TRIB
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 74/2022
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 3.04.2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice monocratico - assistita, nella redazione del verbale d'udienza, dal Funzionario A.U.P.P., Dr. Antonio Maiorana - viene chiamata la causa civile iscritta al n. 74/2022 R.G., promossa da:
Part. I.V.A. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. Gianmarco
Berenato,
– OPPONENTE – CONTRO
c.f. e Part. I.V.A. , con sede legale in Brolo Controparte_1 P.IVA_2
(ME), Località Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Di Giosa,
– OPPOSTA–
OGGETTO: Opposizione avverso il D.I. n. 356/21, emesso dal Tribunale di Patti il 10.9.2021
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per la parte opponente, l'Avv. Gianmarco Berenato.
Per la parte opposta, l'Avv. M. Venturini, in sostituzione dell'Avv. Cristiano Di Giosa.
È altresì presente, ai fini della pratica forense, la Dr.ssa . Persona_1
L'Avv. Venturini evidenzia che sono stati pagati solo 2.000,00 euro. L'avv. Berenato dà atto di ciò e che, nonostante vari tentativi, la società non è riuscita ad eseguire i pagamenti concordati.
I difensori precisano le conclusioni, riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiedono che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Pag. 1 La società proponeva opposizione avverso il D.I. n. Parte_1
356/21, con il quale il Tribunale di Patti le aveva ingiunto di pagare alla CP_1
la somma di euro 6.598,26, oltre spese di protesto, interessi ex D. Lgs. n. 231/02
[...] dal dovuto al soddisfo e spese della procedura monitoria. Deduceva, in particolare: l'incompetenza per territorio del Tribunale di Patti, poiché l'ufficio giudiziario competente a conoscere della domanda, ove proposta in via ordinaria, sarebbe stato, ex artt. 18, 19 e 637, co. I, c.p.c., il Tribunale di Messina, foro della Banca del traente e poiché la levata di protesto era avvenuta in Messina;
la tardività della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo;
la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto società consortile, poiché tutti i lavori di cui al contratto di appalto erano stati eseguiti dalle consorziate e Parte_2
alla quale si rivolgeva il per il pagamento dei s.a.l.; Org_1 Org_2
l'intervenuta prescrizione decennale del credito, in assenza di atti interruttivi;
l'erroneità del calcolo degli interessi, essendo dovuti eventualmente soltanto quelli al tasso legale e non anche quelli moratori. Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e di compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Si costituiva la la quale contestava quanto chiesto e dedotto dalla Controparte_1 società opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e di compensi di lite.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e, all'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., viene decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
*** La società opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Patti, per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, indicando, quale Ufficio giudiziario territorialmente competente, il Tribunale di Messina. La società opposta ha allegato di aver adito in via monitoria il Tribunale di Patti, quale foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., previsto in materia di cause relative a diritti di obbligazioni. A riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la competenza territoriale può radicarsi presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182 III comma c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco (v. Cass., SS.UU., sentenza n. 17989/2016; cfr., altresì, precedenti di questo Tribunale); ha, altresì, affermato che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo
Pag. 2 del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass., sentenza n. 32692 del 12/12/2019). I fori indicati all'art. 20 c.p.c. sono facoltativi e speciali e si aggiungono al foro generale previsto dagli artt. 18 e 19 c.p.c.. Nel caso di specie, non è prevista dalla legge, né risulta pattuita tra le parti, l'attribuzione della competenza ad un Ufficio giudiziario in applicazione di criteri come quello del luogo in cui è avvenuta la levata del protesto o del luogo in cui ha sede la Banca del traente rispetto all'assegno in atti. La ha chiesto, in via monitoria, il pagamento della somma risultante dal CP_1 titolo – nella specie, assegno (v. all. 2; fascicolo di parte opposta) – e ha sede in Brolo, Loc. Ferrera;
essa ha, dunque, correttamente adito il Tribunale di Patti quale “forum destinatae solutionis”, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.. L'eccezione di tardività della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo è infondata. A seguito delle decisioni della Corte cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità (v., ex multis, Cass. n. 25716/2018). Il termine utile inizia a decorrere a partire dal giorno in cui il decreto ingiuntivo viene depositato in cancelleria. Il decreto ingiuntivo opposto, emesso il 16.09.2021, è stato notificato alla società opponente, a mezzo del servizio postale, in data 15.11.2021, nell'ultimo giorno utile e, dunque, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.. Nessun rilievo ha la data di ricezione della notifica da parte opponente, attesa la scissione degli effetti come sopra indicata alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione. La parte opponente ha inoltre eccepito il difetto della propria legittimazione passiva rispetto alla domanda monitoria, allegando che la società è priva di autonomia Pt_1 patrimoniale in quanto società consortile e che la domanda monitoria andava rivolta avverso le società consorziate, che hanno Org_1 Parte_2 Parte_2 costituito la società consortile de qua al solo fine di realizzare i lavori della rete fognaria delle Zone - (nel territorio di ) e il relativo Pt_1 CP_2 Org_2 impianto di sollevamento. A sostegno di tale allegazione, la parte opponente ha prodotto una nota di riscontro del
, n. 34120 del 15.01.2023 (v. all. 3 alla memoria ex art. 183, co. Org_2
VI, c.p.c. di parte opponente), con la quale l'Ente ha riferito che i lavori sono stati appaltati all e che la non Controparte_3 Parte_2 Pt_1 aveva titolo per vantare pretese creditorie nei confronti dell'Ente. Invero, tale documento, così come le visure camerali prodotte dalla , non CP_1 sono sufficienti a provare il modello consortile in concreto adottato dalle società consorziate, ossia se abbiano inteso costituire un consorzio con attività esterna o interna.
Pag. 3 Per come osservato dalla S.C., infatti, “qualora un consorzio assuma veste societaria, come consentito dall'art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata, con la conseguenza che, in presenza di una società consortile a responsabilità limitata, i soci non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni assunte dalla società, trovando applicazione l'art. 2472, comma 1, c.c. (nel testo vigente "ratione temporis"), e non già l'art. 2615 c.c., dal momento che l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma non può giustificare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo legale prescelto, tra cui rientra, nel caso di società a responsabilità limitata, la regola per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio” (Cass., sentenza n. 3628 del 24 luglio 2020). La società opposta, nel contestare l'eccezione di parte avversa, ha allegato che la
è la titolare delle obbligazioni oggetto di causa, per come può evincersi Pt_1 dall'assegno protestato da essa rilasciato in favore di (v. all. 2; fascicolo di CP_1 parte opposta). Deve, dunque, affermarsi l'autonomia patrimoniale della in quanto il Pt_1 consorzio costituito dalla e dalla nella specie, ha Org_1 Parte_2 assunto la veste societaria di una società a responsabilità limitata e perché, dalla circostanza dell'emissione dell'assegno sopra menzionato, si desume che la società opponente è dotata, quantomeno, di autonomia gestionale e finanziaria. La società opposta ha, poi, allegato che a contrarre le obbligazioni oggetto di causa è stata esclusivamente la società consortile e quest'ultima, pur essendone onerata, non ha dato prova del contrario. Sussiste, pertanto, la legittimazione sostanziale e processuale della Parte_1 rispetto alla domanda monitoria proposta dalla
[...] Controparte_1
La ha eccepito, poi, la prescrizione ultradecennale del credito. Pt_1
Va, sul punto, rilevato che l'assegno protestato in atti, datato 1.02.2012, per come dedotto dalla parte opposta, è atto di riconoscimento del debito e interruttivo della prescrizione. La società opponente, sul punto, pur essendone onerata ex art. 115 c.p.c., non ha contestato la ricostruzione dell'opposta circa lo scopo dell'assegno; essa, infatti, non ha, a titolo esemplificativo, dedotto che fosse stato emesso in relazione a prestazioni diverse da quelle oggetto di causa. In presenza dell'assegno e dell'ulteriore atto interruttivo, rappresentato dal ricorso monitorio (v. Cass., n. 27944 del 23/09/2022) - notificato all'odierna opponente unitamente al D.I. opposto a mezzo del servizio postale in data 15.11.2021/22.11.2021
- non può ritenersi spirato il termine di prescrizione decennale invocato dalla società opponente, dal momento che un nuovo termine di prescrizione è iniziato a decorrere alla data di ricezione della notifica del D.I. opposto. La società opponente ha, infine, eccepito l'erroneità del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui essa è stata condannata al pagamento degli interessi moratori dal dovuto alla domanda giudiziale e degli interessi legali dalla domanda giudiziale al
Pag. 4 soddisfo, in violazione dell'art. 50 del R.D. n. 1736/1933 e ss. mm. e ii. (cd. Legge sull'assegno). Si osserva che il D.I. opposto ha riconosciuto solo gli interessi legali ex d. lgs 231/2002 dal dovuto (ossia dalle scadenze delle fatture indicate in ricorso) al soddisfo. L'eccezione è quindi smentita dalla lettura del titolo opposto. Si evidenzia, inoltre, che la parte opposta ha azionato il rapporto sottostante, fatto valere dalle parti anche in questa sede, e non solo quello cartolare;
di conseguenza, correttamente trova applicazione la disciplina legale degli interessi dettata per le transazioni commerciali, come la presente. Va dichiarata cessata la materia del contendere rispetto all'importo di euro 2.000,00, già pagato dalla , per come confermato dai difensori all'odierna udienza. Pt_1
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'importo del credito ingiunto va rideterminato in euro 4.598,26, oltre interessi e accessori. Gli atti di causa vanno trasmessi al P.M. in sede per quanto di competenza, atteso il verosimile stato di insolvenza della consortile, evidenziato dall'impossibilità ad adempiere integralmente alla transazione raggiunta. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere tra le parti, limitatamente all'importo di 2.000,00 euro;
revoca il d.i. opposto;
rigetta per il resto l'opposizione; condanna la società opponente al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo di euro 4.598,26, oltre interessi legali ex d. lgs 231/2002 dal dovuto al soddisfo;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in euro 2.552,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto in parte motiva. Così deciso telematicamente in data 3.04.2024. Il Giudice (Dr.ssa Concetta Alacqua)
Pag. 5
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 3.04.2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice monocratico - assistita, nella redazione del verbale d'udienza, dal Funzionario A.U.P.P., Dr. Antonio Maiorana - viene chiamata la causa civile iscritta al n. 74/2022 R.G., promossa da:
Part. I.V.A. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. Gianmarco
Berenato,
– OPPONENTE – CONTRO
c.f. e Part. I.V.A. , con sede legale in Brolo Controparte_1 P.IVA_2
(ME), Località Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Di Giosa,
– OPPOSTA–
OGGETTO: Opposizione avverso il D.I. n. 356/21, emesso dal Tribunale di Patti il 10.9.2021
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per la parte opponente, l'Avv. Gianmarco Berenato.
Per la parte opposta, l'Avv. M. Venturini, in sostituzione dell'Avv. Cristiano Di Giosa.
È altresì presente, ai fini della pratica forense, la Dr.ssa . Persona_1
L'Avv. Venturini evidenzia che sono stati pagati solo 2.000,00 euro. L'avv. Berenato dà atto di ciò e che, nonostante vari tentativi, la società non è riuscita ad eseguire i pagamenti concordati.
I difensori precisano le conclusioni, riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiedono che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Pag. 1 La società proponeva opposizione avverso il D.I. n. Parte_1
356/21, con il quale il Tribunale di Patti le aveva ingiunto di pagare alla CP_1
la somma di euro 6.598,26, oltre spese di protesto, interessi ex D. Lgs. n. 231/02
[...] dal dovuto al soddisfo e spese della procedura monitoria. Deduceva, in particolare: l'incompetenza per territorio del Tribunale di Patti, poiché l'ufficio giudiziario competente a conoscere della domanda, ove proposta in via ordinaria, sarebbe stato, ex artt. 18, 19 e 637, co. I, c.p.c., il Tribunale di Messina, foro della Banca del traente e poiché la levata di protesto era avvenuta in Messina;
la tardività della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo;
la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto società consortile, poiché tutti i lavori di cui al contratto di appalto erano stati eseguiti dalle consorziate e Parte_2
alla quale si rivolgeva il per il pagamento dei s.a.l.; Org_1 Org_2
l'intervenuta prescrizione decennale del credito, in assenza di atti interruttivi;
l'erroneità del calcolo degli interessi, essendo dovuti eventualmente soltanto quelli al tasso legale e non anche quelli moratori. Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e di compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Si costituiva la la quale contestava quanto chiesto e dedotto dalla Controparte_1 società opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e di compensi di lite.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e, all'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., viene decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
*** La società opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Patti, per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, indicando, quale Ufficio giudiziario territorialmente competente, il Tribunale di Messina. La società opposta ha allegato di aver adito in via monitoria il Tribunale di Patti, quale foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., previsto in materia di cause relative a diritti di obbligazioni. A riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la competenza territoriale può radicarsi presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182 III comma c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco (v. Cass., SS.UU., sentenza n. 17989/2016; cfr., altresì, precedenti di questo Tribunale); ha, altresì, affermato che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo
Pag. 2 del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass., sentenza n. 32692 del 12/12/2019). I fori indicati all'art. 20 c.p.c. sono facoltativi e speciali e si aggiungono al foro generale previsto dagli artt. 18 e 19 c.p.c.. Nel caso di specie, non è prevista dalla legge, né risulta pattuita tra le parti, l'attribuzione della competenza ad un Ufficio giudiziario in applicazione di criteri come quello del luogo in cui è avvenuta la levata del protesto o del luogo in cui ha sede la Banca del traente rispetto all'assegno in atti. La ha chiesto, in via monitoria, il pagamento della somma risultante dal CP_1 titolo – nella specie, assegno (v. all. 2; fascicolo di parte opposta) – e ha sede in Brolo, Loc. Ferrera;
essa ha, dunque, correttamente adito il Tribunale di Patti quale “forum destinatae solutionis”, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.. L'eccezione di tardività della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo è infondata. A seguito delle decisioni della Corte cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità (v., ex multis, Cass. n. 25716/2018). Il termine utile inizia a decorrere a partire dal giorno in cui il decreto ingiuntivo viene depositato in cancelleria. Il decreto ingiuntivo opposto, emesso il 16.09.2021, è stato notificato alla società opponente, a mezzo del servizio postale, in data 15.11.2021, nell'ultimo giorno utile e, dunque, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.. Nessun rilievo ha la data di ricezione della notifica da parte opponente, attesa la scissione degli effetti come sopra indicata alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione. La parte opponente ha inoltre eccepito il difetto della propria legittimazione passiva rispetto alla domanda monitoria, allegando che la società è priva di autonomia Pt_1 patrimoniale in quanto società consortile e che la domanda monitoria andava rivolta avverso le società consorziate, che hanno Org_1 Parte_2 Parte_2 costituito la società consortile de qua al solo fine di realizzare i lavori della rete fognaria delle Zone - (nel territorio di ) e il relativo Pt_1 CP_2 Org_2 impianto di sollevamento. A sostegno di tale allegazione, la parte opponente ha prodotto una nota di riscontro del
, n. 34120 del 15.01.2023 (v. all. 3 alla memoria ex art. 183, co. Org_2
VI, c.p.c. di parte opponente), con la quale l'Ente ha riferito che i lavori sono stati appaltati all e che la non Controparte_3 Parte_2 Pt_1 aveva titolo per vantare pretese creditorie nei confronti dell'Ente. Invero, tale documento, così come le visure camerali prodotte dalla , non CP_1 sono sufficienti a provare il modello consortile in concreto adottato dalle società consorziate, ossia se abbiano inteso costituire un consorzio con attività esterna o interna.
Pag. 3 Per come osservato dalla S.C., infatti, “qualora un consorzio assuma veste societaria, come consentito dall'art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata, con la conseguenza che, in presenza di una società consortile a responsabilità limitata, i soci non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni assunte dalla società, trovando applicazione l'art. 2472, comma 1, c.c. (nel testo vigente "ratione temporis"), e non già l'art. 2615 c.c., dal momento che l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma non può giustificare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo legale prescelto, tra cui rientra, nel caso di società a responsabilità limitata, la regola per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio” (Cass., sentenza n. 3628 del 24 luglio 2020). La società opposta, nel contestare l'eccezione di parte avversa, ha allegato che la
è la titolare delle obbligazioni oggetto di causa, per come può evincersi Pt_1 dall'assegno protestato da essa rilasciato in favore di (v. all. 2; fascicolo di CP_1 parte opposta). Deve, dunque, affermarsi l'autonomia patrimoniale della in quanto il Pt_1 consorzio costituito dalla e dalla nella specie, ha Org_1 Parte_2 assunto la veste societaria di una società a responsabilità limitata e perché, dalla circostanza dell'emissione dell'assegno sopra menzionato, si desume che la società opponente è dotata, quantomeno, di autonomia gestionale e finanziaria. La società opposta ha, poi, allegato che a contrarre le obbligazioni oggetto di causa è stata esclusivamente la società consortile e quest'ultima, pur essendone onerata, non ha dato prova del contrario. Sussiste, pertanto, la legittimazione sostanziale e processuale della Parte_1 rispetto alla domanda monitoria proposta dalla
[...] Controparte_1
La ha eccepito, poi, la prescrizione ultradecennale del credito. Pt_1
Va, sul punto, rilevato che l'assegno protestato in atti, datato 1.02.2012, per come dedotto dalla parte opposta, è atto di riconoscimento del debito e interruttivo della prescrizione. La società opponente, sul punto, pur essendone onerata ex art. 115 c.p.c., non ha contestato la ricostruzione dell'opposta circa lo scopo dell'assegno; essa, infatti, non ha, a titolo esemplificativo, dedotto che fosse stato emesso in relazione a prestazioni diverse da quelle oggetto di causa. In presenza dell'assegno e dell'ulteriore atto interruttivo, rappresentato dal ricorso monitorio (v. Cass., n. 27944 del 23/09/2022) - notificato all'odierna opponente unitamente al D.I. opposto a mezzo del servizio postale in data 15.11.2021/22.11.2021
- non può ritenersi spirato il termine di prescrizione decennale invocato dalla società opponente, dal momento che un nuovo termine di prescrizione è iniziato a decorrere alla data di ricezione della notifica del D.I. opposto. La società opponente ha, infine, eccepito l'erroneità del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui essa è stata condannata al pagamento degli interessi moratori dal dovuto alla domanda giudiziale e degli interessi legali dalla domanda giudiziale al
Pag. 4 soddisfo, in violazione dell'art. 50 del R.D. n. 1736/1933 e ss. mm. e ii. (cd. Legge sull'assegno). Si osserva che il D.I. opposto ha riconosciuto solo gli interessi legali ex d. lgs 231/2002 dal dovuto (ossia dalle scadenze delle fatture indicate in ricorso) al soddisfo. L'eccezione è quindi smentita dalla lettura del titolo opposto. Si evidenzia, inoltre, che la parte opposta ha azionato il rapporto sottostante, fatto valere dalle parti anche in questa sede, e non solo quello cartolare;
di conseguenza, correttamente trova applicazione la disciplina legale degli interessi dettata per le transazioni commerciali, come la presente. Va dichiarata cessata la materia del contendere rispetto all'importo di euro 2.000,00, già pagato dalla , per come confermato dai difensori all'odierna udienza. Pt_1
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'importo del credito ingiunto va rideterminato in euro 4.598,26, oltre interessi e accessori. Gli atti di causa vanno trasmessi al P.M. in sede per quanto di competenza, atteso il verosimile stato di insolvenza della consortile, evidenziato dall'impossibilità ad adempiere integralmente alla transazione raggiunta. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere tra le parti, limitatamente all'importo di 2.000,00 euro;
revoca il d.i. opposto;
rigetta per il resto l'opposizione; condanna la società opponente al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo di euro 4.598,26, oltre interessi legali ex d. lgs 231/2002 dal dovuto al soddisfo;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in euro 2.552,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto in parte motiva. Così deciso telematicamente in data 3.04.2024. Il Giudice (Dr.ssa Concetta Alacqua)
Pag. 5