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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 138/2023 proposto avverso la sentenza n. 43/2023 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica (nel proc. n. 637/2016 R.G.), avente ad oggetto : recesso ex art. 1385 c.c da contratto di compravendita di veicolo
TRA
in ristrutturazione del debito ex art. 182 septies L.F. - p. Iva Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.IVA_1
Ripalimosani, rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado dall'avv. Pierluigi
Camarda - pec: Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso come da Controparte_1 CodiceFiscale_1 procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Adriano Iannacone – pec: Email_2
APPELLATO CONCLUSIONI : i procuratori delle parti hanno concluso come segue: avv. Camarda per l'appellante accogliere il presente appello e per gli effetti accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata n. 43/2023 emessa dal Tribunale civile di Isernia e, per l'ulteriore effetto, in totale riforma della medesima sentenza impugnata, accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda di per il mancato esperimento del Controparte_1 tentativo obbligatorio di media/conciliazione civile;
accogliere l'eccezione riconvenzionale di ritenzione della caparra confirmatoria di €
10.034,00 per inadempimento contrattuale dell'appellato e, per gli Controparte_1 effetti, rigettare totalmente tutte le motivazioni, conclusioni e domande del medesimo
CP_1 condannare la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio da distrarsi direttamente a favore dell'Avv. Pierluigi Camarda antistatario;
avv. per l'appellato CP_1 rigettare integralmente l'appello proposto e confermare la sentenza n. 43/2023 emessa dal Tribunale di Isernia, con vittoria di spese per i due gradi di giudizio con attribuzione allo scrivente avvocato che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 43 del 20/02/2023 il Tribunale di Isernia in composizione monocratica, in accoglimento della domanda proposta con citazione del 20/05/2016 da nei confronti della ha condannato la convenuta a Controparte_1 Parte_1 versare all'attore la somma di 20.068,00 euro, pari al doppio della caparra versata dallo in base al contratto concluso fra le parti il 16/10/2015 per l'acquisto di CP_1
2 un'autovettura, ponendo a carico della società il rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla controparte.
Avverso tale pronuncia, notificata il 13/03/2023, ha proposto appello la Parte_1
[... con citazione notificata il 12/04/2023, formulando cinque motivi di impugnazione e chiedendo la riforma della sentenza impugnata nei sensi richiamati in sede di conclusioni.
L'appellata ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile o improcedibile, o in subordine di rigettarlo nel merito, come sopra esposto.
All'esito dell'udienza monocratica di rimessione della causa in decisione, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata riservata al collegio con ordinanza del
20/02/2025.
2.-- In rito si premette che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la comparsa conclusionale dell'appellato è stata tempestivamente depositata in data 20/01/2025 (entro il termine perentorio di 30 gg. prima dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 19/02/2015, stabilito ai sensi dell'art. 352 c.p.c.).
Si rileva inoltre che l'appello rispetta i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342
c.p.c., contenendo l'indicazione delle parti della sentenza impugnata e l'esposizione delle ragioni della critica rivolta alle motivazioni di primo grado, potenzialmente idonee a confutare il fondamento della decisione mediante l'indicazione degli errori di fatto e di diritto attribuiti alla sentenza e delle modifiche richieste (Cass. 2016/n. 2814; Cass. sez.
III, sent. n. 12608 del 18/06/2015; Cass. 2017/n. 21566; Cass. sez. un. 2017/n. 27199
Ancora in via preliminare si esamina il quinto motivo di appello con cui la
[...] reitera l'eccezione sollevata in primo grado e non espressamente valutata dal Parte_1
3 tribunale, di improcedibilità della domanda per mancato valido esperimento della mediazione ex d.lgs. n.28/2010 e succ. modif.
La convenuta/appellante aveva inizialmente sostenuto la necessità del preventivo tentativo di conciliazione dinanzi alla Camera di commercio del luogo di residenza dell'acquirente, ai sensi dell'art. 10 del contratto di acquisto.
Il tribunale, non ritenuta tale previsione implicante condizione di procedibilità, con ordinanza emessa all'udienza dell'8/09/2017 ha tuttavia disposto l'esperimento della mediazione ex art. 5 quater del d.lgs. n. 28/2010.
Alla successiva udienza del 22/02/2018, il difensore della si è limitato a Parte_1 dare atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione, producendo i relativi verbali, e solo con le memorie conclusionali ha eccepito la mancata partecipazione personale dello
(o di suo procuratore munito di procura sostanziale) all'ultimo incontro di CP_1 mediazione, sostenendo che ciò comportasse il mancato esperimento della mediazione demandata dal giudice e l'improcedibilità della domanda ex art. 5 quater cit., comma 3.
La parte convenuta avrebbe tuttavia dovuto eccepire il ritenuto mancato esperimento del tentativo di mediazione in occasione dell'udienza del 22/02/2018, prima successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 6, fissata ai sensi dell'art. 5 quater, co.1-.
Come infatti chiarito da Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 11/08/2021, n. 22736, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza - ovvero, nel caso di mediazione delegata, non oltre la prima udienza successiva al termine assegnato per il suo esperimento-; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis,
4 atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2” (v. anche Cass. n. 25155 del 2020).
4.-- Il primo motivo di appello censura la decisione di primo grado per violazione dell'art. 1362 c.c. nell'interpretazione del contratto concluso dalle parti e delle clausole di cui alle condizioni generali di vendita.
Il primo giudice ha ritenuto legittimamente esercitato dallo il recesso dal CP_1 contratto di acquisto concluso dalle parti ai sensi dell'art. 1385 c.c., accogliendo la domanda di condanna della al pagamento del doppio della caparra, sul Parte_1 presupposto dell'inadempimento della convenuta per il mancato rispetto dei tempi di consegna dell'autovettura evincibili dal contratto e dalle condizioni generali di vendita.
La scrittura contrattuale del 16/10/2015 in atti consta della “proposta di acquisto” prestampata, compilata a mano quanto alla specificazione delle parti sottoscriventi, del tipo di auto da acquistare con i relativi accessori, del corrispettivo di € 46.370,00 (punto
A) e della caparra confirmatoria da versare dall'acquirente -per € 2.000,00 mediante bonifico bancario e per € 8.034,00 mediante cessione di altra auto in permuta entro 20 gg.- (punto C), mentre è in bianco la indicazione di cui punto B (data di presumibile consegna).
Sono inoltre allegate alla proposta e firmate dalle parti, anche con doppia sottoscrizione per le clausole vessatorie, le condizioni generali di vendita, fra cui l'art. 4 relativo alla messa a disposizione, consegna e ritiro della vettura, il quale prevede che:
-- 4.1: la consegna della vettura all'acquirente deve avvenire alla data presumibile ma non vincolante indicata in contratto, compatibilmente con i tempi di produzione e di spedizione
5 -- 4.2: rispetto alla data di consegna prevista, si stabilisce una tolleranza massima di ulteriori 45 gg.
-- 4.3: trascorsa infruttuosamente la tolleranza -e salvo che nelle more non sia pervenuta comunicazione di messa a disposizione della vettura-, l'acquirente può comunicare il proprio recesso con diritto al doppio della caparra versata
-- 4.5 - 4.8: entro 7 gg. dalla messa a disposizione dell'auto l'acquirente deve comunicare i documenti per l'immatricolazione e pagare il saldo del prezzo alla concessionaria, la quale in mancanza può recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta.
Come dedotto dall'appellante, dalle suddette previsioni contrattuali e condizioni generali, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non si desume alcuna previsione della data di consegna dell'auto (peraltro neppure indicata dalla sentenza appellata).
Non ha comunque fondamento la tesi sostenuta dall'attore/appellato, secondo cui il termine di consegna sarebbe di 90 gg. decorrenti dalla data del contratto, cui andrebbe aggiunta la tolleranza di 45 gg. (= 29/02/2016), con conseguente legittimità del proprio recesso per inadempimento della concessionaria comunicato a mezzo pec l'11/03/2016 e ribadito il 24/03/2016: il contratto non prevede infatti, come già esposto, alcuna data di consegna dalla quale possa farsi decorrere il termine di 45 gg. di tolleranza, mentre il riferimento ai 90 gg. dopo la stipula del contratto riguarda il diverso caso regolato dall'art. 3 delle condizioni generali, relativo al diritto di recesso esercitabile dall'acquirente (con diritto alla restituzione della sola caparra) in caso di consegna oltre
90 gg. dalla data del contratto ed ove il prezzo chiesto sia superiore del 6% rispetto al corrispettivo concordato.
6 Non si giunge a diversa conclusione in bae all'art. 61 del d.lgs. n. 206/2005 -codice del consumo -invocato dall'appellato, che richiama tale argomentazione non esaminata dal tribunale-, a norma del quale “1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto […]
3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze [fatta eccezione per il caso di rifiuto espresso di consegnare o di pattuizione di termine essenziale]. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni”.
Il consumatore non ha dunque in ogni caso il diritto, ove non sia stato pattuito un termine essenziale, alla immediata risoluzione del contratto per inadempimento dell'obbligazione di consegna, dovendo a tal fine prima adempiere all'onere di concedere al professionista un termine supplementare appropriato alle circostanze.
Nella specie, con le note a mezzo pec dell'11/03/2016 e del 24/03/2016 (ribadite dalle successive del 31/03/2016 e dell'11/04/2016 di riscontro alle missive della controparte del 29/03/2016 e dell'8/04/2016 con cui si comunicava la messa a disposizione dell'auto), lo ha unicamente comunicato alla l'immediata CP_1 Parte_1 intenzione di recedere dal contratto con richiesta di pagamento del doppio della caparra: non si sono dunque verificati i presupposti di cui all'art.61 del cod. consumo.
5. – Meritano accoglimento anche il secondo e terzo motivo di appello, con i quali si assume l'erroneità della valutazione delle prove testimoniali espletate.
7 La sentenza appellata (confermando che il ritardo nella consegna sarebbe rilevabile dal contratto) ha ritenuto che lo stesso ritardo fosse stato confermato dai testimoni di parte attrice ed . Pt_2 Tes_1
Ribadita la non evincibilità dalle pattuizioni contrattuali di alcun termine di consegna, tanto meno essenziale, dall'esame delle deposizioni in questione emerge che -in risposta al primo capitolo di prova- il primo teste ha dichiarato di avere accompagnato lo presso la concessionaria in occasione della conclusione del contratto, allorchè CP_1 sarebbe stato pattuito il termine di 90 gg. dalla stipula, mentre il secondo ha riferito genericamente che il venditore avrebbe parlato in sua presenza di consegna da effettuare
“prima di Natale 2015”; entrambi hanno inoltre riferito delle successive sollecitazioni dello delle assicurazioni della concessionaria quando erano trascorsi 5 mesi CP_1 dal contratto, nonché della messa a disposizione della vettura da parte della Parte_1
[... in epoca successiva al recesso dell'attore (e pertanto, secondo il tribunale, tardivamente ed inefficacemente).
Riguardo al citato primo capitolo di prova articolato dallo (relativo CP_1 all'assunzione da parte della venditrice dell'impegno a consegnare l'auto nel termine di
90 gg. dall'acquisto -benchè non previsto dal contratto-), il primo giudice ha omesso ogni considerazione dell'eccezione, sollevata dalla convenuta prima dell'ammissione e successivamente ribadita sino alla precisazione delle conclusioni, nonché reiterata con l'appello, dell'inammissibilità ex art. 2722 c.c. della prova testimoniale in merito a tale patto, che sarebbe stato aggiunto al contenuto del contratto contemporaneamente alla sua stipula.
La sentenza impugnata ha considerato maggiormente attendibili i menzionati testimoni rispetto a quelli addotti dalla convenuta ( , e ), che Tes_2 Tes_3 Tes_4
8 avrebbero reso testimonianze generiche e poco circostanziate, ed ha rilevato d'ufficio l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del (in quanto coniuge della legale Tes_3 rappresentante della e socio della stessa addetto alle vendite), e Parte_1 comunque la sua inattendibilità.
Come dedotto con l'appello, l'eventuale incapacità a testimoniare del non Tes_3 poteva essere rilevata d'ufficio dal tribunale, avendo la stessa carattere relativo (Cass. sez.
2 - n. 23896 del 23/11/2016; sez. 6 – 1, n. 10120 del 10/04/2019).
Se inoltre la valutazione di scarsa attendibilità può considerarsi condivisibile per lo stesso teste, non vi è invece motivo di estendere tale giudizio al ed alla , ex Tes_5 Tes_4 dipendenti della società convenuta, le cui deposizioni risultano precise e dettagliate, oltre che fra loro coerenti:
- in particolare, il primo ha riferito che lo veniva periodicamente informato CP_1 dello stato di avanzamento della produzione del veicolo, non trattandosi di auto standard, ma personalizzata, e che all'attore fu comunicata la messa a disposizione della vettura, che non potè essere immatricolata in quanto l'acquirente non aveva fornito la necessaria autocertificazione di residenza;
- analoghe dichiarazioni sono state rese dalla seconda teste, secondo la quale, inoltre, lo era solo in occasione dei suoi frequenti accessi in concessionaria (senza che CP_1 sul punto vi sia modo di ritenere maggiormente attendibili le contrarie dichiarazioni dei testi indicati dall'attore).
6.-- Il quarto motivo di appello concerne l'erroneità della pronuncia di inadempimento contrattuale della Parte_1
L'appellante aveva fatto presenti le ragioni (confermate dalle testimonianze citate) della mancata previsione di un termine preciso per la consegna della vettura
9 personalizzata ordinata dallo sottolineando la non eccessiva tempistica entro CP_1 la quale l'auto era stata messa a disposizione dell'acquirente:
- con pec del 29/03/2016 la società comunicava che il veicolo era in concessionaria invitando lo alla revoca del recesso, al pagamento del saldo ed alla CP_1 trasmissione dei documenti per l'immatricolazione, nonché al ritiro dell'auto; v. inoltre, a seguito del rifiuto della parte attrice del 31/03/2016;
- la pec dell'8/04/2016 richiamava il diritto della al recesso con Parte_1 ritenzione della caparra, ai sensi dell'art.
4.8 delle condizioni generali di vendita (v. paragrafo 4 che precede), pur invitando nuovamente lo all'adempimento entro CP_1
3 gg., ottenendone l'ultimo rifiuto dell'11/04/2016.
La condotta della parte appellante non può pertanto definirsi inadempiente, il tribunale essendo giunto alla relativa conclusione sulla base dell'erronea convinzione del mancato rispetto da parte della venditrice di un termine di consegna in realtà non pattuito, nonché sull'altrettanto non condivisibile tesi della tardività della messa del bene a disposizione dello da parte della società concessionaria, in quanto avvenuta 18 gg. dopo la CP_1 comunicazione del recesso dell'attore (recesso del quale tuttavia non ricorrevano i presupposti).
Deve essere di conseguenza revocata la pronuncia di accoglimento della domanda dello e di condanna della alla restituzione allo stesso del CP_1 Parte_1 doppio della caparra ricevuta.
Ne deriva ulteriormente, stante l'inadempimento dell'acquirente, l'accoglimento dell'eccezione in via riconvenzionale del proprio diritto di ritenzione della caparra ricevuta, proposta dalla in prime cure e reiterata con l'appello. Parte_1
7.-- Le spese del doppio grado di giudizio sono a carico dell'appellato Controparte_1
10 integralmente soccombente, e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
n. 147/2022, in base allo scaglione corrispondente al valore della controversia, parametri medi per fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e conclusionale.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il
12/04/2023 dalla ristrutturazione del debito ex art. 182 septies l.fall., Controparte_2 in persona del l.r.p.t., nei confronti di avverso la sentenza n. 43/2023 Controparte_1 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata:
a) revoca la condanna della a versare ad la somma di Parte_1 Controparte_1
20.068,00 euro, pari al doppio della caparra confirmatoria da questi corrisposta in forza del contratto concluso dalle parti il 16/10/2015;
b) dichiara il diritto della a trattenere l'importo di 10.034,00 ricevuto a Parte_1 titolo di caparra confirmatoria;
2) condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in 5.077,00 euro per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, e per il presente appello in 382,50 euro per esborsi ed in 5.809,00 euro compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, importi tutti da versare all'avv. Pierluigi Camarda, antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
dr. Maria Grazia d'Errico- presidente est. 11 12