Sentenza 3 dicembre 2002
Massime • 1
La "buona condotta" richiesta dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988 n.327 ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione , al pari di quella richiesta dall'art. 179 cod. pen. ai fini della normale riabilitazione da condanna penale, non consiste soltanto nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato ma postula l'instaurazione ed il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto (senza la previsione di alcun genere di sanzione giuridica) da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della riabilitazione motivato dal fatto che il richiedente, già recidivo specifico, era incorso nella violazione dell'art. 116, comma 13, del Codice della strada, essendosi posto alla guida di un autoveicolo senza essere munito della prescritta patente).
Commentari • 3
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Di seguito una breve disamina relativa alle condizioni per ottenere la riabilitazione penale. Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “Procedimento ed esecuzione penale” di Cristina Marzagalli L'istituto della riabilitazione L'istituto della riabilitazione, previsto dall'art. 178 del codice penale, consiste in una procedura che consente a chi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato o con decreto di condanna non opposto di chiedere e ottenere, se in possesso dei requisiti, la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario, e, di conseguenza, l'estinzione degli stessi. La riabilitazione permette alla persona che abbia subito una condanna, e che abbia manifestato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2002, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 03/12/2002
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 03703
Dott. SIOTTO MARIA C. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 001723/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) REGA CASTRESE N. 20/06/1958;
avverso SENTENZA del 08/11/2001 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza la corte d'appello di Napoli respinse la richiesta di riabilitazione da misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza avanzata da Rega Castrese per ritenuta carenza del requisito della buona condotta successivamente alla cessazione della misura anzidetta, essendo risultato che il Rega, il giorno 3 luglio 2000, era incorso nella violazione dell'art. 116, comma 13, del Codice della strada;
episodio, questo, da considerarsi, ad avviso della corte - avuto anche riguardo "ai ripetuti precedenti specifici riportati nel certificato penale" - come indicativo di una persistente propensione del soggetto a porre in essere comportamenti contrari alla legge;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a propria firma, il Rega, il quale ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sull'assunto, in sintesi, che la corte di merito, nell'attribuire rilevanza ostativa unicamente all'avvenuta contestazione di una contravvenzione depenalizzata, senza neppure prendere in considerazione l'eventuale esito positivo della proposta opposizione al Prefetto, sarebbe venuto meno all'obbligo di porre a sostegno del diniego della riabilitazione fatti precisi e concreti, dotati di adeguata significanza, la cui dimostrazione avrebbe richiesto una penetrante analisi, nella specie totalmente mancata;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la "buona condotta" richiesta dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327 ai fini della riabilitazione da misure di prevenzione, al pari di quella richiesta dall'art. 179 c.p. ai fini della normale riabilitazione da condanna penale, non consiste soltanto nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, ma postula l'instaurazione ed il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto (senza la previsione di alcun genere di sanzione giuridica) da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale (ved. in proposito, fra le altre, Cass. 1^, 15 aprile - 14 maggio 1991 n. 1765, Rosa, e Cass. 1^, 14 ottobre - 18 novembre 1993 n. 4158, PM in proc. Pretta, le quali hanno riconosciuto legittima l'esclusione del requisito in questione in casi nei quali ai richiedenti si addebitava soltanto l'abituale frequentazione di pregiudicati o tossicodipendenti, nei luoghi nel quali costoro erano soliti riunirsi);
- che, d'altra parte, pur con le puntualizzazioni ora illustrate, la nozione di "buona condotta" presenta, per sua natura, nell'applicazione ai singoli casi, ampi margini di discrezionalità, con correlativa riduzione degli spazi, già normalmente assai ristretti, entro i quali, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), può esercitarsi il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito;
- che, pertanto, l'avere, nel caso di specie, la corte d'appello attribuito all'infrazione amministrativa contestata al ricorrente carattere di ostatività al riconoscimento del requisito della buona condotta non presta il fianco alle censure che si è inteso proporre in sede di legittimità, specie considerando che la medesima corte si è preoccupata di porre in luce come detta infrazione fosse dello stesso genere di altre analoghe (all'epoca costituenti reato), poste ripetutamente in essere, nel passato, dal Rega;
ne' potendo assumere in contrario rilevanza la mancata valutazione dei possibili esiti dell'opposizione asseritamente proposta dall'interessato davanti al Prefetto avverso il verbale di contestazione, non risultando essere stata rappresentata al giudice di merito alcuna particolare circostanza di fatto dalla quale lo stesso giudice dovesse trarre la conclusione di un ragionevolmente prevedibile accoglimento di detta opposizione;
e ciò anche alla luce di quanto più volte affermato da questa Corte secondo cui anche la pendenza di procedimenti penali non ancora definiti con sentenza di condanna - ed a maggior ragione, quindi, quella di procedimenti amministrativi nei quali sia ancora pendente l'opposizione - ben può essere autonomamente valutata dal giudice della riabilitazione come indice negativo della buona condotta (ved., in proposito, fra le altre, Cass. 1^, 7 febbraio - 12 marzo 1996 n. 820, Marchese, m. 204016);
- che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine alle spese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003