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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6152 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6624/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6624/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, V.le XX Settembre n. 76, presso C.F._1
lo studio dell'avv. PEDULLA' LUCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Nuovalucello n. 256, presso C.F._2
lo studio dell'avv. RUSSO MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto ad AN (CT) in data 4.7.1998 con
[...]
. CP_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli , il 27.02.2000, , il Persona_1 Persona_2
5.12.2003, , il 29.01.2007, e , il 12.10.2011, minorenne. Persona_3 Persona_4
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 10012/2021 pronunciato da questo Tribunale in data 11.11.2021,
con la previsione dell'affidamento condiviso delle figlie e all'epoca Per_4 Per_3 Per_2
minorenni, ad entrambi i genitori, senza alcuna statuizione in ordine alla casa coniugale, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento a suo carico e in favore delle tre figlie minorenni dell'importo complessivo di Euro 600,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ha aggiunto che le parti da allora non si sono più riconciliate.
Ha chiesto di confermare le precedenti statuizioni.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda Controparte_1
volta a pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minorenni e , di Per_4 Per_3
prevedere il pagamento di un assegno mensile di mantenimento a carico del ricorrente e in favore delle due figlie minorenni e , e della figlia maggiorenne ma Per_4 Per_3 Per_2
economicamente non autosufficiente, dell'importo complessivo di Euro 800,00 (di cui Euro
200,00 per e Euro 300,00 sia per che per , oltre il pagamento del 100% Per_4 Per_3 Per_2
2 delle spese straordinarie, e di disporre la percezione in via esclusiva del c.d. assegno unico erogato per le figlie.
Non è stata svolta attività istruttoria.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_4
genitori, con collocamento presso la resistente.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita vanno disciplinate come in dispositivo.
Appare, poi, incontestata la circostanza che il figlio maggiorenne sia Persona_1
economicamente autosufficiente, e pertanto nulla va disposto nei suoi confronti.
La figlia maggiorenne ha un'occupazione, tanto è vero che la resistente, Persona_2
nell'allegato alle note del 15.10.2024, ha prodotto la Comunicazione Obbligatoria Unificato
UniLav del giorno 1.3.2024, con menzione dell'inizio dell'attività lavorativa in data 13.2.2024,
trattandosi di contratto di apprendistato.
Ebbene, considerando che l'assegno di mantenimento in favore delle tre figlie prevede un importo unico complessivo, pari a Euro 600,00, va ritenuto non dovuto il pagamento dell'assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore della figlia
, dell'importo di Euro 200,00, con decorrenza dalla data di assunzione riportata Persona_2
3 nell'allegato contratto di lavoro e nella Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav del giorno 1.3.2024, ovvero dal 13.2.2024.
È pur vero che la resistente ha prodotto il modulo di recesso dal rapporto di lavoro della figlia del 3.1.2025 per dimissioni volontarie, ma tale circostanza non può avere refluenze in ordine alla presente statuizione.
Infatti, la resistente avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva mancanza di indipendenza economica della figlia per la quale chiede appunto l'assegno di mantenimento.
Va, peraltro, considerato che la figlia è ormai entrata nel mondo del lavoro, e può mettere a frutto le competenze acquisite.
Infatti, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Appare, invece, incontestata la circostanza che la figlia maggiorenne sia Persona_3
economicamente non autosufficiente.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che il ricorrente è un lavoratore dipendente e dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che ha dichiarato un reddito complessivo annuo di Euro 17.422,00 (anno 2020), Euro 19.439,00 (anno 2021), Euro
20.725,00 (anno 2022), Euro 21.349,00 (anno 2023) e Euro 23.344,00 (anno 2024).
La resistente, dal canto suo, ha esposto di non aver mai lavorato, e ha prodotto solamente l'attestazione Isee recante l'indicatore della situazione economica di Euro 0 (del 4.5.2022), di
Euro 5.518,00 (del 19.1.2023) e di Euro 9.283,00 (del 30.1.2024).
4 Ebbene, appare opportuno porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne e della figlia , Persona_4 Persona_3
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, dell'importo complessivo di Euro
500,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza, in considerazione delle accresciute esigenze di entrambe le figlie.
Vanno, infine, rigettate le domande della resistente volte a condannare il ricorrente al pagamento del 100% delle spese straordinarie inerenti alle figlie sopra menzionate e disporre la percezione integrale del c.d. assegno unico, trattandosi di statuizioni che, in base a quanto costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, e tenuto conto degli elementi di fatto come sopra considerati, non appaiono all'evidenza proporzionate.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad AN (CT) in data
4.7.1998, tra e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di AN (CT) dell'anno 1998
al N. 51 della Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_4
genitori, con collocamento presso la resistente;
Controparte_1
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con sé la Parte_1
figlia minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e della Persona_4
figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto
5 congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1
minorenne e della figlia , maggiorenne ma economicamente non Persona_4 Persona_3
autosufficiente, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
dichiara non dovuto il pagamento dell'assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore della figlia maggiorenne , Parte_1 Persona_2
dell'importo di Euro 200,00, con decorrenza dal 13.2.2024, per le ragioni contenute in motivazione;
rigetta le altre domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 18 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6624/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, V.le XX Settembre n. 76, presso C.F._1
lo studio dell'avv. PEDULLA' LUCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Nuovalucello n. 256, presso C.F._2
lo studio dell'avv. RUSSO MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto ad AN (CT) in data 4.7.1998 con
[...]
. CP_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli , il 27.02.2000, , il Persona_1 Persona_2
5.12.2003, , il 29.01.2007, e , il 12.10.2011, minorenne. Persona_3 Persona_4
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 10012/2021 pronunciato da questo Tribunale in data 11.11.2021,
con la previsione dell'affidamento condiviso delle figlie e all'epoca Per_4 Per_3 Per_2
minorenni, ad entrambi i genitori, senza alcuna statuizione in ordine alla casa coniugale, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento a suo carico e in favore delle tre figlie minorenni dell'importo complessivo di Euro 600,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ha aggiunto che le parti da allora non si sono più riconciliate.
Ha chiesto di confermare le precedenti statuizioni.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda Controparte_1
volta a pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minorenni e , di Per_4 Per_3
prevedere il pagamento di un assegno mensile di mantenimento a carico del ricorrente e in favore delle due figlie minorenni e , e della figlia maggiorenne ma Per_4 Per_3 Per_2
economicamente non autosufficiente, dell'importo complessivo di Euro 800,00 (di cui Euro
200,00 per e Euro 300,00 sia per che per , oltre il pagamento del 100% Per_4 Per_3 Per_2
2 delle spese straordinarie, e di disporre la percezione in via esclusiva del c.d. assegno unico erogato per le figlie.
Non è stata svolta attività istruttoria.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_4
genitori, con collocamento presso la resistente.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita vanno disciplinate come in dispositivo.
Appare, poi, incontestata la circostanza che il figlio maggiorenne sia Persona_1
economicamente autosufficiente, e pertanto nulla va disposto nei suoi confronti.
La figlia maggiorenne ha un'occupazione, tanto è vero che la resistente, Persona_2
nell'allegato alle note del 15.10.2024, ha prodotto la Comunicazione Obbligatoria Unificato
UniLav del giorno 1.3.2024, con menzione dell'inizio dell'attività lavorativa in data 13.2.2024,
trattandosi di contratto di apprendistato.
Ebbene, considerando che l'assegno di mantenimento in favore delle tre figlie prevede un importo unico complessivo, pari a Euro 600,00, va ritenuto non dovuto il pagamento dell'assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore della figlia
, dell'importo di Euro 200,00, con decorrenza dalla data di assunzione riportata Persona_2
3 nell'allegato contratto di lavoro e nella Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav del giorno 1.3.2024, ovvero dal 13.2.2024.
È pur vero che la resistente ha prodotto il modulo di recesso dal rapporto di lavoro della figlia del 3.1.2025 per dimissioni volontarie, ma tale circostanza non può avere refluenze in ordine alla presente statuizione.
Infatti, la resistente avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva mancanza di indipendenza economica della figlia per la quale chiede appunto l'assegno di mantenimento.
Va, peraltro, considerato che la figlia è ormai entrata nel mondo del lavoro, e può mettere a frutto le competenze acquisite.
Infatti, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Appare, invece, incontestata la circostanza che la figlia maggiorenne sia Persona_3
economicamente non autosufficiente.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che il ricorrente è un lavoratore dipendente e dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che ha dichiarato un reddito complessivo annuo di Euro 17.422,00 (anno 2020), Euro 19.439,00 (anno 2021), Euro
20.725,00 (anno 2022), Euro 21.349,00 (anno 2023) e Euro 23.344,00 (anno 2024).
La resistente, dal canto suo, ha esposto di non aver mai lavorato, e ha prodotto solamente l'attestazione Isee recante l'indicatore della situazione economica di Euro 0 (del 4.5.2022), di
Euro 5.518,00 (del 19.1.2023) e di Euro 9.283,00 (del 30.1.2024).
4 Ebbene, appare opportuno porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne e della figlia , Persona_4 Persona_3
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, dell'importo complessivo di Euro
500,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza, in considerazione delle accresciute esigenze di entrambe le figlie.
Vanno, infine, rigettate le domande della resistente volte a condannare il ricorrente al pagamento del 100% delle spese straordinarie inerenti alle figlie sopra menzionate e disporre la percezione integrale del c.d. assegno unico, trattandosi di statuizioni che, in base a quanto costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, e tenuto conto degli elementi di fatto come sopra considerati, non appaiono all'evidenza proporzionate.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad AN (CT) in data
4.7.1998, tra e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di AN (CT) dell'anno 1998
al N. 51 della Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_4
genitori, con collocamento presso la resistente;
Controparte_1
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con sé la Parte_1
figlia minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e della Persona_4
figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto
5 congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1
minorenne e della figlia , maggiorenne ma economicamente non Persona_4 Persona_3
autosufficiente, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
dichiara non dovuto il pagamento dell'assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore della figlia maggiorenne , Parte_1 Persona_2
dell'importo di Euro 200,00, con decorrenza dal 13.2.2024, per le ragioni contenute in motivazione;
rigetta le altre domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 18 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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