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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13730 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LE ES ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 60663 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, trattenuto in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
Parte 1 Parte 2 edin persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
elettivamente domiciliata in Via dell'Amba Aradam 24, presso e nello studio dell'Avv. Cristiano
Colonnelli che la rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE -
E
CP_1 in persona del Sindaco pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Aurora
AN TZ elettivamente domiciliata in CP 1 presso gli uffici dell'Avvocatura comunale in via del Tempio di Giove n. 21, per procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni;
alCONCLUSIONI: per parte attrice: "accertare e dichiarare il diritto della Parte 1
risarcimento del danno per la rimozione dell'impianto sito in Via Silicella, identificato nella NBD
(Nuova Banca Dati) di CP 1 Capitale al n. 0014/BG730/P, Via Silicella, CP 1 2) per l'effetto
CP 1 al risarcimento del danno, in favore della Parte 1 nella misura dicondannare
€ 16.460,00 (di cui € 13.654,00 per mancato guadagno ed € 2.806,00 per danno emergente), ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare [...] CP 1 al pagamento del risarcimento del danno nella misura di € 16.460,00, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
Per parte convenuta: "respingere la domanda attorea in quanto parzialmente inammissibile e del tutto infondata, in fatto e in diritto e comunque non provata"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte 1 ha convenuto in giudizio CP 1
al fine di ottenere la condanna dell'Amministrazione comunale al risarcimento del danno per l'illegittima rimozione dell'impianto pubblicitario sito in Via Silicella, identificato nella NBD (Nuova
al n. 0014/BG730/P, nella misura di € 16.460,00 (di cui € 13.654,00Banca Dati) di CP 1
per mancato guadagno ed € 2.806,00 per danno emergente).
Esponeva nella premessa che: con lettera datata 27.12.2013 prot. 93608 (offerta in comunicazione come documento n. 1) comunicava alla Parte 1 di avere provveduto in data CP 1
19.11.2013, alla rimozione dell'impianto pubblicitario sito in Via Silicella angolo Via Fosso di Santa
Maura; che con sentenza n. 21049/2018 del Giudice di Pace di CP 1 in data 28.8.2018, annullava
-
la determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 92180001786 con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 1.577,84, in relazione alla presunta violazione relativa all'impianto pubblicitario;
che ha sempre locato a terzi gli spazi pubblicitari inseriti nell'impianto rimosso (costituiti da pannelli di dimensioni 1,25 x 0,50) e, in particolare, per l'impianto come quello di specie, al momento della rimozione ricavava l'importo di € 5.647,91 annui, oltre iva;
che provvedeva a riposizionare
-
l'impianto in data 15.4.2016, come comunicato con lettera datata 22.4.2016, sostenendone il relativo costo per il rifacimento e per il ricollocamento dell'impianto, nella misura di € 2.806,00, come risulta dalla fatt. n. 11 dell'11.11.2015 emessa dalla C. I. P. B. Parte 3 che il mancato guadagno subito ammonta in circa € 13.654,00, considerando due anni e cinque mesi (dal
19.11.2013 al 15.4.2016);
Si costituiva CP_1 eccependo la legittimità del comportamento tenuto dagli Uffici Comunali
i quali avevano provveduto alla rimozione dell'impianto pubblicitario in quanto collocato in violazione alle disposizioni di cui all'art. 23 del CdS;
la legittimità della rimozione anche per gli impianti riconducibili alla c.d. procedura di riordino di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008
sottoposti alle prescrizioni dell'art. 23, comma 13 quater del Codice della Strada.
1 La domanda di condanna dell'Amministrazione proposta dalla Parte 1 va qualificata quale azione di risarcimento danni per responsabilità della Pubblica Amministrazione da illegittimo provvedimento che, secondo il tradizionale orientamento, rientrerebbe nell'ambito di operatività della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. (Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4337;
T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III^, sentenza n. 11808/2014); secondo un indirizzo minoritario, dovrebbe,
invece, essere concepita quale responsabilità da inadempimento da contatto sociale qualificato (Cons.
Stato, VI, 4 luglio 2012, n. 3897; Consiglio di Stato, sez. VI, 30/12/2014, n. 6421); secondo, infine,
altre pronunce, costituirebbe una responsabilità sui generis, e, pertanto, non interamente riconducibile al paradigma della responsabilità civilistica né extracontrattuale, né contrattuale (Consiglio di Stato,
sez. VI, 14/03/2005, n. 1047; Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5611).
Tuttavia, qualunque sia l'orientamento applicabile vale evidenziare come la stessa giurisprudenza riconosce univocamente in capo al danneggiato un onere non soltanto di allegazione ma anche e soprattutto probatorio circa l'esatta quantificazione del danno invocato. Infatti, secondo quanto stabilito anche di recente dalla Corte di Cassazione, "ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento" (Cassazione civile, sez. VI,
05/12/2017, n. 28995), ed inoltre, "in tema di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale,
incombe al danneggiato l'onere di provare il danno del quale domanda il risarcimento;
tale prova costituisce il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo"
(Cassazione Civile n.7093/2001).
Secondo la prospettazione della società attrice il danno subito deriva dall'illegittima rimozione dell'impianto nonostante l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. sentenza n. 21049/2018 del
Giudice di Pace di CP 1 in data 28.8.2018 che annullava la determinazione dirigenziale ingiuntiva n. Come documentato da CP 1 l'impianto veniva sanzionato in data 5.06.2013 per la violazione dell'art. 23, commi 6, 11 e 13 quater C.d.S. 2 poiché "interno rotatoria, area verde, suolo pubblico in vista strada".
Con la Determina Dirigenziale n. 3018/11 l'Amministrazione ha disposto per tutti gli impianti pubblicitari presenti nella Banca Dati di CP 1 l'obbligo del rispetto del Codice della Strada
e del suo Regolamento attuativo, come richiamato dall'art. 4 comma 4 del Regolamento della
Pubblicità (D.C.C. 37/2009), considerando, quindi, come "sospesi" gli impianti la cui collocazione integra un "motivo ostativo" alla permanenza ai sensi dell'art. 23, comma 13 quater del C.d.S.
A seguito dell'accertamento dell'illecito dell'impianto in difformità dell'art. 23 del C.d.S., l' CP 2
[...] con nota n. pro. QH/93608/20E comunicava l'avvio del procedimento di rimozione degli impianti, compreso quello per il 19.11.2013 ex art. 23, comma 13 quater C.d.S. ed invitava la Società
alla rimozione spontanea dello stesso, specificando che "in caso di mancata rimozione, i numeri identificativi indicati sarebbero stati dichiarati decaduti in applicazione dell'art.
7.comma 3 del
Regolamento di Pubblicità".
Come è noto, la citata norma è stata introdotta dall'art.30 legge n.472/99, che ha profondamente innovato il testo dell'originario comma 13, il quale prevedeva la sanzione amministrativa,
espressamente definita accessoria a quella pecuniaria, della rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo o non rispondente alle caratteristiche stabilite dal codice della strada e dal suo regolamento.
In particolare, l'amministrazione comunale ben può valutare negativamente la presenza degli impianti pubblicitari sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale, in applicazione della previsione dell'art.23, comma 13 quater, del codice della strada.
La nuova disposizione non costituisce una sanzione amministrativa volta alla restitutio in integrum;
essa introduce una forma di autotutela amministrativa del potere di regolamentazione della circolazione stradale, in funzione della sua sicurezza così disponendo: "Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario". Nel caso in esame, la sentenza del Giudice di Pace di CP 1 n. 21049/2018
ha rilevato l'autorizzazione dell'impianto pubblicitario in quanto inserito nella Nuova Banca Dati di
CP 1 apitale al n. 0014/BG730/P e "la permanenza temporanea sul suolo capitolino, sino all'entrata in vigore del piano regolatore, di tutti gli impianti, salvo rimozione in caso di pericolo per la circolazione". La pronuncia citata ha interessato, con tutta evidenza, solo il procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della sanzione, senza entrare nel merito sulla pericolosità
dell'impianto pubblicitario collocato su spartitraffico che ha portato all'effettiva rimozione, come emerso dalla documentazione di CP 1
Alla luce di tutta la documentazione esaminata e delle considerazioni svolte alcun _comportamento
illegittimo è stato posto in essere dall'Amministrazione come dedotto dalla società attrice;
ciò si rinviene alla luce di tutti gli elementi acquisiti ed alla ricostruzione della vicenda sull'impianto pubblicitario in esame, sicché alcun danno va risarcito a parte attrice, posto che ai fini del risarcimento del danno, la sussistenza dell'illecito e quindi la qualificazione del danno come ingiusto presuppone che l'attività da cui si afferma derivino i pregiudizi sofferti sia contra ius e, quindi, posta in essere in violazione di norme giuridiche.
2 - Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da DM 55/2014 per le fasi effettivamente svolte, prendendo come parametro di riferimento il valore della causa controversia nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
1) Rigetta le domande;
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle 2) Condanna Parte 1
spese di lite in favore di CP 1 che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 7.10.2025
IL GIUDICE
LE ES 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
92180001786 con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 1.577,84.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LE ES ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 60663 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, trattenuto in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
Parte 1 Parte 2 edin persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
elettivamente domiciliata in Via dell'Amba Aradam 24, presso e nello studio dell'Avv. Cristiano
Colonnelli che la rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE -
E
CP_1 in persona del Sindaco pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Aurora
AN TZ elettivamente domiciliata in CP 1 presso gli uffici dell'Avvocatura comunale in via del Tempio di Giove n. 21, per procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni;
alCONCLUSIONI: per parte attrice: "accertare e dichiarare il diritto della Parte 1
risarcimento del danno per la rimozione dell'impianto sito in Via Silicella, identificato nella NBD
(Nuova Banca Dati) di CP 1 Capitale al n. 0014/BG730/P, Via Silicella, CP 1 2) per l'effetto
CP 1 al risarcimento del danno, in favore della Parte 1 nella misura dicondannare
€ 16.460,00 (di cui € 13.654,00 per mancato guadagno ed € 2.806,00 per danno emergente), ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare [...] CP 1 al pagamento del risarcimento del danno nella misura di € 16.460,00, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
Per parte convenuta: "respingere la domanda attorea in quanto parzialmente inammissibile e del tutto infondata, in fatto e in diritto e comunque non provata"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte 1 ha convenuto in giudizio CP 1
al fine di ottenere la condanna dell'Amministrazione comunale al risarcimento del danno per l'illegittima rimozione dell'impianto pubblicitario sito in Via Silicella, identificato nella NBD (Nuova
al n. 0014/BG730/P, nella misura di € 16.460,00 (di cui € 13.654,00Banca Dati) di CP 1
per mancato guadagno ed € 2.806,00 per danno emergente).
Esponeva nella premessa che: con lettera datata 27.12.2013 prot. 93608 (offerta in comunicazione come documento n. 1) comunicava alla Parte 1 di avere provveduto in data CP 1
19.11.2013, alla rimozione dell'impianto pubblicitario sito in Via Silicella angolo Via Fosso di Santa
Maura; che con sentenza n. 21049/2018 del Giudice di Pace di CP 1 in data 28.8.2018, annullava
-
la determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 92180001786 con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 1.577,84, in relazione alla presunta violazione relativa all'impianto pubblicitario;
che ha sempre locato a terzi gli spazi pubblicitari inseriti nell'impianto rimosso (costituiti da pannelli di dimensioni 1,25 x 0,50) e, in particolare, per l'impianto come quello di specie, al momento della rimozione ricavava l'importo di € 5.647,91 annui, oltre iva;
che provvedeva a riposizionare
-
l'impianto in data 15.4.2016, come comunicato con lettera datata 22.4.2016, sostenendone il relativo costo per il rifacimento e per il ricollocamento dell'impianto, nella misura di € 2.806,00, come risulta dalla fatt. n. 11 dell'11.11.2015 emessa dalla C. I. P. B. Parte 3 che il mancato guadagno subito ammonta in circa € 13.654,00, considerando due anni e cinque mesi (dal
19.11.2013 al 15.4.2016);
Si costituiva CP_1 eccependo la legittimità del comportamento tenuto dagli Uffici Comunali
i quali avevano provveduto alla rimozione dell'impianto pubblicitario in quanto collocato in violazione alle disposizioni di cui all'art. 23 del CdS;
la legittimità della rimozione anche per gli impianti riconducibili alla c.d. procedura di riordino di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008
sottoposti alle prescrizioni dell'art. 23, comma 13 quater del Codice della Strada.
1 La domanda di condanna dell'Amministrazione proposta dalla Parte 1 va qualificata quale azione di risarcimento danni per responsabilità della Pubblica Amministrazione da illegittimo provvedimento che, secondo il tradizionale orientamento, rientrerebbe nell'ambito di operatività della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. (Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4337;
T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III^, sentenza n. 11808/2014); secondo un indirizzo minoritario, dovrebbe,
invece, essere concepita quale responsabilità da inadempimento da contatto sociale qualificato (Cons.
Stato, VI, 4 luglio 2012, n. 3897; Consiglio di Stato, sez. VI, 30/12/2014, n. 6421); secondo, infine,
altre pronunce, costituirebbe una responsabilità sui generis, e, pertanto, non interamente riconducibile al paradigma della responsabilità civilistica né extracontrattuale, né contrattuale (Consiglio di Stato,
sez. VI, 14/03/2005, n. 1047; Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5611).
Tuttavia, qualunque sia l'orientamento applicabile vale evidenziare come la stessa giurisprudenza riconosce univocamente in capo al danneggiato un onere non soltanto di allegazione ma anche e soprattutto probatorio circa l'esatta quantificazione del danno invocato. Infatti, secondo quanto stabilito anche di recente dalla Corte di Cassazione, "ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento" (Cassazione civile, sez. VI,
05/12/2017, n. 28995), ed inoltre, "in tema di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale,
incombe al danneggiato l'onere di provare il danno del quale domanda il risarcimento;
tale prova costituisce il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo"
(Cassazione Civile n.7093/2001).
Secondo la prospettazione della società attrice il danno subito deriva dall'illegittima rimozione dell'impianto nonostante l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. sentenza n. 21049/2018 del
Giudice di Pace di CP 1 in data 28.8.2018 che annullava la determinazione dirigenziale ingiuntiva n. Come documentato da CP 1 l'impianto veniva sanzionato in data 5.06.2013 per la violazione dell'art. 23, commi 6, 11 e 13 quater C.d.S. 2 poiché "interno rotatoria, area verde, suolo pubblico in vista strada".
Con la Determina Dirigenziale n. 3018/11 l'Amministrazione ha disposto per tutti gli impianti pubblicitari presenti nella Banca Dati di CP 1 l'obbligo del rispetto del Codice della Strada
e del suo Regolamento attuativo, come richiamato dall'art. 4 comma 4 del Regolamento della
Pubblicità (D.C.C. 37/2009), considerando, quindi, come "sospesi" gli impianti la cui collocazione integra un "motivo ostativo" alla permanenza ai sensi dell'art. 23, comma 13 quater del C.d.S.
A seguito dell'accertamento dell'illecito dell'impianto in difformità dell'art. 23 del C.d.S., l' CP 2
[...] con nota n. pro. QH/93608/20E comunicava l'avvio del procedimento di rimozione degli impianti, compreso quello per il 19.11.2013 ex art. 23, comma 13 quater C.d.S. ed invitava la Società
alla rimozione spontanea dello stesso, specificando che "in caso di mancata rimozione, i numeri identificativi indicati sarebbero stati dichiarati decaduti in applicazione dell'art.
7.comma 3 del
Regolamento di Pubblicità".
Come è noto, la citata norma è stata introdotta dall'art.30 legge n.472/99, che ha profondamente innovato il testo dell'originario comma 13, il quale prevedeva la sanzione amministrativa,
espressamente definita accessoria a quella pecuniaria, della rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo o non rispondente alle caratteristiche stabilite dal codice della strada e dal suo regolamento.
In particolare, l'amministrazione comunale ben può valutare negativamente la presenza degli impianti pubblicitari sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale, in applicazione della previsione dell'art.23, comma 13 quater, del codice della strada.
La nuova disposizione non costituisce una sanzione amministrativa volta alla restitutio in integrum;
essa introduce una forma di autotutela amministrativa del potere di regolamentazione della circolazione stradale, in funzione della sua sicurezza così disponendo: "Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario". Nel caso in esame, la sentenza del Giudice di Pace di CP 1 n. 21049/2018
ha rilevato l'autorizzazione dell'impianto pubblicitario in quanto inserito nella Nuova Banca Dati di
CP 1 apitale al n. 0014/BG730/P e "la permanenza temporanea sul suolo capitolino, sino all'entrata in vigore del piano regolatore, di tutti gli impianti, salvo rimozione in caso di pericolo per la circolazione". La pronuncia citata ha interessato, con tutta evidenza, solo il procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della sanzione, senza entrare nel merito sulla pericolosità
dell'impianto pubblicitario collocato su spartitraffico che ha portato all'effettiva rimozione, come emerso dalla documentazione di CP 1
Alla luce di tutta la documentazione esaminata e delle considerazioni svolte alcun _comportamento
illegittimo è stato posto in essere dall'Amministrazione come dedotto dalla società attrice;
ciò si rinviene alla luce di tutti gli elementi acquisiti ed alla ricostruzione della vicenda sull'impianto pubblicitario in esame, sicché alcun danno va risarcito a parte attrice, posto che ai fini del risarcimento del danno, la sussistenza dell'illecito e quindi la qualificazione del danno come ingiusto presuppone che l'attività da cui si afferma derivino i pregiudizi sofferti sia contra ius e, quindi, posta in essere in violazione di norme giuridiche.
2 - Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da DM 55/2014 per le fasi effettivamente svolte, prendendo come parametro di riferimento il valore della causa controversia nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
1) Rigetta le domande;
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle 2) Condanna Parte 1
spese di lite in favore di CP 1 che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 7.10.2025
IL GIUDICE
LE ES 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
92180001786 con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 1.577,84.