Articolo 1144 del Codice della navigazione
Articolo 1125Articolo 1145
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21 aprile 1942
Art. 1144.
(Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante).

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, e' punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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