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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.8962 /2020 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, assegnata in decisione all'udienza del
11 settembre 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
– (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Laura Laurenza (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC della C.F._2 predetta – PEC: Email_1
ATTORE
E
– (P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Michele Farina ( C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del C.F._3 predetto – PEC: Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
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- (C.F. ), residente al Vico Ciello, 3 – Controparte_2 C.F._4
Fraz. San Giuliano – 81057 – Teano (CE)
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice, il procuratore concludeva chiedendo l'integrale accoglimento della domanda e la condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento dei danni subiti dall'attore e quantificati in complessivi € 107.118,72, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Per la società convenuta, il procuratore concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, ritenuta priva del necessario supporto probatorio e, dunque, in contrasto con l'onere della prova gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La parte convenuta, inoltre, non condivideva le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., dott. , in merito alle lesioni riportate dall'attore, contestando sia il nesso Persona_1 di causalità sia la valutazione del danno biologico e la determinazione dei periodi di inabilità totale e temporanea. Riteneva, infine, la quantificazione dei danni prospettata dalla parte attrice eccessiva e non corrispondente alla realtà.
Motivazioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.11.2020, l'attore Parte_1 citava in giudizio , quale conducente dell'autovettura Opel
[...] Controparte_2
Astra, targata BW196XS, e quale garante per la Controparte_3 circolazione, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti all'esito del sinistro verificatosi in data 13.02.2019, ore 10:00 circa, in Carinola (CE), località Croce di Casale.
L'attore deduceva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre attraversava la S.S. 7 “Appia” per raggiungere il ituato sul lato opposto della CP_4 strada, avvalendosi dell'attraversamento pedonale ivi esistente, veniva investito
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dall'autovettura Opel Astra, targata BW196XS, condotta dal convenuto, che procedeva con direzione di marcia SE UR-Teano.
A seguito dell'impatto l'attore cadeva in terra, accusando forti dolori alla gamba destra.
Il conducente del veicolo, prestati i primi soccorsi, accompagnava prontamente il pedone con la propria autovettura presso il Presidio Ospedaliero di SE UR ove gli veniva diagnosticato: “Trauma contusivo distorsivo caviglia e gamba destra con lesione parziale del tendine d'IL destro e lesione muscolare gastrocnemio (da rivalutare con RMN gamba e caviglia dx. Vedi referto TAC del 13/02/19) confezionato apparecchio gessato a valva per 20 gg. in attesa di RMN + terapia farmacologica + divieto di carico. Prognosi di giorni venticinque”.
Presso il predetto Presidio Ospedaliero di SE UR l'attore si sottoponeva ad intervento chirurgico, in seguito al quale gli veniva diagnosticato: "lesione inveterata del tendine D'IL (operato)" e in data 18.02.2020, il paziente veniva dichiarato
“guarito con postumi da valutare in sede medico-legale”.
Con PEC inviata in data 10.03.2020 alla Compagnia e da Controparte_5 questa regolarmente ricevuta in pari data, l'attore aveva costituito regolarmente in mora la stessa, invitandola a risarcire tutti i danni subiti a seguito del sinistro.
Con comunicazione a mezzo PEC del 26.05.2020 la Compagnia assicurativa aveva comunicato di non poter procedere ad alcuna offerta in quanto dagli elementi in loro possesso non ritenevano che i danni lamentati fossero riconducibili al sinistro, così come denunciato, senza fornire alcun ulteriore elemento di confronto.
Ciò posto proponeva la presente domanda giudiziale al fine di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura, , nella Controparte_2 causazione del sinistro e che, per l'effetto, i convenuti fossero condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti a seguito del fatto illecito, per l'importo di € 107.118,72, o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo effettivo, con vittoria di spese.
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Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_6
l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda per mancato rispetto degli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209/2005. Nel merito, la Compagnia contestava la fondatezza dell'azione attorea, sostenendo che i fatti dedotti nell'atto di citazione non risultavano provati, così come non risultava dimostrato il nesso causale tra il sinistro e l'insorgenza del lamentato danno fisico.
Il procuratore della parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto integrale della domanda, ritenuta non provata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento della prova per testi ammessa, nonché con l'espletamento della C.T.U. medico-legale finalizzata all'accertamento dei postumi invalidanti riportati dall'attore per l'incidente dedotto in lite, all'udienza dell'11.09.2025 il Giudice Istruttore riservava la causa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di cui il primo ridotto alla metà.
Tanto premesso, occorre in via preliminare dichiarare la contumacia di CP_2
, conducente del veicolo Opel Astra, tg. BW196XS, coinvolto nel sinistro de
[...] quo, in quanto non costituitosi nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Passando all'esame della domanda proposta reputa questo Giudicante che la stessa sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Va rilevato, al riguardo, che dal corredo probatorio fornito dalle emergenze processuali acquisite in atti non emergono dubbi in ordine all'effettiva verificazione del sinistro in cui è rimasto coinvolto secondo le riferite modalità ed alla esclusiva responsabilità dell'autovettura condotta dal convenuto.
Difatti il medesimo conducente dell'autovettura Opel Astra, tg. BW196XS, CP_2
ha dichiarato nel verbale di spontanee dichiarazioni rese ai militari ( cfr.
[...] documento in atti) che, il giorno 13.02.2019, alle ore 10:00 circa, mentre percorreva la S.S. che collega SE UR a Teano, giunto all'altezza della Croce di Casale- non scorgendo in tempo il pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali dal lato sinistro verso il lato destro ed era quasi arrivato dall'altro lato della strada - lo investiva.
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A quanto osservato occorre aggiungere che, nel referto di pronto soccorso rilasciato dai sanitari del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di SE UR ritualmente prodotto in atti, l'attore riferiva una dinamica del sinistro pienamente coerente con quella descritta dalle parti stesse e quale sostenuta in citazione e lamentava dolori alla caviglia in sede posteriore destra e i sanitari gli diagnosticavano “trauma contusivo distorsivo caviglia e gamba dx con lesione parziale del tendine d'IL dx e lesione muscolare gastrocnemio. Apparecchio gessato a valva per 20 gg. in attesa di RMN + terapia farmacologica + divieto assoluto di carico. Prognosi di giorni venticinque
(25)”. Inoltre, il citato documento attesta che l'accesso dell'odierno attore al pronto soccorso avveniva in orario (ore 10:28), orario pienamente compatibile con quello del sinistro (ore 10:00) dichiarato dalle parti.
In aggiunta, il CTU nominato, dott. , ha concluso che le lesioni riportate Persona_1 dall'attore sono state determinate e risultano direttamente correlate alla dinamica del sinistro come ricostruita negli atti di causa. Il perito ha quindi evidenziato come le lesioni accertate siano pienamente e causalmente riconducibili all'evento oggetto del giudizio (cfr. consulenza tecnica depositata in data 19.09.2024).
Tanto rilevato, si reputa che, alla luce delle emergenze istruttorie evidenziate, non vi è dubbio circa l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Opel Astra, CP_2
, nella causazione del sinistro, con conseguente fondatezza della domanda
[...] risarcitoria proposta dall'attore.
Alla stregua del quadro probatorio acquisito, emerge che il conducente non ha usato la dovuta prudenza e attenzione, in particolare in prossimità dell'attraversamento pedonale, in quanto percorreva la S.S. 7 “Appia” senza avvedersi del pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali.
Al riguardo occorre rilevare che in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, per vincere la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., il conducente deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida tenuta, e che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e
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ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro (Cassazione civile, sez. III, 29/07/2025, n. 21761).
L'art. 140, comma 1, del Codice della Strada, inoltre, stabilisce il principio informatore della circolazione, secondo il quale “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Nel caso di specie, il conducente ha espressamente dichiarato che, Controparte_2 nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del proprio veicolo non si avvedeva del pedone impegnato nell'attraversamento sulle strisce pedonali, investendolo a causa di una sua “disattenzione”.
Tale condotta integra una violazione dell'obbligo fondamentale di attenzione imposto dal Codice della Strada, che richiede al conducente di mantenere costantemente il controllo del veicolo, di adottare tutte le cautele necessarie per la sicurezza della circolazione e di prevedere le possibili manovre altrui, con particolare riguardo alla circolazione in centro abitato, ove è richiesto un grado di vigilanza ancora più elevato.
Detto ciò, deve ritenersi che la responsabilità del sinistro debba essere ascritta esclusivamente a , il quale non ha adottato la dovuta prudenza e Controparte_2 attenzione, in particolare in prossimità dell'attraversamento pedonale, poiché percorreva la S.S. 7 “Appia” senza avvedersi del pedone che stava attraversando regolarmente sulle strisce.
Passando al quantum debeatur, questo Giudicante ritiene di poter aderire alla CTU medico legale depositata agli atti di causa, redatta dal Dott. , in quanto Persona_1 immune da vizi e congruamente motivata. Le valutazioni peritali risultano infatti complete e coerentemente argomentate sotto il profilo logico-scientifico.
Nel caso in esame l'attore ha subito, come comprovato dalla CTU, lesioni personali consistenti in: “Trauma contusivo distorsivo caviglia e gamba destra con lesione totale del tendine d'IL destro e lesione muscolare gastrocnemio” e “postumi intervento chirurgico a carico del tendine di IL, che rimane slargato, a profilo irregolare con flogosi suppurativa peritendinea per infezioni recidivanti della ferita chirurgica e presenza di tragitti fistolosi estesi alla superfice cutanea con ampia area eritemato- edematosa con ripercussioni sulla sfera psicologia”.
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Tali lesioni hanno determinato una malattia con una durata di 280 giorni così suddivisibile:
- 45 (QUARANTACINQUE) giorni di INABILITA' TEMPORANEA TOTALE;
- 45 (QUARANTACINQUE) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 75%;
- 90 (NOVANTA) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 50%;
- ulteriori 100 (CENTO) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 25%.
Dalla perizia è emersa, inoltre, una percentuale del 14% (QUATTORDICI PER
CENTO) con riferimento al danno biologico, comprensivo del danno estetico.
Inoltre, il perito nominato, dott. , ha precisato che le lesioni non hanno Persona_1 determinato alcuna riduzione della capacità lavorativa specifica.
Il totale delle spese mediche sostenute, allegate agli atti e ritenute congrue dal C.T.U., infine, è di € 599,39.
Tanto rilevato, questo Giudice ritiene di condividere gli esiti peritali poiché improntati a rigorosi criteri tecnici ed esaurientemente motivati in tutti i passaggi logici.
Ne consegue che, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, la Compagnia convenuta, in qualità di garante, è tenuta a corrispondere a la Parte_1 somma di € 69.443,52, determinata sulla base dei criteri previsti dalle tabelle del
Tribunale di Milano, tenuto conto della devalutazione alla data del fatto dannoso, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nonché comprensiva delle spese mediche sostenute e dell'incremento riconosciuto per la sofferenza psicofisica patita in conseguenza del sinistro.
Riguardo alla quantificazione del danno, va infatti tenuto conto delle consuete componenti in cui esso si articola, quella di natura biologica e l'altra di natura morale, sempre risarcibile allorquando nel fatto si ravvisino in astratto gli estremi di un reato.
“In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale con investimento di pedone è necessario tener conto della doppia componente (biologica e morale) secondo le tabelle di Milano” (Cassazione civile, sez. III, 09/10/2025, n. 27102).
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Osserva il Giudicante, inoltre, che, nella specie, non sussistono i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno, mediante l'aumento in termini percentuali della somma riconosciuta a titolo di danno biologico, in quanto “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”, gravando sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente derivanti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto (Cass. 27482/2018; Cass. 15084/2019; Cass. 28988/2019;
Cass. 5856/2021; Cass. 6378/2023).
La personalizzazione del danno è ammissibile e legittima solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il pregiudizio subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente riconducibili a danni dello stesso grado, sofferti da soggetti di pari età. Essa non costituisce un automatismo, ma richiede che il giudice individui concrete peculiarità del caso che vadano oltre le conseguenze tipiche già compensate dalla liquidazione tabellare forfettaria.
“La liquidazione delle conseguenze normali del danno viene già ricompresa nel risarcimento tabellare;
solo le conseguenze peculiari devono essere oggetto di specifica prova e possono determinare una maggiorazione” (Cassazione civile, sez.
III, 04/11/2025, n. 29135).
Nel caso di specie, le ricadute dannose riscontrate dal danneggiato rientrano tra quelle di carattere generale, vale a dire quelle che qualsiasi danneggiato, a parità di invalidità, ordinariamente subirebbe, e, pertanto, non possono determinare alcun incremento della base tabellare.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna di parte convenuta anche al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, in virtù del principio della soccombenza.
Le spese processuali si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum, tenuto conto del valore effettivo della
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controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice che ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
Vanno poste, in via definitiva, a carico dei convenuti in solido anche le spese per la
CTU espletata, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 della società in persona del legale rapp.te p.t., in accoglimento Controparte_7 per quanto di ragione della domanda proposta, così decide:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione dei danni Controparte_2 subiti dall'attore e per l'effetto condanna, per quanto di ragione, i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva somma di € 69.443,52, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione diretta al procuratore antistatario;
- condanna, infine, i convenuti in solido al pagamento per le spese di CTU sostenute, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in S. Maria C.V.27/11/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.8962 /2020 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, assegnata in decisione all'udienza del
11 settembre 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
– (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Laura Laurenza (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC della C.F._2 predetta – PEC: Email_1
ATTORE
E
– (P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Michele Farina ( C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del C.F._3 predetto – PEC: Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
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- (C.F. ), residente al Vico Ciello, 3 – Controparte_2 C.F._4
Fraz. San Giuliano – 81057 – Teano (CE)
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice, il procuratore concludeva chiedendo l'integrale accoglimento della domanda e la condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento dei danni subiti dall'attore e quantificati in complessivi € 107.118,72, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Per la società convenuta, il procuratore concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, ritenuta priva del necessario supporto probatorio e, dunque, in contrasto con l'onere della prova gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La parte convenuta, inoltre, non condivideva le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., dott. , in merito alle lesioni riportate dall'attore, contestando sia il nesso Persona_1 di causalità sia la valutazione del danno biologico e la determinazione dei periodi di inabilità totale e temporanea. Riteneva, infine, la quantificazione dei danni prospettata dalla parte attrice eccessiva e non corrispondente alla realtà.
Motivazioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.11.2020, l'attore Parte_1 citava in giudizio , quale conducente dell'autovettura Opel
[...] Controparte_2
Astra, targata BW196XS, e quale garante per la Controparte_3 circolazione, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti all'esito del sinistro verificatosi in data 13.02.2019, ore 10:00 circa, in Carinola (CE), località Croce di Casale.
L'attore deduceva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre attraversava la S.S. 7 “Appia” per raggiungere il ituato sul lato opposto della CP_4 strada, avvalendosi dell'attraversamento pedonale ivi esistente, veniva investito
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dall'autovettura Opel Astra, targata BW196XS, condotta dal convenuto, che procedeva con direzione di marcia SE UR-Teano.
A seguito dell'impatto l'attore cadeva in terra, accusando forti dolori alla gamba destra.
Il conducente del veicolo, prestati i primi soccorsi, accompagnava prontamente il pedone con la propria autovettura presso il Presidio Ospedaliero di SE UR ove gli veniva diagnosticato: “Trauma contusivo distorsivo caviglia e gamba destra con lesione parziale del tendine d'IL destro e lesione muscolare gastrocnemio (da rivalutare con RMN gamba e caviglia dx. Vedi referto TAC del 13/02/19) confezionato apparecchio gessato a valva per 20 gg. in attesa di RMN + terapia farmacologica + divieto di carico. Prognosi di giorni venticinque”.
Presso il predetto Presidio Ospedaliero di SE UR l'attore si sottoponeva ad intervento chirurgico, in seguito al quale gli veniva diagnosticato: "lesione inveterata del tendine D'IL (operato)" e in data 18.02.2020, il paziente veniva dichiarato
“guarito con postumi da valutare in sede medico-legale”.
Con PEC inviata in data 10.03.2020 alla Compagnia e da Controparte_5 questa regolarmente ricevuta in pari data, l'attore aveva costituito regolarmente in mora la stessa, invitandola a risarcire tutti i danni subiti a seguito del sinistro.
Con comunicazione a mezzo PEC del 26.05.2020 la Compagnia assicurativa aveva comunicato di non poter procedere ad alcuna offerta in quanto dagli elementi in loro possesso non ritenevano che i danni lamentati fossero riconducibili al sinistro, così come denunciato, senza fornire alcun ulteriore elemento di confronto.
Ciò posto proponeva la presente domanda giudiziale al fine di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura, , nella Controparte_2 causazione del sinistro e che, per l'effetto, i convenuti fossero condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti a seguito del fatto illecito, per l'importo di € 107.118,72, o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo effettivo, con vittoria di spese.
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Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_6
l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda per mancato rispetto degli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209/2005. Nel merito, la Compagnia contestava la fondatezza dell'azione attorea, sostenendo che i fatti dedotti nell'atto di citazione non risultavano provati, così come non risultava dimostrato il nesso causale tra il sinistro e l'insorgenza del lamentato danno fisico.
Il procuratore della parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto integrale della domanda, ritenuta non provata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento della prova per testi ammessa, nonché con l'espletamento della C.T.U. medico-legale finalizzata all'accertamento dei postumi invalidanti riportati dall'attore per l'incidente dedotto in lite, all'udienza dell'11.09.2025 il Giudice Istruttore riservava la causa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di cui il primo ridotto alla metà.
Tanto premesso, occorre in via preliminare dichiarare la contumacia di CP_2
, conducente del veicolo Opel Astra, tg. BW196XS, coinvolto nel sinistro de
[...] quo, in quanto non costituitosi nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Passando all'esame della domanda proposta reputa questo Giudicante che la stessa sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Va rilevato, al riguardo, che dal corredo probatorio fornito dalle emergenze processuali acquisite in atti non emergono dubbi in ordine all'effettiva verificazione del sinistro in cui è rimasto coinvolto secondo le riferite modalità ed alla esclusiva responsabilità dell'autovettura condotta dal convenuto.
Difatti il medesimo conducente dell'autovettura Opel Astra, tg. BW196XS, CP_2
ha dichiarato nel verbale di spontanee dichiarazioni rese ai militari ( cfr.
[...] documento in atti) che, il giorno 13.02.2019, alle ore 10:00 circa, mentre percorreva la S.S. che collega SE UR a Teano, giunto all'altezza della Croce di Casale- non scorgendo in tempo il pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali dal lato sinistro verso il lato destro ed era quasi arrivato dall'altro lato della strada - lo investiva.
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A quanto osservato occorre aggiungere che, nel referto di pronto soccorso rilasciato dai sanitari del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di SE UR ritualmente prodotto in atti, l'attore riferiva una dinamica del sinistro pienamente coerente con quella descritta dalle parti stesse e quale sostenuta in citazione e lamentava dolori alla caviglia in sede posteriore destra e i sanitari gli diagnosticavano “trauma contusivo distorsivo caviglia e gamba dx con lesione parziale del tendine d'IL dx e lesione muscolare gastrocnemio. Apparecchio gessato a valva per 20 gg. in attesa di RMN + terapia farmacologica + divieto assoluto di carico. Prognosi di giorni venticinque
(25)”. Inoltre, il citato documento attesta che l'accesso dell'odierno attore al pronto soccorso avveniva in orario (ore 10:28), orario pienamente compatibile con quello del sinistro (ore 10:00) dichiarato dalle parti.
In aggiunta, il CTU nominato, dott. , ha concluso che le lesioni riportate Persona_1 dall'attore sono state determinate e risultano direttamente correlate alla dinamica del sinistro come ricostruita negli atti di causa. Il perito ha quindi evidenziato come le lesioni accertate siano pienamente e causalmente riconducibili all'evento oggetto del giudizio (cfr. consulenza tecnica depositata in data 19.09.2024).
Tanto rilevato, si reputa che, alla luce delle emergenze istruttorie evidenziate, non vi è dubbio circa l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Opel Astra, CP_2
, nella causazione del sinistro, con conseguente fondatezza della domanda
[...] risarcitoria proposta dall'attore.
Alla stregua del quadro probatorio acquisito, emerge che il conducente non ha usato la dovuta prudenza e attenzione, in particolare in prossimità dell'attraversamento pedonale, in quanto percorreva la S.S. 7 “Appia” senza avvedersi del pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali.
Al riguardo occorre rilevare che in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, per vincere la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., il conducente deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida tenuta, e che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e
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ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro (Cassazione civile, sez. III, 29/07/2025, n. 21761).
L'art. 140, comma 1, del Codice della Strada, inoltre, stabilisce il principio informatore della circolazione, secondo il quale “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Nel caso di specie, il conducente ha espressamente dichiarato che, Controparte_2 nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del proprio veicolo non si avvedeva del pedone impegnato nell'attraversamento sulle strisce pedonali, investendolo a causa di una sua “disattenzione”.
Tale condotta integra una violazione dell'obbligo fondamentale di attenzione imposto dal Codice della Strada, che richiede al conducente di mantenere costantemente il controllo del veicolo, di adottare tutte le cautele necessarie per la sicurezza della circolazione e di prevedere le possibili manovre altrui, con particolare riguardo alla circolazione in centro abitato, ove è richiesto un grado di vigilanza ancora più elevato.
Detto ciò, deve ritenersi che la responsabilità del sinistro debba essere ascritta esclusivamente a , il quale non ha adottato la dovuta prudenza e Controparte_2 attenzione, in particolare in prossimità dell'attraversamento pedonale, poiché percorreva la S.S. 7 “Appia” senza avvedersi del pedone che stava attraversando regolarmente sulle strisce.
Passando al quantum debeatur, questo Giudicante ritiene di poter aderire alla CTU medico legale depositata agli atti di causa, redatta dal Dott. , in quanto Persona_1 immune da vizi e congruamente motivata. Le valutazioni peritali risultano infatti complete e coerentemente argomentate sotto il profilo logico-scientifico.
Nel caso in esame l'attore ha subito, come comprovato dalla CTU, lesioni personali consistenti in: “Trauma contusivo distorsivo caviglia e gamba destra con lesione totale del tendine d'IL destro e lesione muscolare gastrocnemio” e “postumi intervento chirurgico a carico del tendine di IL, che rimane slargato, a profilo irregolare con flogosi suppurativa peritendinea per infezioni recidivanti della ferita chirurgica e presenza di tragitti fistolosi estesi alla superfice cutanea con ampia area eritemato- edematosa con ripercussioni sulla sfera psicologia”.
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Tali lesioni hanno determinato una malattia con una durata di 280 giorni così suddivisibile:
- 45 (QUARANTACINQUE) giorni di INABILITA' TEMPORANEA TOTALE;
- 45 (QUARANTACINQUE) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 75%;
- 90 (NOVANTA) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 50%;
- ulteriori 100 (CENTO) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 25%.
Dalla perizia è emersa, inoltre, una percentuale del 14% (QUATTORDICI PER
CENTO) con riferimento al danno biologico, comprensivo del danno estetico.
Inoltre, il perito nominato, dott. , ha precisato che le lesioni non hanno Persona_1 determinato alcuna riduzione della capacità lavorativa specifica.
Il totale delle spese mediche sostenute, allegate agli atti e ritenute congrue dal C.T.U., infine, è di € 599,39.
Tanto rilevato, questo Giudice ritiene di condividere gli esiti peritali poiché improntati a rigorosi criteri tecnici ed esaurientemente motivati in tutti i passaggi logici.
Ne consegue che, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, la Compagnia convenuta, in qualità di garante, è tenuta a corrispondere a la Parte_1 somma di € 69.443,52, determinata sulla base dei criteri previsti dalle tabelle del
Tribunale di Milano, tenuto conto della devalutazione alla data del fatto dannoso, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nonché comprensiva delle spese mediche sostenute e dell'incremento riconosciuto per la sofferenza psicofisica patita in conseguenza del sinistro.
Riguardo alla quantificazione del danno, va infatti tenuto conto delle consuete componenti in cui esso si articola, quella di natura biologica e l'altra di natura morale, sempre risarcibile allorquando nel fatto si ravvisino in astratto gli estremi di un reato.
“In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale con investimento di pedone è necessario tener conto della doppia componente (biologica e morale) secondo le tabelle di Milano” (Cassazione civile, sez. III, 09/10/2025, n. 27102).
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Osserva il Giudicante, inoltre, che, nella specie, non sussistono i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno, mediante l'aumento in termini percentuali della somma riconosciuta a titolo di danno biologico, in quanto “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”, gravando sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente derivanti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto (Cass. 27482/2018; Cass. 15084/2019; Cass. 28988/2019;
Cass. 5856/2021; Cass. 6378/2023).
La personalizzazione del danno è ammissibile e legittima solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il pregiudizio subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente riconducibili a danni dello stesso grado, sofferti da soggetti di pari età. Essa non costituisce un automatismo, ma richiede che il giudice individui concrete peculiarità del caso che vadano oltre le conseguenze tipiche già compensate dalla liquidazione tabellare forfettaria.
“La liquidazione delle conseguenze normali del danno viene già ricompresa nel risarcimento tabellare;
solo le conseguenze peculiari devono essere oggetto di specifica prova e possono determinare una maggiorazione” (Cassazione civile, sez.
III, 04/11/2025, n. 29135).
Nel caso di specie, le ricadute dannose riscontrate dal danneggiato rientrano tra quelle di carattere generale, vale a dire quelle che qualsiasi danneggiato, a parità di invalidità, ordinariamente subirebbe, e, pertanto, non possono determinare alcun incremento della base tabellare.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna di parte convenuta anche al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, in virtù del principio della soccombenza.
Le spese processuali si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum, tenuto conto del valore effettivo della
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controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice che ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
Vanno poste, in via definitiva, a carico dei convenuti in solido anche le spese per la
CTU espletata, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 della società in persona del legale rapp.te p.t., in accoglimento Controparte_7 per quanto di ragione della domanda proposta, così decide:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione dei danni Controparte_2 subiti dall'attore e per l'effetto condanna, per quanto di ragione, i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva somma di € 69.443,52, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione diretta al procuratore antistatario;
- condanna, infine, i convenuti in solido al pagamento per le spese di CTU sostenute, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in S. Maria C.V.27/11/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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