TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente – dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 362/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Carlantino (FG) Parte_1 C.F._1 alla Via Cavour n. 27, presso lo studio dell' avv. MARIO GENOVESE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , non costituita Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: con ordinanza del 7.01.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
il P.M. ha concluso favorevolmente con nota dell'8.01.2025.
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.49. c.p.c. per la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio depositato in data 25.01.2024, - premesso di aver contratto matrimonio civile con Parte_1
in data 25.02.2022 nel comune di Cabrera (Rep. Dominicana), registrato in Controparte_1
Italia e trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Carlantino (atto n. 2, parte II, serie C, Ufficio
1, anno 2022) optando per il regime patrimoniale della comunione legale;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che, dal 26 novembre 2022, a seguito di contrasti insorti, è venuta meno la comunione affettiva e sentimentale tra i coniugi e, difatti, si è verificata una crisi profonda dell'unione coniugale, divenuta poi irreversibile con l'abbandono ingiustificato della casa coniugale da parte della resistente, senza più farne rientro e interrompendo tutti i rapporti di comunicazione con il ricorrente, trasferendosi inizialmente a Madrid, in Spagna – chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente, di non riconoscere alla resistente l'eventuale richiesta di mantenimento e di assegnare al ricorrente la casa coniugale.
Inoltre, il ricorrente precisava di essere pensionato, percependo una pensione mensile di euro 951,75 circa, dalla quale vanno sottratti euro 199,90 per la cessione del quinto ed euro 620,00 per mantenimento della ex moglie e dei figli, sottolineando di non essere a conoscenza dell'attuale situazione lavorativa della resistente e di essere proprietario di due veicoli e della casa nella quale vive.
Infine, nel medesimo ricorso, chiedeva, decorso il termine previsto dall'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898
e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Alla prima udienza del 24.04.2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti della resistente e la mancata costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia e fissava l'udienza successiva.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 11.12.2024 il ricorrente ribadiva le conclusioni iniziali e, con apposita ordinanza del 07.01.2025, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per il parere di competenza.
*******
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
pagina 2 di 6 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra e Parte_1 Controparte_1
sia divenuta insopportabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme, avendo la resistente abbandonato la casa coniugale e interrotto qualsiasi comunicazione con il ricorrente, sia dalla circostanza che la resistente, nonostante sia venuta a conoscenza della pendenza del presente procedimento, non si è nemmeno costituita in giudizio.
Pertanto, ne emerge l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Del resto, dalle stesse allegazioni del ricorrente (la resistente, come detto, ha preferito rimanere contumace), si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva
[...]
competenza.
Domanda di addebito
ha domandato l'addebito della separazione alla moglie per abbandono del tetto Parte_1
coniugale.
Quanto al dovere di coabitazione, l'art. 143 c. 2 c.c. lo indica come obbligo.
Il dovere di coabitazione si intende però violato solo quando uno dei due abbandoni la casa coniugale senza giusta causa e rifiuti di tornarvi (Cass. Ord. 14841/2015).
Viceversa, non può aversi addebito nell'ipotesi in cui l'allontanamento sia giustificato allorché sussista una crisi coniugale che renda intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato, ai fini dell'addebito, che la resistente, senza una spiegazione, abbandonava la casa coniugale in data 26 novembre 2022, cessando così da quel momento ogni comunicazione e rapporto tra i coniugi.
Sul punto, però, l'odierno ricorrente ha descritto in premessa una situazione coniugale caratterizzata da vari contrasti che avevano minato la stabilità e la sussistenza della comunione affettiva e sentimentale tra le parti, cagionando così una profonda crisi, divenuta irreversibile con l'abbandono della casa coniugale da parte della resistente.
pagina 3 di 6 Ebbene, considerando nel complesso quanto asserito dal nel ricorso introduttivo, il Collegio Pt_1 ritiene che la crisi coniugale sia stata la causa e non l'effetto del comportamento della resistente come descritto dal ricorrente al fine di addebitare la separazione alla controparte;
si desume, infatti, che la crisi coniugale sia stata determinata non dalla condotta della resistente, ma bensì da contrasti insorti a causa di una incompatibilità caratteriale tra le parti, che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, al punto da indurre la resistente a decidere di abbandonare la casa coniugale.
Per di più, la domanda del ricorrente, in ogni caso, è rimasta priva di riscontro probatorio, sia documentale che testimoniale.
Pertanto, la domanda di addebito come formulata dal ricorrente va rigettata.
Domanda di assegnazione della casa coniugale
Il ricorrente ha richiesto l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
Sul punto occorre però rilevare che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è funzionale a garantire esclusivamente l'interesse della prole alla permanenza nell'originario ambiente domestico
(vedi Cass. civ. 18603/2021, 21334/13, 18440/13, 22394/08, 11035/07, 1545/06).
Ebbene, nel caso di specie, dall'unione coniugale non sono nati figli e, di conseguenza, non è possibile disporre l'assegnazione della casa coniugale.
Pertanto, l'immobile, non essendo assegnabile ad alcuno dei coniugi, rimane soggetto all'ordinario regime privatistico.
Ulteriori domande
Il ricorrente, con il medesimo ricorso, ha proposto anche la domanda divorzile e sul punto viene disposto, con separata ordinanza, il rinvio della trattazione ad altra udienza, tenuto conto della decorrenza dei termini per l'ammissibilità della istanza.
Infine, nessuna statuizione economica deve essere adottata in mancanza di apposita domanda delle parti.
Spese del giudizio
Trattandosi di pronuncia soltanto parziale, la regolamentazione delle spese viene rinviata alla decisone definitiva.
P.Q.M.
pagina 4 di 6 Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carlantino di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 2, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2022);
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
4) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente;
5) rinvia la regolamentazione delle spese alla decisione definitiva;
6) dispone, con separata ordinanza, in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 28.01.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 5 di 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Preso atto della pronuncia di separazione intercorsa tra le parti nel procedimento n. 362/2024 R.G.; osservato che è stata formulata domanda di scioglimento del matrimonio e che occorre rimettere la causa sul ruolo e disporre rinvio per la trattazione della stessa, in modo da osservare i termini di ammissibilità della domanda, oltre che il carico del ruolo;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo e rinvia la trattazione del procedimento all' udienza cartolare del 04.12.2025, ore di rito, per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio, riservando all'esito ogni ulteriore decisione.
Dà mandato alla Cancelleria per quanto di competenza e per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Foggia il 28.01.2025
IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente – dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 362/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Carlantino (FG) Parte_1 C.F._1 alla Via Cavour n. 27, presso lo studio dell' avv. MARIO GENOVESE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , non costituita Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: con ordinanza del 7.01.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
il P.M. ha concluso favorevolmente con nota dell'8.01.2025.
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.49. c.p.c. per la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio depositato in data 25.01.2024, - premesso di aver contratto matrimonio civile con Parte_1
in data 25.02.2022 nel comune di Cabrera (Rep. Dominicana), registrato in Controparte_1
Italia e trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Carlantino (atto n. 2, parte II, serie C, Ufficio
1, anno 2022) optando per il regime patrimoniale della comunione legale;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che, dal 26 novembre 2022, a seguito di contrasti insorti, è venuta meno la comunione affettiva e sentimentale tra i coniugi e, difatti, si è verificata una crisi profonda dell'unione coniugale, divenuta poi irreversibile con l'abbandono ingiustificato della casa coniugale da parte della resistente, senza più farne rientro e interrompendo tutti i rapporti di comunicazione con il ricorrente, trasferendosi inizialmente a Madrid, in Spagna – chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente, di non riconoscere alla resistente l'eventuale richiesta di mantenimento e di assegnare al ricorrente la casa coniugale.
Inoltre, il ricorrente precisava di essere pensionato, percependo una pensione mensile di euro 951,75 circa, dalla quale vanno sottratti euro 199,90 per la cessione del quinto ed euro 620,00 per mantenimento della ex moglie e dei figli, sottolineando di non essere a conoscenza dell'attuale situazione lavorativa della resistente e di essere proprietario di due veicoli e della casa nella quale vive.
Infine, nel medesimo ricorso, chiedeva, decorso il termine previsto dall'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898
e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Alla prima udienza del 24.04.2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti della resistente e la mancata costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia e fissava l'udienza successiva.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 11.12.2024 il ricorrente ribadiva le conclusioni iniziali e, con apposita ordinanza del 07.01.2025, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per il parere di competenza.
*******
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
pagina 2 di 6 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra e Parte_1 Controparte_1
sia divenuta insopportabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme, avendo la resistente abbandonato la casa coniugale e interrotto qualsiasi comunicazione con il ricorrente, sia dalla circostanza che la resistente, nonostante sia venuta a conoscenza della pendenza del presente procedimento, non si è nemmeno costituita in giudizio.
Pertanto, ne emerge l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Del resto, dalle stesse allegazioni del ricorrente (la resistente, come detto, ha preferito rimanere contumace), si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva
[...]
competenza.
Domanda di addebito
ha domandato l'addebito della separazione alla moglie per abbandono del tetto Parte_1
coniugale.
Quanto al dovere di coabitazione, l'art. 143 c. 2 c.c. lo indica come obbligo.
Il dovere di coabitazione si intende però violato solo quando uno dei due abbandoni la casa coniugale senza giusta causa e rifiuti di tornarvi (Cass. Ord. 14841/2015).
Viceversa, non può aversi addebito nell'ipotesi in cui l'allontanamento sia giustificato allorché sussista una crisi coniugale che renda intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato, ai fini dell'addebito, che la resistente, senza una spiegazione, abbandonava la casa coniugale in data 26 novembre 2022, cessando così da quel momento ogni comunicazione e rapporto tra i coniugi.
Sul punto, però, l'odierno ricorrente ha descritto in premessa una situazione coniugale caratterizzata da vari contrasti che avevano minato la stabilità e la sussistenza della comunione affettiva e sentimentale tra le parti, cagionando così una profonda crisi, divenuta irreversibile con l'abbandono della casa coniugale da parte della resistente.
pagina 3 di 6 Ebbene, considerando nel complesso quanto asserito dal nel ricorso introduttivo, il Collegio Pt_1 ritiene che la crisi coniugale sia stata la causa e non l'effetto del comportamento della resistente come descritto dal ricorrente al fine di addebitare la separazione alla controparte;
si desume, infatti, che la crisi coniugale sia stata determinata non dalla condotta della resistente, ma bensì da contrasti insorti a causa di una incompatibilità caratteriale tra le parti, che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, al punto da indurre la resistente a decidere di abbandonare la casa coniugale.
Per di più, la domanda del ricorrente, in ogni caso, è rimasta priva di riscontro probatorio, sia documentale che testimoniale.
Pertanto, la domanda di addebito come formulata dal ricorrente va rigettata.
Domanda di assegnazione della casa coniugale
Il ricorrente ha richiesto l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
Sul punto occorre però rilevare che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è funzionale a garantire esclusivamente l'interesse della prole alla permanenza nell'originario ambiente domestico
(vedi Cass. civ. 18603/2021, 21334/13, 18440/13, 22394/08, 11035/07, 1545/06).
Ebbene, nel caso di specie, dall'unione coniugale non sono nati figli e, di conseguenza, non è possibile disporre l'assegnazione della casa coniugale.
Pertanto, l'immobile, non essendo assegnabile ad alcuno dei coniugi, rimane soggetto all'ordinario regime privatistico.
Ulteriori domande
Il ricorrente, con il medesimo ricorso, ha proposto anche la domanda divorzile e sul punto viene disposto, con separata ordinanza, il rinvio della trattazione ad altra udienza, tenuto conto della decorrenza dei termini per l'ammissibilità della istanza.
Infine, nessuna statuizione economica deve essere adottata in mancanza di apposita domanda delle parti.
Spese del giudizio
Trattandosi di pronuncia soltanto parziale, la regolamentazione delle spese viene rinviata alla decisone definitiva.
P.Q.M.
pagina 4 di 6 Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carlantino di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 2, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2022);
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
4) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente;
5) rinvia la regolamentazione delle spese alla decisione definitiva;
6) dispone, con separata ordinanza, in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 28.01.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 5 di 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Preso atto della pronuncia di separazione intercorsa tra le parti nel procedimento n. 362/2024 R.G.; osservato che è stata formulata domanda di scioglimento del matrimonio e che occorre rimettere la causa sul ruolo e disporre rinvio per la trattazione della stessa, in modo da osservare i termini di ammissibilità della domanda, oltre che il carico del ruolo;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo e rinvia la trattazione del procedimento all' udienza cartolare del 04.12.2025, ore di rito, per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio, riservando all'esito ogni ulteriore decisione.
Dà mandato alla Cancelleria per quanto di competenza e per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Foggia il 28.01.2025
IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
pagina 6 di 6