, propone appello l'Agenzia delle Entrate eccependo che la dichiarazione dell'anno 2014 è stata integrata in data 29.9.2016, pertanto la cartella di pagamento notificata il 27.11.2019 è da ritenersi regolare. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento i due appelli proposti in ragione delle argomentazioni che seguono.
Relativamente all'appello proposto dall'Agenzia, la Corte a fronte della documentazione prodotta, ritiene sia maturata la decadenza in capo all'Ufficio, posto che la cartella risulta essere stata notificata in data
27.11.2019 (per iva relativa all'anno 2014) e, dunque, oltre i termini perentori di cui all'art. 25 D.P.R. n.
602/1972. L'art. 1, comma 640, della legge 190/2014 prevede espressamente che: a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione; la dichiarazione prodotta dall'Agenzia di sole tre pagine (frontespizio, quadro della scelta dell'otto per mille e del 5 per mille) non prova le eventuali modifiche effettuate dal sig. Ricorrente_1. Conseguentemente visto che gli elementi della dichiarazione originaria non sono variati (per come dichiarato da parte appellante a pag. 3 delle memorie, e non contestato in alcun modo dall'Agenzia)
l'Ufficio avrebbe dovuto notificare la cartella entro il termine del 31.12.2018, per cui la cartella notificata nel 2019 deve ritenersi illegittima. Per cui l'appello dell'Agenzia è da rigettare.
Relativamente all'appello del sig. Ricorrente_1, la Corte ritiene che il primo giudice abbia correttamente statuito in ordine alle spese di giudizio. Quest'ultime sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate e non a carico dell'Agenzia delle entrate/IS in quanto la tardiva iscrizione, per come su indicato, è stata effettuata a cura dell'Agenzia delle entrate in quanto, erroneamente, riteneva prorogato il termine dalla presentazione della dichiarazione integrativa del 2016; conseguentemente l'Agenzia delle Entrate/
IS non ha alcuna responsabilità in quanto ha semplicemente eseguito “tardivamente” un'iscrizione a ruolo per come “tardivamente” richiesto.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta gli appelli, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento di spese di giudizio per euro 1.000,00 oltre contributo unificato, oltre contributi previdenziali e iva a favore del sig. Ricorrente_1; condanna il sig. Ricorrente_1 al pagamento di spese di giudizio per euro 300,00 oltre contributo unificato, oltre contributi previdenziali e iva a favore dell'Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.