Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1279
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza della notificazione

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i termini perentori previsti dall'art. 25 D.P.R. n. 602/1972, poiché la dichiarazione integrativa del 2016 non ha modificato gli elementi essenziali della dichiarazione originaria, rendendo illegittima la notifica effettuata nel 2019. Di conseguenza, l'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato.

  • Rigettato
    Responsabilità per le spese di giudizio

    La Corte ha ritenuto che il primo giudice abbia correttamente statuito in ordine alle spese di giudizio, ponendole a carico dell'Agenzia delle Entrate e non dell'Agenzia delle Entrate/IS, poiché la tardiva iscrizione a ruolo è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate in base a una sua errata valutazione dei termini, senza responsabilità dell'Agenzia delle Entrate/IS che ha eseguito l'iscrizione su richiesta.

  • Rigettato
    Regolarità della notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i termini perentori previsti dall'art. 25 D.P.R. n. 602/1972, poiché la dichiarazione integrativa del 2016 non ha modificato gli elementi essenziali della dichiarazione originaria, rendendo illegittima la notifica effettuata nel 2019. Di conseguenza, l'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1279
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1279
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo