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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/07/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
dott. Paolo LEPIDI Giudice
Giudice rel.dott.ssa Martina DI FONZO
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 535/2024 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
28.05.2024 da
,nata in [...], il [...], e Parte_1 (C.F.: C.F. 1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura
Paolelli del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Tagliacozzo, alla
Via G. Matteotti, 19, come da procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 (C.F. C.F. 2 ), nato a [...], il giorno 18.12.1984, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria
Stefania Ricciardi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via Nicola Di
Lorenzo n.14, in virtù di procura su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da accordo sottoscritto in data 30.06.2025 e depositato in data 04.07.2025):
1. i coniugi UK EL, nata in [...], il giorno 22.05.1987. residente a [...]. C.F. [...]e UK LI, nato a [...], il giorno 18.12.1984. residente a [...], C.F. MRR LSE 84T18
Z100X, vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, tanto nelle relazioni tra loro che in quelle con i terzi: al contempo, ex art. 191 c.c.. dal di della omologazione della separazione, viene sciolta la comunione dei beni tra i coniugi:
2. l'abitazione coniugale sita in Tagliacozzo (AQ), via Lungo Imele n. 18. resterà assegnata alla Sig.ra
RR ove vivrà unitamente ai figli minori RR IK e EO:
3. i minori RR EO e RR IK vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. nell'attuale dimora della famiglia sita in Tagliacozzo (AQ) alla via Lungo Imele n.
18:
4. le modalità di visita dei minori, da parte del padre RR LI. potranno essere disposte secondo i periodi di seguito indicati e previo congruo preavviso:
a) il pomeriggio di ogni mercoledi. dalle ore 13.30 alle ore 21.00, avendo cura di riaccompagnare i minori a casa entro il predetto orario presso l'abitazione della madre:
b) un fine settimana alternato, dalle ore 13.30 del sabato alle ore 21.00 della domenica, avendo cura a che i minori abbiano eseguito tutti i compiti di scuola assegnati e riaccompagnando gli stessi entro il predetto orario presso l'abitazione della madre:
5. le festività religiose. Natale e Pasqua, verranno concordate di volta in volta tra i coniugi nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli minori almeno due settimane prima della concessione e rispettivamente nella misura di una settimana e di tre giorni. In merito al Natale. i minori trascorrano. ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre e con la madre.
Quanto al giorno di Pasqua, ad anni alterni, i minori trascorreranno, con la madre o con il padre il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, dando comunque la precedenza alla volontà dei minori:
6. le vacanze estive verranno concordate di volta in volta tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno secondo le seguenti modalità: un periodo di 15 giorni alternati. In merito alle stesse, si chiede. sin da ora, l'autorizzazione all'espatrio con indicazione del giorno di partenza e di quello di rientro, previa concessione e consegna del passaporto al solo padre e non a nessun altro parente. allo stato nell'esclusivo possesso della ricorrente RR EL:
7. il padre potrà incontrare i figli minori in qualunque giorno della settimana, oltre al mercoledi. concordando di volta in voita le visite con la madre, compatibilmente con le esigenze delle minori: in ogni caso, i genitori useranno reciprocamente la massima elasticità, favorendo quanto più possibile l'intrattenimento del padre con i figli:
8. RR LI, attualmente disoccupato, verserà alla sig.ra EL RR, a titolo di contributo al C mantenimento dei figli minori EO e IK, la complessiva somma mensile di Euro 300.00
(trecento/00). da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario all'IBAN noto o ad altro che verrà comunicato per il mantenimento dei c minori:
9. le spese straordinarie, sanitarie, scolastiche, universitarie, sportive e ricreative per la prole vengono ripartite ed affrontate da entrambi i genitori al 50% rimborsando, su semplice richiesta, il coniuge anticipatario delle predette spese: per quanto concerne le spese straordinarie, da sostenere solo previo consenso dell'altro coniuge, si rinvia, ad ogni effetto di legge al Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia del Tribunale di Avezzano: del pari. in caso di rimborso da parte del Comune di residenza dell'importo sostenuto per l'acquisto dei libri, il coniuge destinatario dello stesso dovrà rimborsare all'altro coniuge quanto anticipato per tale voce di spesa:
10. l'assegno unico in favore dei figli minori, pari ad € 496,00 mensili e complessivi, attualmente percepito integralmente dalla Sig.ra RR EL, continuerà ad essere percepito dalla stessa:
11. la residenza dei minori verrà mantenuta presso l'attuale abitazione sita in Tagliacozzo. via Lungo
Imele n18, avendo, peraltro, il Sig. RR LI, già trasferito la propria residenza in virtù e in considerazione del provvedimento reso in data 29.01.2025 dal Giudice del Tribunale di Avezzano.
Dott.ssa Martina Di Fonzo: all'uopo si precisa che tutti i mobili all'interno della casa coniugale
(mobili, cucina. elettrodomestici etc) acquistati congiuntamente dai coniuge RR LI e RR
EL e. quindi. di proprietà degli stessi in parti uguali, vengono lasciati dal Sig. RR LI nella disponibilità della Sig.ra RR EL e dei minori. In ogni caso, ogni e qualsivoglia modifica dovrà essere preventivamente comunicata e concordata con l'altro coniuge mediante manifestazione espressa:
11. i genitori autorizzano vicendevolmente il rilascio dei passaporti dei figli:
12. le spese di giudizio sono integralmente compensate tra i coniugi.
13. i coniugi, economicamente indipendenti. dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che. ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
,deducendo di aver contratto Con ricorso depositato in data 28.05.2024, la sig.ra Parte_1
Parte_2matrimonio con il sig. CP_1 in data 18/06/2007 in Zyra Gj. Civile trascritto presso il Comune di Tagliacozzo (AQ), e che dall'unione erano nati i figli minori Per_1
[...] (n. il 5/10/2010), e Persona_2 (n. il 26/1/2009), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale, quale genitore collocatario dei minori;
obbligo a carico del coniuge di versare un contributo di mantenimento di euro
700,00 mensili a favore dei figli, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio il sig. CP_1 il quale, pur aderendo alla domanda di declaratoria di separazione personale tra i coniugi, ha chiesto che tale decisione venisse presa alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale quale genitore collocatario dei minori;
disponibilità a versare un assegno di mantenimento per i figli di euro 300,00 mensili, nel periodo di permanenza presso la madre;
pagamento delle spese straordinarie per i minori al 50% tra i coniugi;
percezione per intero dell'assegno unico universale. In data 4.7.2025, i difensori hanno depositato telematicamente l'accordo raggiunto dalle parti su tutte le questioni di cui alla separazione, contenente altresì la rinuncia delle stesse alla comparizione in udienza.
Quindi, all'udienza del 10 luglio 2025, su richiesta conforme delle parti, il giudice ha rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni dei coniugi risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili perché non contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume, ed essendo anche adeguate e congrue alle condizioni economiche delle parti e al superiore interesse dei figli della coppia, le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1 ed autorizza gli stessi a vivere separati;
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido e collocamento dei figli minori:
3. i minori RR EO e RR IK vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. nell'attuale dimora della famiglia sita in Tagliacozzo (AQ) alla via Lungo Imele n.
18:
-all'assegnazione della casa familiare:
2. l'abitazione coniugale sita in Tagliacozzo (AQ), via Lungo Imele n. 18. resterà assegnata alla Sig.ra
RR ove vivrà unitamente ai figli minori RR IK e EO:
-al diritto di visita paterno:
4. le modalità di visita dei minori, da parte del padre RR LI. potranno essere disposte secondo i periodi di seguito indicati e previo congruo preavviso:
a) il pomeriggio di ogni mercoledi. dalle ore 13.30 alle ore 21.00, avendo cura di riaccompagnare i minori a casa entro il predetto oraric presso l'abitazione della madre:
b) un fine settimana alternato, dalle ore 13.30 del sabato alle ore 21.00 della domenica, avendo cura a che i minori abbiano eseguito tutti i compiti di scuola assegnati e riaccompagnando gli stessi entro il predetto orario presso l'abitazione della madre:
5. le festività religiose. Natale e Pasqua, verranno concordate di volta in volta tra i coniugi nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli minori almeno due settimane prima della concessione e rispettivamente nella misura di una settimana e di tre giorni. In merito al Natale. i minori trascorrano. ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre e con la madre.
Quanto al giorno di Pasqua, ad anni alterni, i minori trascorreranno, con la madre o con il padre il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. dando comunque la precedenza alla volontà dei minori:
6. le vacanze estive verranno concordate di volta in volta tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno secondo le seguenti modalità: un periodo di 15 giorni alternati. In merito alle stesse, si chiede, sin da ora, l'autorizzazione all'espatrio con indicazione del giorno di partenza e di quello di rientro, previa concessione e consegna del passaporto al solo padre e non a nessun altro parente. allo stato nell'esclusivo possesso della ricorrente RR EL:
7. il padre potrà incontrare i figli minori in qualunque giorno della settimana, oltre al mercoledi. concordando di volta in volta le visite con la madre, compatibilmente con le esigenze delle minori: in ogni caso, i genitori useranno reciprocamente la massima elasticità, favorendo quanto più possibile l'intrattenimento del padre con i figli:
-al mantenimento dei figli minori:
8. RR LI, attualmente disoccupato, verserà alla sig.ra EL RR, a titolo di contributo af mantenimento dei figli minori EO e IK. la complessiva somma mensile di Euro 300.00
(trecento/00). da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario all'IBAN noto o ad altro che verrà comunicato per il mantenimento dei minori:
9. le spese straordinarie, sanitarie, scolastiche, universitarie, sportive e ricreative per la prole vengono ripartite ed affrontate da entrambi i genitori al 50% rimborsando, su semplice richiesta, il coniuge anticipatario delle predette spese: per quanto concerne le spese straordinarie, da sostenere solo previo consenso dell'altro coniuge, si rinvia, ad ogni effetto di legge al Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia del Tribunale di Avezzano;
del pari, in caso di rimborso da parte del Comune di residenza dell'importo sostenuto per l'acquisto dei libri, il coniuge destinatario dello stesso dovrà rimborsare all'altro coniuge quanto anticipato per tale voce di spesa:
10. l'assegno unico in favore dei figli minori, pari ad € 496,00 mensili e complessivi, attualmente percepito integralmente dalla Sig.ra RR EL, continuerà ad essere percepito dalla stessa;
-al mantenimento tra coniugi: 13. i coniugi, economicamente indipendenti. dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che.
ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Tagliacozzo (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al Numero 12, Parte II, Serie C, Anno
2024;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
dott. Paolo LEPIDI Giudice
Giudice rel.dott.ssa Martina DI FONZO
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 535/2024 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
28.05.2024 da
,nata in [...], il [...], e Parte_1 (C.F.: C.F. 1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura
Paolelli del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Tagliacozzo, alla
Via G. Matteotti, 19, come da procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 (C.F. C.F. 2 ), nato a [...], il giorno 18.12.1984, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria
Stefania Ricciardi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via Nicola Di
Lorenzo n.14, in virtù di procura su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da accordo sottoscritto in data 30.06.2025 e depositato in data 04.07.2025):
1. i coniugi UK EL, nata in [...], il giorno 22.05.1987. residente a [...]. C.F. [...]e UK LI, nato a [...], il giorno 18.12.1984. residente a [...], C.F. MRR LSE 84T18
Z100X, vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, tanto nelle relazioni tra loro che in quelle con i terzi: al contempo, ex art. 191 c.c.. dal di della omologazione della separazione, viene sciolta la comunione dei beni tra i coniugi:
2. l'abitazione coniugale sita in Tagliacozzo (AQ), via Lungo Imele n. 18. resterà assegnata alla Sig.ra
RR ove vivrà unitamente ai figli minori RR IK e EO:
3. i minori RR EO e RR IK vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. nell'attuale dimora della famiglia sita in Tagliacozzo (AQ) alla via Lungo Imele n.
18:
4. le modalità di visita dei minori, da parte del padre RR LI. potranno essere disposte secondo i periodi di seguito indicati e previo congruo preavviso:
a) il pomeriggio di ogni mercoledi. dalle ore 13.30 alle ore 21.00, avendo cura di riaccompagnare i minori a casa entro il predetto orario presso l'abitazione della madre:
b) un fine settimana alternato, dalle ore 13.30 del sabato alle ore 21.00 della domenica, avendo cura a che i minori abbiano eseguito tutti i compiti di scuola assegnati e riaccompagnando gli stessi entro il predetto orario presso l'abitazione della madre:
5. le festività religiose. Natale e Pasqua, verranno concordate di volta in volta tra i coniugi nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli minori almeno due settimane prima della concessione e rispettivamente nella misura di una settimana e di tre giorni. In merito al Natale. i minori trascorrano. ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre e con la madre.
Quanto al giorno di Pasqua, ad anni alterni, i minori trascorreranno, con la madre o con il padre il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, dando comunque la precedenza alla volontà dei minori:
6. le vacanze estive verranno concordate di volta in volta tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno secondo le seguenti modalità: un periodo di 15 giorni alternati. In merito alle stesse, si chiede. sin da ora, l'autorizzazione all'espatrio con indicazione del giorno di partenza e di quello di rientro, previa concessione e consegna del passaporto al solo padre e non a nessun altro parente. allo stato nell'esclusivo possesso della ricorrente RR EL:
7. il padre potrà incontrare i figli minori in qualunque giorno della settimana, oltre al mercoledi. concordando di volta in voita le visite con la madre, compatibilmente con le esigenze delle minori: in ogni caso, i genitori useranno reciprocamente la massima elasticità, favorendo quanto più possibile l'intrattenimento del padre con i figli:
8. RR LI, attualmente disoccupato, verserà alla sig.ra EL RR, a titolo di contributo al C mantenimento dei figli minori EO e IK, la complessiva somma mensile di Euro 300.00
(trecento/00). da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario all'IBAN noto o ad altro che verrà comunicato per il mantenimento dei c minori:
9. le spese straordinarie, sanitarie, scolastiche, universitarie, sportive e ricreative per la prole vengono ripartite ed affrontate da entrambi i genitori al 50% rimborsando, su semplice richiesta, il coniuge anticipatario delle predette spese: per quanto concerne le spese straordinarie, da sostenere solo previo consenso dell'altro coniuge, si rinvia, ad ogni effetto di legge al Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia del Tribunale di Avezzano: del pari. in caso di rimborso da parte del Comune di residenza dell'importo sostenuto per l'acquisto dei libri, il coniuge destinatario dello stesso dovrà rimborsare all'altro coniuge quanto anticipato per tale voce di spesa:
10. l'assegno unico in favore dei figli minori, pari ad € 496,00 mensili e complessivi, attualmente percepito integralmente dalla Sig.ra RR EL, continuerà ad essere percepito dalla stessa:
11. la residenza dei minori verrà mantenuta presso l'attuale abitazione sita in Tagliacozzo. via Lungo
Imele n18, avendo, peraltro, il Sig. RR LI, già trasferito la propria residenza in virtù e in considerazione del provvedimento reso in data 29.01.2025 dal Giudice del Tribunale di Avezzano.
Dott.ssa Martina Di Fonzo: all'uopo si precisa che tutti i mobili all'interno della casa coniugale
(mobili, cucina. elettrodomestici etc) acquistati congiuntamente dai coniuge RR LI e RR
EL e. quindi. di proprietà degli stessi in parti uguali, vengono lasciati dal Sig. RR LI nella disponibilità della Sig.ra RR EL e dei minori. In ogni caso, ogni e qualsivoglia modifica dovrà essere preventivamente comunicata e concordata con l'altro coniuge mediante manifestazione espressa:
11. i genitori autorizzano vicendevolmente il rilascio dei passaporti dei figli:
12. le spese di giudizio sono integralmente compensate tra i coniugi.
13. i coniugi, economicamente indipendenti. dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che. ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
,deducendo di aver contratto Con ricorso depositato in data 28.05.2024, la sig.ra Parte_1
Parte_2matrimonio con il sig. CP_1 in data 18/06/2007 in Zyra Gj. Civile trascritto presso il Comune di Tagliacozzo (AQ), e che dall'unione erano nati i figli minori Per_1
[...] (n. il 5/10/2010), e Persona_2 (n. il 26/1/2009), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale, quale genitore collocatario dei minori;
obbligo a carico del coniuge di versare un contributo di mantenimento di euro
700,00 mensili a favore dei figli, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio il sig. CP_1 il quale, pur aderendo alla domanda di declaratoria di separazione personale tra i coniugi, ha chiesto che tale decisione venisse presa alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale quale genitore collocatario dei minori;
disponibilità a versare un assegno di mantenimento per i figli di euro 300,00 mensili, nel periodo di permanenza presso la madre;
pagamento delle spese straordinarie per i minori al 50% tra i coniugi;
percezione per intero dell'assegno unico universale. In data 4.7.2025, i difensori hanno depositato telematicamente l'accordo raggiunto dalle parti su tutte le questioni di cui alla separazione, contenente altresì la rinuncia delle stesse alla comparizione in udienza.
Quindi, all'udienza del 10 luglio 2025, su richiesta conforme delle parti, il giudice ha rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni dei coniugi risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili perché non contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume, ed essendo anche adeguate e congrue alle condizioni economiche delle parti e al superiore interesse dei figli della coppia, le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1 ed autorizza gli stessi a vivere separati;
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido e collocamento dei figli minori:
3. i minori RR EO e RR IK vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. nell'attuale dimora della famiglia sita in Tagliacozzo (AQ) alla via Lungo Imele n.
18:
-all'assegnazione della casa familiare:
2. l'abitazione coniugale sita in Tagliacozzo (AQ), via Lungo Imele n. 18. resterà assegnata alla Sig.ra
RR ove vivrà unitamente ai figli minori RR IK e EO:
-al diritto di visita paterno:
4. le modalità di visita dei minori, da parte del padre RR LI. potranno essere disposte secondo i periodi di seguito indicati e previo congruo preavviso:
a) il pomeriggio di ogni mercoledi. dalle ore 13.30 alle ore 21.00, avendo cura di riaccompagnare i minori a casa entro il predetto oraric presso l'abitazione della madre:
b) un fine settimana alternato, dalle ore 13.30 del sabato alle ore 21.00 della domenica, avendo cura a che i minori abbiano eseguito tutti i compiti di scuola assegnati e riaccompagnando gli stessi entro il predetto orario presso l'abitazione della madre:
5. le festività religiose. Natale e Pasqua, verranno concordate di volta in volta tra i coniugi nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli minori almeno due settimane prima della concessione e rispettivamente nella misura di una settimana e di tre giorni. In merito al Natale. i minori trascorrano. ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre e con la madre.
Quanto al giorno di Pasqua, ad anni alterni, i minori trascorreranno, con la madre o con il padre il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. dando comunque la precedenza alla volontà dei minori:
6. le vacanze estive verranno concordate di volta in volta tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno secondo le seguenti modalità: un periodo di 15 giorni alternati. In merito alle stesse, si chiede, sin da ora, l'autorizzazione all'espatrio con indicazione del giorno di partenza e di quello di rientro, previa concessione e consegna del passaporto al solo padre e non a nessun altro parente. allo stato nell'esclusivo possesso della ricorrente RR EL:
7. il padre potrà incontrare i figli minori in qualunque giorno della settimana, oltre al mercoledi. concordando di volta in volta le visite con la madre, compatibilmente con le esigenze delle minori: in ogni caso, i genitori useranno reciprocamente la massima elasticità, favorendo quanto più possibile l'intrattenimento del padre con i figli:
-al mantenimento dei figli minori:
8. RR LI, attualmente disoccupato, verserà alla sig.ra EL RR, a titolo di contributo af mantenimento dei figli minori EO e IK. la complessiva somma mensile di Euro 300.00
(trecento/00). da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario all'IBAN noto o ad altro che verrà comunicato per il mantenimento dei minori:
9. le spese straordinarie, sanitarie, scolastiche, universitarie, sportive e ricreative per la prole vengono ripartite ed affrontate da entrambi i genitori al 50% rimborsando, su semplice richiesta, il coniuge anticipatario delle predette spese: per quanto concerne le spese straordinarie, da sostenere solo previo consenso dell'altro coniuge, si rinvia, ad ogni effetto di legge al Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia del Tribunale di Avezzano;
del pari, in caso di rimborso da parte del Comune di residenza dell'importo sostenuto per l'acquisto dei libri, il coniuge destinatario dello stesso dovrà rimborsare all'altro coniuge quanto anticipato per tale voce di spesa:
10. l'assegno unico in favore dei figli minori, pari ad € 496,00 mensili e complessivi, attualmente percepito integralmente dalla Sig.ra RR EL, continuerà ad essere percepito dalla stessa;
-al mantenimento tra coniugi: 13. i coniugi, economicamente indipendenti. dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che.
ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Tagliacozzo (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al Numero 12, Parte II, Serie C, Anno
2024;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo