Articolo 31 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 30Articolo 32
Versione
28 gennaio 1958
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Versione
1 marzo 1986
Art. 31. (Cessione delle rivendite) ((Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.
Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa, privata))
Entrata in vigore il 1 marzo 1986
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