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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13372/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 13372/2024 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in Comune di Alto Reno Terme (loc. Sambucedro 30) rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Thiella del Foro di Vicenza, con domicilio eletto in Schio (VI), Via A. Fusinato 18; ricorrente contro
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/2/1965 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Lazzari del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Luigi Carlo Farini n.
28
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2 C.F._3 Castiglione dei LI (BO), Via US Garibaldi n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Wilma Pennelli (C.F. ) del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso il C.F._4 suo Studio in Bologna, via Luigi Carlo Farini n. 28 resistenti
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da note scritte e congiunte telematicamente depositate in data
24/06/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/09/2024 ha chiesto, a parziale modifica della Parte_1
sentenza di divorzio del Tribunale di Bologna n. 950/2018 pubblicata il 27.03.2018, che fosse revocato l'obbligo gravante su di lui di corrispondere un assegno divorzile alla moglie e data l'età del figlio, ormai trentunenne, la revoca dell'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio, avendo questo ultimo raggiunto un età che agevolmente gli avrebbe concesso di reperire un'occupazione lavorativa.
In data 08/01/2025 si costituiva la IG.ra che chiedeva fossero rigettate tutte le Controparte_1
richieste avanzate dall'ex marito, perché infondate.
Nella stessa data, si costituiva anche il figlio del ricorrente, , il quale aderiva Controparte_2 parzialmente alla richiesta avanzata dal padre, circa la revoca dell'obbligo al versamento di un contributo al mantenimento, fatta eccezione per la decorrenza di tale revoca. Infatti, se il ricorrente proponeva che tale revoca dovesse decorrere dal 2021, il figlio, con la propria comparsa di costituzione, chiedeva decorresse dal deposito del ricorso in oggetto da parte del padre.
All'udienza del 11/02/2025 sono state sentite le parti che hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti;
alla successiva udienza del 10/06/2025, le parti riportavano di aver raggiunto un accordo e il
Giudice concedeva loro un breve termine per depositare note scritte congiunte.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Bologna n. 950/2018 pubblicata il 27.03.2018, passata in giudicato, così provvede:
1. revoca l'obbligo in capo al IG. di corrispondere mensilmente l'assegno divorzile a Parte_1
favore della IG.ra , dando atto dell'avvenuto pagamento da parte del IG. Controparte_1 Parte_1
di un assegno una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970, di euro €
[...]
7.350,00 (settemilatrecentocinquanta/00) in favore della SI.ra ; Controparte_1
2. revoca l'obbligo in capo al IG. di corrispondere mensilmente il contributo per il Parte_1 pagina 2 di 3 mantenimento del figlio , a decorrere dal 25.09.2024 - data di proposizione della Controparte_2
domanda- dandosi atto dell'avvenuta corresponsione da parte del padre in favore del figlio della somma di € 7.350,00, a titolo di saldo e stralcio di ogni pretesa relativa agli arretrati del mantenimento;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di ConIGlio della Sezione Prima Civile in data 10.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 13372/2024 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in Comune di Alto Reno Terme (loc. Sambucedro 30) rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Thiella del Foro di Vicenza, con domicilio eletto in Schio (VI), Via A. Fusinato 18; ricorrente contro
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/2/1965 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Lazzari del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Luigi Carlo Farini n.
28
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2 C.F._3 Castiglione dei LI (BO), Via US Garibaldi n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Wilma Pennelli (C.F. ) del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso il C.F._4 suo Studio in Bologna, via Luigi Carlo Farini n. 28 resistenti
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da note scritte e congiunte telematicamente depositate in data
24/06/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/09/2024 ha chiesto, a parziale modifica della Parte_1
sentenza di divorzio del Tribunale di Bologna n. 950/2018 pubblicata il 27.03.2018, che fosse revocato l'obbligo gravante su di lui di corrispondere un assegno divorzile alla moglie e data l'età del figlio, ormai trentunenne, la revoca dell'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio, avendo questo ultimo raggiunto un età che agevolmente gli avrebbe concesso di reperire un'occupazione lavorativa.
In data 08/01/2025 si costituiva la IG.ra che chiedeva fossero rigettate tutte le Controparte_1
richieste avanzate dall'ex marito, perché infondate.
Nella stessa data, si costituiva anche il figlio del ricorrente, , il quale aderiva Controparte_2 parzialmente alla richiesta avanzata dal padre, circa la revoca dell'obbligo al versamento di un contributo al mantenimento, fatta eccezione per la decorrenza di tale revoca. Infatti, se il ricorrente proponeva che tale revoca dovesse decorrere dal 2021, il figlio, con la propria comparsa di costituzione, chiedeva decorresse dal deposito del ricorso in oggetto da parte del padre.
All'udienza del 11/02/2025 sono state sentite le parti che hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti;
alla successiva udienza del 10/06/2025, le parti riportavano di aver raggiunto un accordo e il
Giudice concedeva loro un breve termine per depositare note scritte congiunte.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Bologna n. 950/2018 pubblicata il 27.03.2018, passata in giudicato, così provvede:
1. revoca l'obbligo in capo al IG. di corrispondere mensilmente l'assegno divorzile a Parte_1
favore della IG.ra , dando atto dell'avvenuto pagamento da parte del IG. Controparte_1 Parte_1
di un assegno una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970, di euro €
[...]
7.350,00 (settemilatrecentocinquanta/00) in favore della SI.ra ; Controparte_1
2. revoca l'obbligo in capo al IG. di corrispondere mensilmente il contributo per il Parte_1 pagina 2 di 3 mantenimento del figlio , a decorrere dal 25.09.2024 - data di proposizione della Controparte_2
domanda- dandosi atto dell'avvenuta corresponsione da parte del padre in favore del figlio della somma di € 7.350,00, a titolo di saldo e stralcio di ogni pretesa relativa agli arretrati del mantenimento;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di ConIGlio della Sezione Prima Civile in data 10.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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