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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/10/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1) dott. B. Catarsini Presidente rel.
2) dott. C. Zappalà Consigliere
3) dott. F. Conti Consigliere
in esito alla scadenza, alla data del 7 ottobre 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 339/2025 r.g. proposta da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresento e difeso dall'avv. Annibale Conforti - C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo Ministro pro tempore, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Antillo dell'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Messina - APPELLATO OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1544/2025 del Tribunale di
Messina, Sezione Lavoro, del 10 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, il sig. chiedeva l'accertamento del diritto all'indennizzo ex L. Parte_1
210/1992 e degli ulteriori benefici di cui alla legge stessa, per infezione da
HCV – contratta, a suo dire, a seguito di iniezione di immunoglobulina antitetanica praticatagli in data 10 novembre 1979 presso l'Ospedale “San
Giacomo Apostolo” di Castelfranco Veneto - nella misura prevista dalla relativa categoria tabellare, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione dei ratei arretrati, e degli interessi maturati sugli stessi, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi.
Premetteva che, negli anni successivi all'evento di cui sopra, si fosse sottoposto ripetutamente ad analisi di laboratorio ed esami diagnostici all'esito dei quali gli veniva diagnosticata una “epatopatia cronica attiva HCV correlata”.
In seguito a tale responso, avviava l'iter per il riconoscimento della situazione di portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, eseguendo visita con la quarta Commissione medica dell'AUSL di Messina, il cui verbale gli veniva comunicato il 10 settembre 2005, e presentando, in data 19 maggio
2008, istanza per il riconoscimento dell'indennizzo e degli ulteriori requisiti di cui alla predetta legge.
Pag. 2 di 11 A seguito di altra visita, la seconda Commissione medica del dipartimento militare di medicina legale di Messina concludeva per l'inesistenza di nesso eziologico tra la somministrazione di emoderivati e l'infermità patita, ascrivibile all'ottava categoria della tabella A allegata al d.p.r. 834/81, e per la non tempestività della domanda presentata in quanto al di fuori dei termini di legge.
Avverso tale giudizio l'odierno appellante proponeva ricorso amministrativo, poi respinto, e, successivamente, ricorso giurisdizionale.
Il , costituitosi in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, eccepiva in via preliminare, l'intervenuta decadenza dal diritto di proporre la domanda, ai sensi dell'art. 3 L.
210/1992 - essendo stata l'infezione da epatite accertata già nel 1992 mentre l'istanza di cui sopra era stata presentata solo nel 2008 - nonché la prescrizione decennale della pretesa;
nel merito contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Con la sentenza oggi appellata il Tribunale, disattendendo preliminarmente l'eccezione di decadenza, rigettava nel merito il ricorso, ritenendo, sulla scorta delle risultanze dell'esperita CTU, non provato il nesso causale tra la somministrazione del siero antitetanico/immunoglobuline e l'infezione da virus da epatite C contratta dal Consolo, secondo la regola civilistica del “più probabile che non” e condannava parte soccombente alle spese di lite e di
CTU.
Avverso tale decisione il sig. proponeva appello, deducendo plurimi Pt_1
vizi in punto di ricostruzione del nesso eziologico nella valutazione
Pag. 3 di 11 effettuata dal CTU, integralmente accolta dal primo giudice;
concludeva per la riforma della sentenza, con accoglimento delle originarie domande e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'Avvocatura dello Stato, per il , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e ribadendo la correttezza della pronuncia impugnata, deducendo la congruità della CTU acquisita, con vittoria di spese e compensi.
La causa, svoltasi in modalità a trattazione scritta, con la presenza, attestata dal deposito di note difensive, di entrambe le parti, veniva decisa la prima udienza con dispositivo pubblicato in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di prime cure, pur disattendendo la preliminare eccezione di decadenza formulata dal , ha ritenuto nel merito non provata la CP_1
riconducibilità causale della patologia sofferta all'evento trasfusionale del
1979.
Facendo proprie le risultanze peritali, e richiamandole testualmente in parte motiva, osservava che:
- la documentazione prodotta non consentisse di collocare temporalmente con certezza l'insorgenza dell'infezione (“risulta di tutta evidenza che non è individuabile con certezza il riscontro dell'epoca del contagio, tenuto conto che la patologia oggetto di indagine ha carattere subdolo, all'epoca dell'evento imputato il virus HCV non era conosciuto quindi non diagnosticabile, oggi sappiamo che il virus C si è diffuso nella popolazione utilizzando varie vie di accesso per raggiungere il sangue dell'infettato, per
Pag. 4 di 11 esempio convivenza con soggetti infetti, l'uso di aghi non monouso, strumenti chirurgici ed odontoiatrici, ma anche contatti con sangue infetto durante rapporti sessuali, ed ancora altro di minor incidenza, il ricorrente ha escluso tutte le possibili vie tranne l'immunoglobulina antitetanica”);
– la CTU medico-legale, pur non escludendo in radice che una singola somministrazione di immunoglobuline potesse integrare causa idonea a determinare il contagio, ha piuttosto attribuito la possibile causa a genesi differenti, secondo il principio del “più probabile che non” (“…l'infezione da
HCV contratta dal ricorrente trovi maggiori cause in altro, in considerazione che si tratta di una unica somministrazione di immunoglobulina e non di trasfusione di sangue, siero ed altri derivati all'epoca in uso e che avrebbero apportato una carica virale sicuramente infettante, della cui evidenza ci sarebbe un riscontro clinico inequivocabile.
Nel nostro caso gli unici riscontri sono indizi ematochimici, in particolare rialzi di transaminasi di modesta entità, peraltro accertati a distanza di oltre sette mesi dalla sospetta profilassi antitetanica imputata. Quindi si conclude …propendendo come più probabile che non per cause diverse dalla somministrazione dell'immunoglobulina antitetanica che hanno infettato con virus HCV il ricorrente Sig. ”); Parte_1
– non fossero stati documentati eventi clinici significativi nell'immediatezza del presunto contagio come ittero, urine scure o altri segni tipici (“inoltre, le riferite note anamnestiche rassegnate dallo stesso ricorrente che riferisce di sintomi quali ittero, emissione di urine scure, sopravvenute a suo dire a breve distanza di tempo dalla somministrazione intramuscolare dalla immunoglobuline antitetanica, pur rappresentando un dato clinico
Pag. 5 di 11 fondamentale per datare l'evento patologico, non è stato supportato da opportuna e puntuale documentazione medica” ); e che “Peraltro, qualora nel comprensorio ove fu distribuito il lotto di immunoglobuline antitetaniche imputato, cui apparteneva quello somministrato al ricorrente, fosse stato contaminato con virus HCV l'incidenza dei soggetti affetti da epatite acuta in quel territorio sarebbero aumentati, eventi che non potevano sfuggire alla attività di farmacovigilanza che avrebbe portato al ritiro del lotto e controllo dei soggetti ai quali fu somministrata quella preparazione di immunoglobulina. Anche in questo caso non risulta alcuna documentazione che riconduca al ritiro di lotti di quel farmaco all'epoca del nesso causale”.
Pertanto, essendo l'evento dannoso ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause e non essendo stata raggiunta la prova secondo la regola civilistica del “più probabile che non”, richiamava ancora una volta le conclusioni del ctu concludendo per il rigetto del ricorso (“in ossequio al principio della più probabile causalità (…) il sottoscritto, ritiene che l'infezione da HCV contratta dal sig. Parte_1 trova maggiore probabilità di contagio in causalità legate ad altre cause, ritenendo meno probabile la responsabilità della unica iniezione di immunoglobuline antitetanica rispetto al rischio di contagio molto più comune attraverso contatto fisico con oggetti e persone contaminate”).
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Tribunale lamentando l'erroneità delle motivazioni rassegnate dal primo Giudice, sulla scorta di risultanze peritali integralmente e acriticamente recepite le quali concludevano per l'inesistenza di nesso causale tra gli emoderivati somministrati al nel 1979 e l'epatopatia diagnosticata poi allo Pt_1
stesso, ignorando che l'infezione da HCV ben si presenti spesso in modo paucisintomatico se non addirittura silente;
deduce, inoltre, la parziale
Pag. 6 di 11 nullità della c.t.u., avendo il consulente – nel supportare la tesi della multifattorialità eziopatogenetica dell'infezione da HCV - inesattamente applicato la regola civilistica “del più probabile che non”, omettendo puntuale indicazione delle concrete cause alternative a quella denunciata dal ricorrente e del loro relativo grado di probabilità, per le ragioni che seguono:
-il CTU avrebbe omesso di indicare le cause concrete, alternative alla somministrazione di immunoglobulina, responsabili del contagio.
L'argomentazione è smentita dall'esame della consulenza medica in cui chiaramente vengono indicate dal consulente tecnico d'ufficio, con valutazione fatta propria del giudice monocratico, le possibili fonti di contagio alternative e, segnatamente: convivenza con soggetti infetti, uso di aghi non monouso, strumenti chirurgici ed odontoiatrici, contatti con sangue infetto durante rapporti sessuali, contatto con mucose o liquidi organici, uso promiscuo di oggetti quotidiani etc.. Si tratta di possibili cause che la stessa parte appellante richiama, quali valutazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio, a pagina 25 dell'atto di appello, evidenziando come il ricorrente avesse escluso tutte le possibili vie alternative indicate, tranne l'immunoglobulina antitetanica. Sul punto correttamente il giudice di primo grado pone rilievo come le mere allegazioni della parte ricorrente non risultassero poggiare su elementi di prova oggettiva, sicché appare invero corretto ritenerne l'ininfluenza a fini di causa. Del resto la stessa parte ricorrente avrebbe potuto al tempo non rendersi conto dell'eventuale contagio patito per effetto di una o più delle cause sopra menzionate, con la conseguenza che quanto sostenuto non può assurgere a dignità di prova.
Pag. 7 di 11 La circostanza, poi, che la somministrazione di immunoglobulina non potesse assurgere alla dignità causale necessaria secondo il principio del più probabile che non, veniva argomentata dal consulente tecnico d'ufficio non attraverso una comparazione delle possibili vie di contagio (ossia ritenendo più idonea l'una rispetto all'altra) bensì sulla base di altra convincente motivazione secondo cui, ove la fiala di immunoglobulina antitetanica somministrata al il 10 novembre 1979 fosse stata contaminata da Pt_1
virus HCV si sarebbe determinato un riscontro significativo di innalzamento di patologia epatica coeva al presunto evento causale che non sarebbe certo sfuggita alle attenzioni dei sanitari e dei ricercatori, e della quale non si trova alcun riscontro nei documenti di causa. Evidenziava il CTU come non sussistano in atti documenti sanitari riguardanti l'eventuale insorgenza di ittero, emissione di urine scure ed altro riscontrabile nel breve e medio periodo dopo la supposta iniezione infettante. E ancora non può non condividersi l'osservazione secondo cui, ove il ricorrente fosse incorso negli eventi clinici sopra menzionati, sarebbe ricorso alle cure sanitarie, anche con ricovero ospedaliero. Il vero è che gli unici riscontri del contagio saranno documentalmente accertati soltanto a distanza di oltre sette mesi dalla profilassi antitetanica, tempo sufficientemente lungo per non considerare possibile/probabile il contagio attraverso altre vie. Dunque la censura di incoerenza logica della valutazione peritale non può essere condivisa.
E proprio la valutazione delle circostanze concrete del caso induce a ritenere che non sussistano elementi causali preponderanti che consentano di affermare che la somministrazione di immunoglobulina antitetanica abbia
Pag. 8 di 11 determinato il contagio rispetto ad altra genesi alternativa. Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione della regola causale civilistica, proprio con specifico riferimento alle circostanze concrete del caso analizzato.
Non si vede, infine, quale incoerenza logica possa imputarsi alla valutazione del consulente laddove afferma “il fatto di cui ci occupiamo è avvenuto nel 1979, quindi prima dell'obbligo di uso di siringhe monouso, per cui è ipotizzabile che il presunto contagio si sia verificato a mezzo della inoculazione del vaccino o della immunoglobulina, ma anche degli stessi strumenti chirurgici usati per la struttura della ferita”. Va, in proposito, rammentato che l'inoculazione del vaccino antitetanico e dell'immunoglobulina si era resa necessaria a causa delle ferite lacero contuse determinate da incidente stradale in cui il era rimasto Pt_1
coinvolto.
Sostiene parte appellante come il consulente tecnico avesse qualificato di modesta entità i rialzi delle transaminasi accertati a distanza di sette mesi dall'evento imputato, laddove viceversa detti rialzi avevano raggiunto valori di 4-5 volte superiori alla norma, come risultante dal referto dell'istituto di chimica clinica dell'ospedale generale di Treviso del 19 giugno 1980. Proprio con riferimento a tale referto il consulente tecnico, rilevandone l'autenticazione a distanza di 28 anni da parte dell' rilevava come il certificato rialzo dei valori di CP_2
transaminasi (n.d.r. a prescindere dall'effettività del grado di innalzamento) non potesse considerarsi segno patognomonico esclusivo di infezione da HCV.
Viene censurata, altresì, l'osservazione del CTU secondo cui, se il lotto di immunoglobuline antitetaniche imputato fosse stato contaminato da virus HCV
l'incidenza dei soggetti affetti da epatite acuta in quel territorio sarebbero aumentati, eventi che non potevano sfuggire alla attività di farmacovigilanza che
Pag. 9 di 11 avrebbe portato al ritiro del lotto e controllo dei soggetti ai quali fu somministrata quella preparazione di immunoglobuline>. Sostiene l'impugnante che l'argomentazione sia erronea in quanto (secondo letteratura medica non meglio specificata) solo il 5% delle infezioni da epatite C si manifestano in fase acuta, evolvendo il restante 95% in fase primaria subclinica, ossia in maniera assolutamente silente quindi non individuabile. Il motivo di impugnazione, seppur suggestivo, legato in definitiva alla asserita paucisintomaticità dell'infezione, non risulta suffragato da alcuna documentazione scientifica idonea a consentire un approfondimento del motivo dedotto e costituisce, peraltro, argomentazione mai oggetto di contestazioni in sede peritale. E, del resto, nel caso in cui anche solo il
5% delle infezioni si fosse evoluto in fase acuta certamente l'intervento della farmacovigilanza avrebbe determinato il ritiro del lotto, cosa mai avvenuta.
In conclusione nessuna nullità affligge la consulenza tecnica eseguita in primo grado. Pertanto va disattesa l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
La sentenza di primo grado va, di conseguenza, integralmente confermata, non avendo peraltro l'appellante formulato alcun motivo specifico di doglianza in ordine al capo di condanna al pagamento delle spese di lite.
Quando alle spese del presente appello ritiene, tuttavia, questa Corte, che sussistano giusti e gravi motivi di compensazione ravvisabili nell'oggettiva difficoltà, sia sotto il profilo medico-legale che fattuale, del caso analizzato e delle ragioni che hanno condotto al mancato accoglimento, secondo una ponderazione del grado di probabilità della fonte di contagio che non ha escluso in radice la possibile genesi di essa all'evento imputato, quanto piuttosto la sua sussumibilità nella regola civilistica causale. Si da atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente ove dovuto.
Pag. 10 di 11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1544/2025 del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, del 10 giugno 2025, così provvede: conferma la sentenza appellata e compensa tra le parti le spese del presente grado.
Si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Beatrice Catarsini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Macrì.
Pag. 11 di 11
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1) dott. B. Catarsini Presidente rel.
2) dott. C. Zappalà Consigliere
3) dott. F. Conti Consigliere
in esito alla scadenza, alla data del 7 ottobre 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 339/2025 r.g. proposta da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresento e difeso dall'avv. Annibale Conforti - C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo Ministro pro tempore, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Antillo dell'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Messina - APPELLATO OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1544/2025 del Tribunale di
Messina, Sezione Lavoro, del 10 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, il sig. chiedeva l'accertamento del diritto all'indennizzo ex L. Parte_1
210/1992 e degli ulteriori benefici di cui alla legge stessa, per infezione da
HCV – contratta, a suo dire, a seguito di iniezione di immunoglobulina antitetanica praticatagli in data 10 novembre 1979 presso l'Ospedale “San
Giacomo Apostolo” di Castelfranco Veneto - nella misura prevista dalla relativa categoria tabellare, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione dei ratei arretrati, e degli interessi maturati sugli stessi, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi.
Premetteva che, negli anni successivi all'evento di cui sopra, si fosse sottoposto ripetutamente ad analisi di laboratorio ed esami diagnostici all'esito dei quali gli veniva diagnosticata una “epatopatia cronica attiva HCV correlata”.
In seguito a tale responso, avviava l'iter per il riconoscimento della situazione di portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, eseguendo visita con la quarta Commissione medica dell'AUSL di Messina, il cui verbale gli veniva comunicato il 10 settembre 2005, e presentando, in data 19 maggio
2008, istanza per il riconoscimento dell'indennizzo e degli ulteriori requisiti di cui alla predetta legge.
Pag. 2 di 11 A seguito di altra visita, la seconda Commissione medica del dipartimento militare di medicina legale di Messina concludeva per l'inesistenza di nesso eziologico tra la somministrazione di emoderivati e l'infermità patita, ascrivibile all'ottava categoria della tabella A allegata al d.p.r. 834/81, e per la non tempestività della domanda presentata in quanto al di fuori dei termini di legge.
Avverso tale giudizio l'odierno appellante proponeva ricorso amministrativo, poi respinto, e, successivamente, ricorso giurisdizionale.
Il , costituitosi in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, eccepiva in via preliminare, l'intervenuta decadenza dal diritto di proporre la domanda, ai sensi dell'art. 3 L.
210/1992 - essendo stata l'infezione da epatite accertata già nel 1992 mentre l'istanza di cui sopra era stata presentata solo nel 2008 - nonché la prescrizione decennale della pretesa;
nel merito contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Con la sentenza oggi appellata il Tribunale, disattendendo preliminarmente l'eccezione di decadenza, rigettava nel merito il ricorso, ritenendo, sulla scorta delle risultanze dell'esperita CTU, non provato il nesso causale tra la somministrazione del siero antitetanico/immunoglobuline e l'infezione da virus da epatite C contratta dal Consolo, secondo la regola civilistica del “più probabile che non” e condannava parte soccombente alle spese di lite e di
CTU.
Avverso tale decisione il sig. proponeva appello, deducendo plurimi Pt_1
vizi in punto di ricostruzione del nesso eziologico nella valutazione
Pag. 3 di 11 effettuata dal CTU, integralmente accolta dal primo giudice;
concludeva per la riforma della sentenza, con accoglimento delle originarie domande e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'Avvocatura dello Stato, per il , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e ribadendo la correttezza della pronuncia impugnata, deducendo la congruità della CTU acquisita, con vittoria di spese e compensi.
La causa, svoltasi in modalità a trattazione scritta, con la presenza, attestata dal deposito di note difensive, di entrambe le parti, veniva decisa la prima udienza con dispositivo pubblicato in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di prime cure, pur disattendendo la preliminare eccezione di decadenza formulata dal , ha ritenuto nel merito non provata la CP_1
riconducibilità causale della patologia sofferta all'evento trasfusionale del
1979.
Facendo proprie le risultanze peritali, e richiamandole testualmente in parte motiva, osservava che:
- la documentazione prodotta non consentisse di collocare temporalmente con certezza l'insorgenza dell'infezione (“risulta di tutta evidenza che non è individuabile con certezza il riscontro dell'epoca del contagio, tenuto conto che la patologia oggetto di indagine ha carattere subdolo, all'epoca dell'evento imputato il virus HCV non era conosciuto quindi non diagnosticabile, oggi sappiamo che il virus C si è diffuso nella popolazione utilizzando varie vie di accesso per raggiungere il sangue dell'infettato, per
Pag. 4 di 11 esempio convivenza con soggetti infetti, l'uso di aghi non monouso, strumenti chirurgici ed odontoiatrici, ma anche contatti con sangue infetto durante rapporti sessuali, ed ancora altro di minor incidenza, il ricorrente ha escluso tutte le possibili vie tranne l'immunoglobulina antitetanica”);
– la CTU medico-legale, pur non escludendo in radice che una singola somministrazione di immunoglobuline potesse integrare causa idonea a determinare il contagio, ha piuttosto attribuito la possibile causa a genesi differenti, secondo il principio del “più probabile che non” (“…l'infezione da
HCV contratta dal ricorrente trovi maggiori cause in altro, in considerazione che si tratta di una unica somministrazione di immunoglobulina e non di trasfusione di sangue, siero ed altri derivati all'epoca in uso e che avrebbero apportato una carica virale sicuramente infettante, della cui evidenza ci sarebbe un riscontro clinico inequivocabile.
Nel nostro caso gli unici riscontri sono indizi ematochimici, in particolare rialzi di transaminasi di modesta entità, peraltro accertati a distanza di oltre sette mesi dalla sospetta profilassi antitetanica imputata. Quindi si conclude …propendendo come più probabile che non per cause diverse dalla somministrazione dell'immunoglobulina antitetanica che hanno infettato con virus HCV il ricorrente Sig. ”); Parte_1
– non fossero stati documentati eventi clinici significativi nell'immediatezza del presunto contagio come ittero, urine scure o altri segni tipici (“inoltre, le riferite note anamnestiche rassegnate dallo stesso ricorrente che riferisce di sintomi quali ittero, emissione di urine scure, sopravvenute a suo dire a breve distanza di tempo dalla somministrazione intramuscolare dalla immunoglobuline antitetanica, pur rappresentando un dato clinico
Pag. 5 di 11 fondamentale per datare l'evento patologico, non è stato supportato da opportuna e puntuale documentazione medica” ); e che “Peraltro, qualora nel comprensorio ove fu distribuito il lotto di immunoglobuline antitetaniche imputato, cui apparteneva quello somministrato al ricorrente, fosse stato contaminato con virus HCV l'incidenza dei soggetti affetti da epatite acuta in quel territorio sarebbero aumentati, eventi che non potevano sfuggire alla attività di farmacovigilanza che avrebbe portato al ritiro del lotto e controllo dei soggetti ai quali fu somministrata quella preparazione di immunoglobulina. Anche in questo caso non risulta alcuna documentazione che riconduca al ritiro di lotti di quel farmaco all'epoca del nesso causale”.
Pertanto, essendo l'evento dannoso ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause e non essendo stata raggiunta la prova secondo la regola civilistica del “più probabile che non”, richiamava ancora una volta le conclusioni del ctu concludendo per il rigetto del ricorso (“in ossequio al principio della più probabile causalità (…) il sottoscritto, ritiene che l'infezione da HCV contratta dal sig. Parte_1 trova maggiore probabilità di contagio in causalità legate ad altre cause, ritenendo meno probabile la responsabilità della unica iniezione di immunoglobuline antitetanica rispetto al rischio di contagio molto più comune attraverso contatto fisico con oggetti e persone contaminate”).
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Tribunale lamentando l'erroneità delle motivazioni rassegnate dal primo Giudice, sulla scorta di risultanze peritali integralmente e acriticamente recepite le quali concludevano per l'inesistenza di nesso causale tra gli emoderivati somministrati al nel 1979 e l'epatopatia diagnosticata poi allo Pt_1
stesso, ignorando che l'infezione da HCV ben si presenti spesso in modo paucisintomatico se non addirittura silente;
deduce, inoltre, la parziale
Pag. 6 di 11 nullità della c.t.u., avendo il consulente – nel supportare la tesi della multifattorialità eziopatogenetica dell'infezione da HCV - inesattamente applicato la regola civilistica “del più probabile che non”, omettendo puntuale indicazione delle concrete cause alternative a quella denunciata dal ricorrente e del loro relativo grado di probabilità, per le ragioni che seguono:
-il CTU avrebbe omesso di indicare le cause concrete, alternative alla somministrazione di immunoglobulina, responsabili del contagio.
L'argomentazione è smentita dall'esame della consulenza medica in cui chiaramente vengono indicate dal consulente tecnico d'ufficio, con valutazione fatta propria del giudice monocratico, le possibili fonti di contagio alternative e, segnatamente: convivenza con soggetti infetti, uso di aghi non monouso, strumenti chirurgici ed odontoiatrici, contatti con sangue infetto durante rapporti sessuali, contatto con mucose o liquidi organici, uso promiscuo di oggetti quotidiani etc.. Si tratta di possibili cause che la stessa parte appellante richiama, quali valutazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio, a pagina 25 dell'atto di appello, evidenziando come il ricorrente avesse escluso tutte le possibili vie alternative indicate, tranne l'immunoglobulina antitetanica. Sul punto correttamente il giudice di primo grado pone rilievo come le mere allegazioni della parte ricorrente non risultassero poggiare su elementi di prova oggettiva, sicché appare invero corretto ritenerne l'ininfluenza a fini di causa. Del resto la stessa parte ricorrente avrebbe potuto al tempo non rendersi conto dell'eventuale contagio patito per effetto di una o più delle cause sopra menzionate, con la conseguenza che quanto sostenuto non può assurgere a dignità di prova.
Pag. 7 di 11 La circostanza, poi, che la somministrazione di immunoglobulina non potesse assurgere alla dignità causale necessaria secondo il principio del più probabile che non, veniva argomentata dal consulente tecnico d'ufficio non attraverso una comparazione delle possibili vie di contagio (ossia ritenendo più idonea l'una rispetto all'altra) bensì sulla base di altra convincente motivazione secondo cui, ove la fiala di immunoglobulina antitetanica somministrata al il 10 novembre 1979 fosse stata contaminata da Pt_1
virus HCV si sarebbe determinato un riscontro significativo di innalzamento di patologia epatica coeva al presunto evento causale che non sarebbe certo sfuggita alle attenzioni dei sanitari e dei ricercatori, e della quale non si trova alcun riscontro nei documenti di causa. Evidenziava il CTU come non sussistano in atti documenti sanitari riguardanti l'eventuale insorgenza di ittero, emissione di urine scure ed altro riscontrabile nel breve e medio periodo dopo la supposta iniezione infettante. E ancora non può non condividersi l'osservazione secondo cui, ove il ricorrente fosse incorso negli eventi clinici sopra menzionati, sarebbe ricorso alle cure sanitarie, anche con ricovero ospedaliero. Il vero è che gli unici riscontri del contagio saranno documentalmente accertati soltanto a distanza di oltre sette mesi dalla profilassi antitetanica, tempo sufficientemente lungo per non considerare possibile/probabile il contagio attraverso altre vie. Dunque la censura di incoerenza logica della valutazione peritale non può essere condivisa.
E proprio la valutazione delle circostanze concrete del caso induce a ritenere che non sussistano elementi causali preponderanti che consentano di affermare che la somministrazione di immunoglobulina antitetanica abbia
Pag. 8 di 11 determinato il contagio rispetto ad altra genesi alternativa. Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione della regola causale civilistica, proprio con specifico riferimento alle circostanze concrete del caso analizzato.
Non si vede, infine, quale incoerenza logica possa imputarsi alla valutazione del consulente laddove afferma “il fatto di cui ci occupiamo è avvenuto nel 1979, quindi prima dell'obbligo di uso di siringhe monouso, per cui è ipotizzabile che il presunto contagio si sia verificato a mezzo della inoculazione del vaccino o della immunoglobulina, ma anche degli stessi strumenti chirurgici usati per la struttura della ferita”. Va, in proposito, rammentato che l'inoculazione del vaccino antitetanico e dell'immunoglobulina si era resa necessaria a causa delle ferite lacero contuse determinate da incidente stradale in cui il era rimasto Pt_1
coinvolto.
Sostiene parte appellante come il consulente tecnico avesse qualificato di modesta entità i rialzi delle transaminasi accertati a distanza di sette mesi dall'evento imputato, laddove viceversa detti rialzi avevano raggiunto valori di 4-5 volte superiori alla norma, come risultante dal referto dell'istituto di chimica clinica dell'ospedale generale di Treviso del 19 giugno 1980. Proprio con riferimento a tale referto il consulente tecnico, rilevandone l'autenticazione a distanza di 28 anni da parte dell' rilevava come il certificato rialzo dei valori di CP_2
transaminasi (n.d.r. a prescindere dall'effettività del grado di innalzamento) non potesse considerarsi segno patognomonico esclusivo di infezione da HCV.
Viene censurata, altresì, l'osservazione del CTU secondo cui, se il lotto di immunoglobuline antitetaniche imputato fosse stato contaminato da virus HCV
l'incidenza dei soggetti affetti da epatite acuta in quel territorio sarebbero aumentati, eventi che non potevano sfuggire alla attività di farmacovigilanza che
Pag. 9 di 11 avrebbe portato al ritiro del lotto e controllo dei soggetti ai quali fu somministrata quella preparazione di immunoglobuline>. Sostiene l'impugnante che l'argomentazione sia erronea in quanto (secondo letteratura medica non meglio specificata) solo il 5% delle infezioni da epatite C si manifestano in fase acuta, evolvendo il restante 95% in fase primaria subclinica, ossia in maniera assolutamente silente quindi non individuabile. Il motivo di impugnazione, seppur suggestivo, legato in definitiva alla asserita paucisintomaticità dell'infezione, non risulta suffragato da alcuna documentazione scientifica idonea a consentire un approfondimento del motivo dedotto e costituisce, peraltro, argomentazione mai oggetto di contestazioni in sede peritale. E, del resto, nel caso in cui anche solo il
5% delle infezioni si fosse evoluto in fase acuta certamente l'intervento della farmacovigilanza avrebbe determinato il ritiro del lotto, cosa mai avvenuta.
In conclusione nessuna nullità affligge la consulenza tecnica eseguita in primo grado. Pertanto va disattesa l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
La sentenza di primo grado va, di conseguenza, integralmente confermata, non avendo peraltro l'appellante formulato alcun motivo specifico di doglianza in ordine al capo di condanna al pagamento delle spese di lite.
Quando alle spese del presente appello ritiene, tuttavia, questa Corte, che sussistano giusti e gravi motivi di compensazione ravvisabili nell'oggettiva difficoltà, sia sotto il profilo medico-legale che fattuale, del caso analizzato e delle ragioni che hanno condotto al mancato accoglimento, secondo una ponderazione del grado di probabilità della fonte di contagio che non ha escluso in radice la possibile genesi di essa all'evento imputato, quanto piuttosto la sua sussumibilità nella regola civilistica causale. Si da atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente ove dovuto.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1544/2025 del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, del 10 giugno 2025, così provvede: conferma la sentenza appellata e compensa tra le parti le spese del presente grado.
Si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Beatrice Catarsini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Macrì.
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