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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/09/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1641 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERA Parte_1 C.F._1
NICOLA e dell'avv. ANTICO SANDRA, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCO Controparte_1 P.IVA_1
ROSARIA ANTONIA, elettivamente domiciliata presso la Dislocazione di Venezia, come da procura generale alle liti in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 328/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
20/02/2023 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“contrariis reiectis, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande/eccezioni nuove,
accogliersi le conclusioni precisate in atto di citazione del 14.9.2023 e quindi:
“Voglia l'Ecc.Ma Corte adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata e
resa dal Tribunale di Verona n. 328/2023, in data 19.2.2023, depositata in data 20.02.2023, non
notificata,
1) in via principale, revocarsi, annullarsi e/o dichiarare la nullità della sentenza impugnata per
i motivi esposti in atto in relazione alla condanna del a rifondere a le Parte_1 CP_1
spese di lite con conseguente compensazione delle dette spese in relazione al primo grado di
giudizio;
2) Con vittoria di spese relativamente al presente grado di appello.”
Per parte appellata
“contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte adita così giudicare:
nel merito, in via principale:
rigettare l'appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione notificato in data 7 maggio 2021 conveniva in Parte_1
2 giudizio chiedendo il pagamento del controvalore effettivo dei buoni postali Controparte_1
fruttiferi detenuti dal medesimo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, evidenziando di aver ottenuto un provvedimento favorevole dell'ABF in data 3 settembre 2020 a cui
[...]
che pur aveva partecipato al procedimento davanti all'Arbitro, non aveva dato Controparte_1
esecuzione.
2. Con comparsa di risposta si costituiva sostenendo che nulla era Controparte_1
dovuto all'attore oltre alle somme già versate sulla base della normativa vigente all'epoca.
3. Depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e fissata all'esito udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Con la sentenza n. 328/2023 il Tribunale di Verona rigettava la domanda di Parte_1
sulla base dell'assetto giurisprudenziale delineato dalle sentenze della Suprema Corte
[...]
n. 4384/2022 e n. 4748/2022 e condannava lo stesso al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 14 settembre 2023 ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo ha lamentato la nullità e annullabilità della sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese legali, nonostante le argomentazioni già
formulate in primo grado sia nel merito sia in particolare quanto alla sussistenza in fatto e diritto dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, in relazione alle quali la sentenza di primo grado non aveva preso posizione, richiamando solo il principio di soccombenza, essendo possibile il riesame per la Corte in virtù del principio devolutivo pieno dell'impugnazione.
3 5.2 Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la nullità e annullabilità della sentenza per irrazionalità della decisione in ordine alle spese di lite, per violazione di legge ex art. 92,
comma II, c.p.c. e art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 e in particolare per non aver tenuto conto: - del provvedimento arbitrale favorevole all'attore non eseguito spontaneamente da nonostante CP_1
fosse stata parte del giudizio;
- della giurisprudenza dello stesso Tribunale di Verona e della
Corte d'Appello di Venezia favorevole all'attore al momento della proposizione della causa;
-
della giurisprudenza favorevole della precedente Cassazione a Sezioni Unite;
- del revirement
giurisprudenziale intervenuto solo dopo il deposito in primo grado delle memorie integrative con le ordinanze del 2022 della Sezione Prima della Cassazione;
- del permanere di sentenze di merito di segno opposto anche dopo l'intervento della Sezione
Prima della Cassazione del febbraio 2022.
5.3 Con il terzo motivo ha lamentato la nullità e annullabilità della sentenza nella quantificazione delle spese di lite nella parte in cui non ha considerato che per Controparte_1
i ricorsi in materia sono seriali, con conseguente manifesta eccessività degli importi
[...]
liquidati, anche tenuto conto del fatto che l'ente si avvale del proprio ufficio interno e della evidente disparità nelle possibilità economiche di e del singolo risparmiatore. CP_1
5.4 Ha chiesto, infine, la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.
6. Si è costituita in giudizio la parte appellata la quale, ritenendo la sentenza corretta anche in punto spese di lite, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con il favore delle spese del grado.
7. Il consigliere istruttore ha fissato udienza per tentativo di conciliazione, rappresentando alle parti che in presenza di un parere favorevole dell'ABF e laddove la giurisprudenza sia mutata in corso di giudizio di primo grado, l'orientamento attuale della Corte di appello è quello
4 di compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, invitando le parti, quindi, a valutare una soluzione conciliativa in relazione a tale orientamento.
8. Tenuto conto della mancata volontà di conciliare da parte di , è stata CP_1
disposta dal Collegio con ordinanza la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e, fissata udienza per la rimessione in decisione, sono state depositate da entrambe le parti le note scritte per l'udienza del 7 aprile 2025, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, con ordinanza del 10 aprile 2025 del
Consigliere Istruttore nominato, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9.1 Il primo ed il secondo motivo di impugnazione, che per ragioni di connessione possono trattarsi unitariamente, sono fondati.
L'art. 92, comma II, c.p.c. prevede che in caso di “assoluta novità della questione trattata o
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
spese tra le parti”. Nel caso in esame la giurisprudenza è sempre stata divisa sulla questione oggetto del giudizio di primo grado e le sentenze della Prima Sezione della Corte di Cassazione
del 2022, citate anche nella sentenza del Tribunale, hanno dato un orientamento non favorevole alle istanze dell'attore. Tuttavia, va evidenziato che lo stesso attore aveva deciso di procedere giudizialmente allorquando l'orientamento giurisprudenziale era a lui favorevole, sia nell'ambito della Suprema Corte (Cass. SSUU n. 13979/2007 come anche recepita dalla prevalente
5 giurisprudenza di merito), sia nell'ambito dello stesso Tribunale di Verona (cfr ex multis
sentenza n. 600/2018) sia nell'ambito della Corte d'Appello di Venezia (cfr sentenza del
1.4.2019 nel procedimento RG 3425/2018). Inoltre, non può trascurarsi che il aveva Parte_1
anche ottenuto un provvedimento arbitrale favorevole in data 3 settembre 2020, che obbligava a versare i rendimenti nella misura richiesta dal risparmiatore e la stessa, CP_1
nonostante la partecipazione al giudizio arbitrale, si era rifiutata di adempiere. In tale quadro fattuale e giurisprudenziale il Tribunale non ha preso posizione sulla chiesta compensazione delle spese di lite come formulata in atti, applicando esclusivamente il principio formale della soccombenza.
Ritiene, tuttavia, questa Corte, come da orientamento della medesima consolidato, che il caso in esame sia di certo riconducibile al dettato dell'art. 92, II comma, c.p.c., essendo intervenute due sentenze della Suprema Corte, a processo di primo grado in corso e quasi definito,
configurandosi così quel mutamento giurisprudenziale idoneo a determinare la compensazione delle spese di lite, tanto più tenuto conto del fatto che il risparmiatore, prima di agire in giudizio,
aveva accertato la fondatezza della propria domanda non solo tramite esame di precedenti giurisprudenziali, ma soprattutto ottenendo un parere favorevole dell'ABF. Tale ultimo elemento, poi, deve essere valorizzato anche in relazione a quelle “gravi analoghe ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, che permettono, ove riscontrate, la compensazione delle spese di lite e ciò tenuto conto, nella fattispecie in esame,
della rilevanza della pronuncia dell'arbitro bancario finanziario, che aveva già deciso in senso favorevole al risparmiatore in un procedimento nel quale aveva anche preso Controparte_1
parte, pur non adempiendovi poi.
6 Sicché, in definitiva, sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio ed in tal senso va riformata la sentenza impugnata.
9.2 Il terzo motivo di impugnazione risulta, quindi, assorbito.
Conclusioni e spese di lite
10. Va, dunque, accolto l'appello proposto, con la pronuncia della compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio.
11. Alla riforma della sentenza consegue una nuova valutazione unitaria dell'esito del giudizio nei due gradi, anche per determinare le spese di lite del presente grado, che vede la soccombenza dell'attore in relazione al merito della domanda in primo grado e la vittoria dello stesso dell'impugnazione relativamente alle spese processuali. Si configura, quindi, una situazione analoga alla reciproca soccombenza, con conseguente compensazione anche delle spese di lite del presente grado di giudizio, senza che sulla stessa influisca la mancata conciliazione, tenuto conto che l'oggetto del presente giudizio involgeva solo le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
a) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1641 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERA Parte_1 C.F._1
NICOLA e dell'avv. ANTICO SANDRA, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCO Controparte_1 P.IVA_1
ROSARIA ANTONIA, elettivamente domiciliata presso la Dislocazione di Venezia, come da procura generale alle liti in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 328/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
20/02/2023 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“contrariis reiectis, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande/eccezioni nuove,
accogliersi le conclusioni precisate in atto di citazione del 14.9.2023 e quindi:
“Voglia l'Ecc.Ma Corte adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata e
resa dal Tribunale di Verona n. 328/2023, in data 19.2.2023, depositata in data 20.02.2023, non
notificata,
1) in via principale, revocarsi, annullarsi e/o dichiarare la nullità della sentenza impugnata per
i motivi esposti in atto in relazione alla condanna del a rifondere a le Parte_1 CP_1
spese di lite con conseguente compensazione delle dette spese in relazione al primo grado di
giudizio;
2) Con vittoria di spese relativamente al presente grado di appello.”
Per parte appellata
“contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte adita così giudicare:
nel merito, in via principale:
rigettare l'appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione notificato in data 7 maggio 2021 conveniva in Parte_1
2 giudizio chiedendo il pagamento del controvalore effettivo dei buoni postali Controparte_1
fruttiferi detenuti dal medesimo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, evidenziando di aver ottenuto un provvedimento favorevole dell'ABF in data 3 settembre 2020 a cui
[...]
che pur aveva partecipato al procedimento davanti all'Arbitro, non aveva dato Controparte_1
esecuzione.
2. Con comparsa di risposta si costituiva sostenendo che nulla era Controparte_1
dovuto all'attore oltre alle somme già versate sulla base della normativa vigente all'epoca.
3. Depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e fissata all'esito udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Con la sentenza n. 328/2023 il Tribunale di Verona rigettava la domanda di Parte_1
sulla base dell'assetto giurisprudenziale delineato dalle sentenze della Suprema Corte
[...]
n. 4384/2022 e n. 4748/2022 e condannava lo stesso al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 14 settembre 2023 ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo ha lamentato la nullità e annullabilità della sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese legali, nonostante le argomentazioni già
formulate in primo grado sia nel merito sia in particolare quanto alla sussistenza in fatto e diritto dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, in relazione alle quali la sentenza di primo grado non aveva preso posizione, richiamando solo il principio di soccombenza, essendo possibile il riesame per la Corte in virtù del principio devolutivo pieno dell'impugnazione.
3 5.2 Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la nullità e annullabilità della sentenza per irrazionalità della decisione in ordine alle spese di lite, per violazione di legge ex art. 92,
comma II, c.p.c. e art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 e in particolare per non aver tenuto conto: - del provvedimento arbitrale favorevole all'attore non eseguito spontaneamente da nonostante CP_1
fosse stata parte del giudizio;
- della giurisprudenza dello stesso Tribunale di Verona e della
Corte d'Appello di Venezia favorevole all'attore al momento della proposizione della causa;
-
della giurisprudenza favorevole della precedente Cassazione a Sezioni Unite;
- del revirement
giurisprudenziale intervenuto solo dopo il deposito in primo grado delle memorie integrative con le ordinanze del 2022 della Sezione Prima della Cassazione;
- del permanere di sentenze di merito di segno opposto anche dopo l'intervento della Sezione
Prima della Cassazione del febbraio 2022.
5.3 Con il terzo motivo ha lamentato la nullità e annullabilità della sentenza nella quantificazione delle spese di lite nella parte in cui non ha considerato che per Controparte_1
i ricorsi in materia sono seriali, con conseguente manifesta eccessività degli importi
[...]
liquidati, anche tenuto conto del fatto che l'ente si avvale del proprio ufficio interno e della evidente disparità nelle possibilità economiche di e del singolo risparmiatore. CP_1
5.4 Ha chiesto, infine, la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.
6. Si è costituita in giudizio la parte appellata la quale, ritenendo la sentenza corretta anche in punto spese di lite, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con il favore delle spese del grado.
7. Il consigliere istruttore ha fissato udienza per tentativo di conciliazione, rappresentando alle parti che in presenza di un parere favorevole dell'ABF e laddove la giurisprudenza sia mutata in corso di giudizio di primo grado, l'orientamento attuale della Corte di appello è quello
4 di compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, invitando le parti, quindi, a valutare una soluzione conciliativa in relazione a tale orientamento.
8. Tenuto conto della mancata volontà di conciliare da parte di , è stata CP_1
disposta dal Collegio con ordinanza la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e, fissata udienza per la rimessione in decisione, sono state depositate da entrambe le parti le note scritte per l'udienza del 7 aprile 2025, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, con ordinanza del 10 aprile 2025 del
Consigliere Istruttore nominato, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9.1 Il primo ed il secondo motivo di impugnazione, che per ragioni di connessione possono trattarsi unitariamente, sono fondati.
L'art. 92, comma II, c.p.c. prevede che in caso di “assoluta novità della questione trattata o
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
spese tra le parti”. Nel caso in esame la giurisprudenza è sempre stata divisa sulla questione oggetto del giudizio di primo grado e le sentenze della Prima Sezione della Corte di Cassazione
del 2022, citate anche nella sentenza del Tribunale, hanno dato un orientamento non favorevole alle istanze dell'attore. Tuttavia, va evidenziato che lo stesso attore aveva deciso di procedere giudizialmente allorquando l'orientamento giurisprudenziale era a lui favorevole, sia nell'ambito della Suprema Corte (Cass. SSUU n. 13979/2007 come anche recepita dalla prevalente
5 giurisprudenza di merito), sia nell'ambito dello stesso Tribunale di Verona (cfr ex multis
sentenza n. 600/2018) sia nell'ambito della Corte d'Appello di Venezia (cfr sentenza del
1.4.2019 nel procedimento RG 3425/2018). Inoltre, non può trascurarsi che il aveva Parte_1
anche ottenuto un provvedimento arbitrale favorevole in data 3 settembre 2020, che obbligava a versare i rendimenti nella misura richiesta dal risparmiatore e la stessa, CP_1
nonostante la partecipazione al giudizio arbitrale, si era rifiutata di adempiere. In tale quadro fattuale e giurisprudenziale il Tribunale non ha preso posizione sulla chiesta compensazione delle spese di lite come formulata in atti, applicando esclusivamente il principio formale della soccombenza.
Ritiene, tuttavia, questa Corte, come da orientamento della medesima consolidato, che il caso in esame sia di certo riconducibile al dettato dell'art. 92, II comma, c.p.c., essendo intervenute due sentenze della Suprema Corte, a processo di primo grado in corso e quasi definito,
configurandosi così quel mutamento giurisprudenziale idoneo a determinare la compensazione delle spese di lite, tanto più tenuto conto del fatto che il risparmiatore, prima di agire in giudizio,
aveva accertato la fondatezza della propria domanda non solo tramite esame di precedenti giurisprudenziali, ma soprattutto ottenendo un parere favorevole dell'ABF. Tale ultimo elemento, poi, deve essere valorizzato anche in relazione a quelle “gravi analoghe ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, che permettono, ove riscontrate, la compensazione delle spese di lite e ciò tenuto conto, nella fattispecie in esame,
della rilevanza della pronuncia dell'arbitro bancario finanziario, che aveva già deciso in senso favorevole al risparmiatore in un procedimento nel quale aveva anche preso Controparte_1
parte, pur non adempiendovi poi.
6 Sicché, in definitiva, sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio ed in tal senso va riformata la sentenza impugnata.
9.2 Il terzo motivo di impugnazione risulta, quindi, assorbito.
Conclusioni e spese di lite
10. Va, dunque, accolto l'appello proposto, con la pronuncia della compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio.
11. Alla riforma della sentenza consegue una nuova valutazione unitaria dell'esito del giudizio nei due gradi, anche per determinare le spese di lite del presente grado, che vede la soccombenza dell'attore in relazione al merito della domanda in primo grado e la vittoria dello stesso dell'impugnazione relativamente alle spese processuali. Si configura, quindi, una situazione analoga alla reciproca soccombenza, con conseguente compensazione anche delle spese di lite del presente grado di giudizio, senza che sulla stessa influisca la mancata conciliazione, tenuto conto che l'oggetto del presente giudizio involgeva solo le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
a) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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