Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2023, n. 22075
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Sentenza 24 luglio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 7 giugno 2023 e pubblicata il 24 luglio 2023. Le parti in causa erano una farmacia e i venditori di un'azienda-farmacia, i quali avevano contestato la valutazione dell'avviamento aziendale, ritenendo che fosse stato sottostimato al momento della vendita. La farmacia richiedeva il risarcimento dei danni e la restituzione della differenza tra il prezzo pagato e il valore effettivo dell'azienda, sostenendo che la mancanza di qualità promesse giustificasse la sua domanda. I venditori, al contrario, sostenevano che le domande fossero precluse da decadenza e prescrizione, applicabili secondo gli articoli 1495 e 1497 del codice civile.

La Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello, ritenendo che le domande della ricorrente fossero effettivamente di natura risarcitoria e quindi soggette ai termini di decadenza e prescrizione previsti per la compravendita. Ha argomentato che l'avviamento, pur non essendo un bene in sé, può essere considerato una qualità dell'azienda e, se promesso contrattualmente, rientra nella disciplina dell'art. 1497 c.c. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, assorbendo quello incidentale, e condannato la ricorrente al pagamento delle spese legali.

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Massime1

In tema di cessione di azienda, l'avviamento non è un bene compreso nell'azienda - del quale quindi si possa ipotizzare un vizio ai sensi dell'art. 1490 c.c. in tema di vizi della cosa venduta - ma è una qualità immateriale dell'azienda stessa, che può essere promessa nel contratto di vendita e il cui difetto dà luogo alla fattispecie di inadempimento di cui all'art. 1497 c.c. in tema di mancanza di qualità promesse, con la conseguenza che la sua mancanza o il suo valore inferiore a quello pattuito non possono essere poste a fondamento dell'azione di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., ma solo, eventualmente, di una di risoluzione ex art. 1453 c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2023, n. 22075
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22075
    Data del deposito : 24 luglio 2023

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