Art. 4.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 15.000.000.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a parziale copertura del disavanzo della gestione 1962-63 dell'Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1965.
L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 15.000.000.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a parziale copertura del disavanzo della gestione 1962-63 dell'Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1965.
L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.