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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
121/2024 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____ IL TRIBUNALE DI MANTOVA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Mauro Bernardi Presidente Rel. Est. dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice
nel giudizio n. 121/2024 p.u. per la dichiarazione di liquidazione giudiziale promosso da
(C.F.: Parte_1
e da (C.F.: ); P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
RICORRENTI nei confronti di
C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_2 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Letti i ricorsi proposti da e da Parte_1
Parte_2
arazione di liquidazione giudiziale di
Controparte_1 considerato che la società debitrice, costituitasi in giudizio, si è rimessa alla decisione del Tribunale;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 41 CCI;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile dalla entità e dalla natura (di lavoro) del credito di uno dei ricorrenti, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci e dagli accertamenti della Guardia di Finanza in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCI poiché la debitrice ha il centro degli interessi principali in Corso Pt_1
Umberto I, 48; valutato che la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. l primo comma e 121 CCI, in quanto imprenditore esercente attività di costruzione di fabbricati e altro, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCI;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 u.c. CCI;
ritenuto di indicare come curatore la dott. che ha i requisiti Persona_1 di cui all'art. 358 CCI, tenuto altresì conto dei criteri di cui al co. 3 di tale norma;
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CCI., Dichiara la liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F.: , con sede legale in Corso Umberto I, 48 in P.IVA_2 Pt_1 persona del legale rappresentante nato a [...] il 20- CP_2
3-1998 e ivi residente in [...], 89; Nomina Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;
Nomina Curatore la dott. ; Persona_1
Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e gli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;
Autorizza il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
Visto l'art. 193 CCI ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni -utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici- e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 3-6-2025 ore 11,05; Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose mobili in possesso della debitrice, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI. Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI. Mantova, 13/02/2025
Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi
Il Funzionario Giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____ IL TRIBUNALE DI MANTOVA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Mauro Bernardi Presidente Rel. Est. dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice
nel giudizio n. 121/2024 p.u. per la dichiarazione di liquidazione giudiziale promosso da
(C.F.: Parte_1
e da (C.F.: ); P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
RICORRENTI nei confronti di
C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_2 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Letti i ricorsi proposti da e da Parte_1
Parte_2
arazione di liquidazione giudiziale di
Controparte_1 considerato che la società debitrice, costituitasi in giudizio, si è rimessa alla decisione del Tribunale;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 41 CCI;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile dalla entità e dalla natura (di lavoro) del credito di uno dei ricorrenti, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci e dagli accertamenti della Guardia di Finanza in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCI poiché la debitrice ha il centro degli interessi principali in Corso Pt_1
Umberto I, 48; valutato che la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. l primo comma e 121 CCI, in quanto imprenditore esercente attività di costruzione di fabbricati e altro, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCI;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 u.c. CCI;
ritenuto di indicare come curatore la dott. che ha i requisiti Persona_1 di cui all'art. 358 CCI, tenuto altresì conto dei criteri di cui al co. 3 di tale norma;
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CCI., Dichiara la liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F.: , con sede legale in Corso Umberto I, 48 in P.IVA_2 Pt_1 persona del legale rappresentante nato a [...] il 20- CP_2
3-1998 e ivi residente in [...], 89; Nomina Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;
Nomina Curatore la dott. ; Persona_1
Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e gli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;
Autorizza il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
Visto l'art. 193 CCI ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni -utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici- e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 3-6-2025 ore 11,05; Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose mobili in possesso della debitrice, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI. Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI. Mantova, 13/02/2025
Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi
Il Funzionario Giudiziario