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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/07/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 35/2020 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di conIGlio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott. Gianfranco Placentino ConIGliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 35/2020 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 372/2019 del
Tribunale di Larino, resa il 31/10/2019 e depositata in pari data, nella causa n. 595/2012 R.G.A.C., avente per oggetto: “Altri contratti d'opera”;
T R A
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), ivi residente a[...] ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Campobasso alla Roma n. 48 presso lo studio dell'Avv. Federico Liberatore e
Pasqualino Iannacci, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura stesa in calce all'atto di appello del 21/01/2020;
APPELLANTE –
C O N T R O
, nata a [...] il dì 07/08/1946 (C.F.: , CP_1 Parte_2 C.F._2
ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliata in Termoli alla Piazza Bega n. 28 presso lo studio dell'Avv. Antonio D'Ettorre, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 27/04/2020;
- APPELLATA –
causa n. 35/2020 R.G. 1 , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_3
), residente in [...] ed elettivamente domiciliata in C.F._3
Campobasso alla Via Mazzini n. 107 presso lo studio dell'Avv. Claudio Neri, rappresenta e difesa dell'Avv. Alessandra Allegritti e dall'Avv. Cristina Speranza del foro di Roma in virtù di procura stesa in calce alla memoria di costituzione del 24/04/2020;
- APPELLATA –
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), ivi residente a[...] e con domicilio digitale eletto presso la C.F._4 posta elettronica certificata dell'Avv. Laura Carfagnini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 18/05/2020;
- APPELLATO –
- in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 [...]
(P.IVA: ), corrente in Termoli (CB) alla Via Giulio Pastore n. 4 ed ivi CP_4 P.IVA_1 elettivamente domiciliata al Corso Nazionale n. 75 presso lo studio dell'Avv. Simone Coscia, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del
20/04/2020;
- APPELLATA –
- in persona del legale rappresenta pro tempore, corrente in Sulmona alla Strada CP_5
statale 17 Km. 94,700 Z.I., non costituita;
- APPELLATA –
Conclusioni: all'udienza del dì 05/02/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta, che qui si abbiano per brevità riportate, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, poiché non si è provveduto in precedenza, deve essere dichiarata la contumacia della non costituita al cui difensore di prime cure è stato regolarmente notificato, con il CP_5
rispetto dei termini di comparizione, l'atto introduttivo del gravame.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Con ordinanza del 10/02/2021, a istanza dell'appellante e nel contraddittorio delle parti antagoniste, questa Corte ha stabilito, testualmente, che:
“pur nei limiti della sommaria delibazione che contrassegna la presente fase cautelare, emergono elementi che lasciano ritenere, allo stato, ricorrente il fumus di fondatezza dell'appello causa n. 35/2020 R.G. 2 proposto dallo , specialmente sotto il profilo della dedotta responsabilità della stessa Pt_1 attrice in primo grado, odierna AT, , nella causazione dell'incendio oggetto di Parte_3
causa;
valutato che l'istanza di inibitoria si palesa fondata anche in relazione al requisito del periculum in mora, avendo l'istante adeguatamente comprovato che l'attività edile già svolta è cessata nel corso del giudizio e che attualmente è pensionato, con conseguente impossibilità concreta di corrispondere la non eIGua somma, oggetto del capo condannatorio della sentenza AT;
considerato che la causa è matura per la decisione e che pertanto va rinviata per la precisazione delle conclusioni;
P.Q.M.
- In accoglimento dell'istanza di inibitoria, dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza richiamata in premessa;
- Rinvia la causa all'udienza collegiale del 14 dicembre 2022, ore 10.00 e ss., che destina alla precisazione delle conclusioni”.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione, avanzata dal professionista appellato,
d'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, come insegnato in più riprese dalla Corte Suprema, l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza AT, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. VI Civile – 1, 29/01/2020 n.
1935; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535 - Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020,
n.13293 ).
Orbene, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha dettagliatamente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in plurimi distinti mezzi, e il rimedio alternativo prospettato senza ricorrere all'utilizzo di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza, peraltro non richiesto.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che, all'esito della procedura ex art. 696 bis c.p.c. n. 667/2011 (c.t.u. Ing. Parte_4
, questa causa concerne la domanda, avanzata dall'attrice dinanzi al
[...] Parte_3
causa n. 35/2020 R.G. 3 Tribunale civile di Larino, tesa a ottenere dalla convenuta il risarcimento dei danni, Parte_5 quantificati in €. 43.800/00 o nella diversa somma da accertare in corso di causa, subiti in seguito a un incendio, verificatosi il 17/03/2011, nell'immobile di sua proprietà, sito in Larino e facente parte del fabbricato di Via Leone n. 25.
L'attrice ha precisato che tale incendio aveva avuto origine dal surriscaldamento della canna fumaria non coibentata, che era stata posizionata (dall'impresa incaricata) dalla convenuta nei suoi Pt_5
locali, siti al piano terra del predetto immobile, che attraversava il sovrastante vano camino di proprietà dell'attrice.
Costituitasi la convenuta , che instava per il rigetto del libello e, preliminarmente, per Parte_5
la chiamata in causa, che è stata effettivamente disposta, di:
(1) (produttrice della canna fumaria), che eccepiva la propria carenza di CP_5
legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda;
(2) (ditta venditrice della canna fumaria), che eccepiva Controparte_3
la prescrizione di ogni azione nei suoi confronti e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda;
(3) installatrice della canna fumaria all'interno della proprietà della Controparte_6
convenuta , che chiedeva il rigetto della domanda;
Parte_5
(4) ARCH. , direttore dei lavori, che chiedeva l'estromissione del giudizio CP_2
e il rigetto della domanda.
Espletata la prova dichiarativa e la disposta consulenza officiosa per il tramite dell'Ing.
[...]
con la gravata sentenza n. 372/2019, la causa è stata così testualmente decisa dal primo Persona_1
giudice, sostanzialmente alla stregua delle risultanze degli accertamenti condotti dai tecnici incaricati sia in sede di A.T.P., sia nella seguente causa di merito:
in accoglimento della domanda, condanna le parti convenute costituite, e Parte_5
in solido fra loro, al pagamento in favore della parte attrice della somma di Controparte_6
euro 17.500/00 + iva per il ripristino dello stato dei luoghi oltre ad €. 1.500/00, a titolo di risarcimento danno, oltre interessi di legge dalla sentenza;
condanna altresì al rimborso in favore della parte attrice delle spese e Parte_5 competenze liquidate in favore del CTU dell'ATP rg 667/2011, pari a € 2.257/89;
condanna, infine, le parti convenute costituite, e Parte_5 Controparte_6
in solido fra loro al pagamento in favore della parte attrice delle spese e competenze del CTU, che si liquidano in € 45,00 per spese di €. 1.300/00 per competenze oltre accessori di legge se dovuti, oltre alle spese e competenze di lite del presente giudizio pari ad €458,00 per spese ed 2.500,00 per competenze oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite tra le altre parti.”
causa n. 35/2020 R.G. 4 Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, l'appellante
[...]
, già titolare della omonima ditta cessata, ha proposto gravame intermedio, riponendo in CP_6
sostanza le conclusioni di prime cure e così domandando testualmente:
In via istruttoria
Nominare altro consulente tecnico che vada ad accertare la percentuale di responsabilità da attribuire alle eventuali concause dell'evento verificatosi il 17/3/2011 nonché la effettiva entità dei danni subiti dalla e in particolare dei lavori indicati alle voci n.2 e 3 del computo metrico Pt_3
prodotto dall'Ing. in sede di ATP, e richiamato dal CTU. Pt_4
Nel merito
1)-Rigettare la domanda proposta da e da;
Parte_3 Parte_5
2)-In via del tutto subordinata, contenere la domanda di e nella Parte_3 Parte_5
somma effettivamente dovuta;
3)-Condannare chi di dovere al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
affidandosi a quattro motivi di gravame con insegna.
Tutti gli appellati, con eccezione della si sono costituiti in giudizio e hanno instato CP_5
per il rigetto del proposto appello, a eccezione di , che ha invece domandato la Parte_5
riforma della gravata sentenza e, in via incidentale, la riforma del capo della compensazione delle spese di lite di prime cure, ritenuto a sé sfavorevole.
PRIMO MEZZO
Con questo mezzo, l'appellante , che ha installato la canna fumaria in questione CP_6 all'interno della proprietà dell'AT , già convenuta in primo grado, ha dedotto il Parte_5 manifesto errore in cui è incorsa la gravata sentenza per avere ritenuto “tout court” l'appellante responsabile, peraltro in solido con la predetta AT , della causazione Parte_5 dell'evento dannoso (incendio) per cui è giudizio senza peraltro per nulla valutare le risultanze della complessa prova orale espletata.
A sostegno del mezzo, in particolare, l'appellante ha precisato che la espletata prova Pt_1
dichiarativa ha consentito di accertare:
certamente la circostanza per cui il predetto appellante , che era appunto all'epoca Pt_1 titolare dell'omonima impresa edile, nell'anno 2007, era stato incaricato dall'AT , Pt_5
proprietaria dell'appartamento posto al piano terra del fabbricato in Larino alla Via Leone n.25, di ristrutturare la sua abitazione e che l'incarico per la direzione dei lavori era stato conferito all'arch. ; CP_2
pacificamente che, durante l'esecuzione delle opere di ristrutturazione, è stato chiesto alla ditta di costruzioni edili, oggi appellante, di provvedere alla installazione di un camino, la cui causa n. 35/2020 R.G. 5 canna fumaria, per raggiungere l'esterno del fabbricato, doveva necessariamente passare all'interno del vano camino, già esistente nell'immobile di proprietà dell'altra AT Pt_3
(già attrice in prime cure), che era posto al piano superiore;
l'AT , già appunto convenuta principale (abitazione al piano inferiore), Parte_5
e l'odierno appellante hanno sempre sostenuto che l'altra AT (abitazione al Pt_1 Pt_3
piano superiore), dapprima aveva acconsentito ai lavori, consistenti appunto nel passaggio della canna fumaria, da installare nell'abitazione dell'AT , attraverso il vano adibito a Pt_5
camino della abitazione di sua proprietà ma che, successivamente e nel corso delle opere, costei era tornata sulla sua decisione, impedendo, senza alcun motivo evidente, all'impresa di Pt_1
continuare ad accedere alla sua abitazione e, quindi, nel concreto ha impedito di ultimare i lavori e quindi di procedere all'isolamento e coibentazione della canna fumaria mediante la posa in opera di una camicia isolante con mattoni refrattari.
Di contro, la posizione processuale della difesa della danneggiata , reiterata anche in appello, Pt_3
è invece la seguente, come risulta dal prestato interrogatorio formale che le era stato deferito:
l'AT, già attrice in prime cure, ha dichiarato di avere sì acconsentito al passaggio della canna fumaria, all'interno della propria abitazione, sovrastante a quella della , però non Pt_5 certamente all'interno del proprio camino tanto da renderlo inutilizzabile, ma tramite il solo allacciamento alla propria canna fumaria già presente all'interno del muro;
di non aver mai impedito la continuazione dei lavori poiché mai tale richiesta le è stata formulata;
tale circostanza risulta dedotta dall'appellante , per la prima volta, in sede di giudizio, Pt_1
allorquando si è rappresentata la necessità di sostenere una tesi difensiva plausibile.
A integrazione degli elementi di causa, già riportati con la gravata sentenza, questo giudice ritiene opportuno esaminare i principali rilevanti elementi in fatto, raccolti in via istruttoria e non vagliati dal Tribunale, sia per il tramite delle prove orali espletate, sia con l'ausilio dei tecnici officiosi tanto dell'A.T.P. Ing. quanto della causa di merito Ing. Pt_4 Persona_1
Ed invero, il teste , indifferente alle parti ma a conoscenza delle circostanze per Testimone_1 avere, all'epoca dei fatti, lavorato presso il cantiere, ha affermato:
“sì è vero, dovevamo accedere in loco per completare i lavori della canna fumaria e la IG.ra , proprietaria di casa, ce lo ha impedito, negandoci l'accesso”; Pt_3
“la IG.ra a volte era presente in casa mentre noi effettuavamo i lavori che si Pt_3
svolgevano circa dalle ore 7,30 alle 16,30 17,00” ;
non ricordo con esattezza quanti giorni abbiamo impiegato per la installazione della canna fumaria”;
causa n. 35/2020 R.G. 6 “mi risulta che la SI.ra consegnasse al datore di lavoro le chiavi della propria Pt_3
abitazione, tanto che, quando noi operai giungevamo la mattina sul posto, era il IG. che Pt_1 ci faceva accedere all'immobile. Preciso che quando parlo delle chiavi di casa mi riferisco a quelle del portone per l'accesso dell'intero stabile, mentre era direttamente la IG.ra a Pt_3
farci entrare nella propria unità abitativa;
confermo quanto già detto in ordine al fatto che la IG.ra ci ha negato l'accesso, Pt_3 impedendo l'ultimazione dei lavori”.
Il teste anch'egli indifferente alle parti, ha poi confermato tale circostanza, Testimone_2
specificando di essere stato presente al momento del diniego alla ultimazione dei lavori da parte della , dichiarando di aver riferito i fatti all'arch. , direttore dei lavori, il Pt_3 CP_2 quale “ci ha detto di lasciare perdere”. Anche i testimoni chiamati a difesa dalla convenuta
[...]
, e cioè i testi e , hanno tutti affermato che la , dopo Pt_5 Testimone_3 Testimone_4 Pt_3 aver in un primo momento acconsentito all'apposizione della canna fumaria all'interno del proprio camino, ha poi deciso di impedire alla ditta esecutrice dei lavori di completare gli stessi e di ultimare l'opera mediante l'apposizione di una adeguata coibentazione della canna fumaria.
In particolare, su specifica domanda, il teste ha affermato: Testimone_3
“sì è vero, l'operaio stava salendo con i mattoni e la calce per procedere alla coibentazione e la IGnora glielo ha vietato”. Pt_3
Il primo giudice ha quindi completamente omesso di valutare le risultanze istruttorie delle prove orali, così come riportate, dalle quali è emerso in maniera certa che:
l'opera eseguita dallo è rimasta incompiuta a causa del successivo immotivato Pt_1
diniego, da parte della , di far accedere la ditta AT all'interno del suo sovrastante Pt_3
appartamento per potere ultimare i lavori;
di detta circostanza erano ben consapevoli sia l'attrice , sia la convenuta Pt_3 Pt_5
oltre che lo stesso direttore dei lavori;
di tal che l'appellante non può essere ritenuto responsabile dell'incendio verificatosi in Pt_1
seguito alla non corretta esecuzione dei lavori, consistenti nella non corretta messa in opera della canna fumaria né tanto meno che tale canna fumaria non fosse stata coibentata, non avendo potuto l'impresa provvedervi in altro modo.
Anche il teste , addotto proprio dall'attrice , ha invero precisato, Testimone_5 Parte_3
“inter alia”, sul punto, che: “recatomi sul posto per visitare i miei parenti, tra il martedì e il giovedì, ebbi modo di constatare che i lavori secondo me non erano finiti”.
Alla luce di quanto sopra, è evidente che non è possibile addebitare allo la cattiva Pt_1 esecuzione dell'opera né la mancata coibentazione della canna fumaria (e quindi il verificarsi causa n. 35/2020 R.G. 7 dell'incendio nella abitazione della il 17/03/2011), non essendo tali opere state completate Pt_3 per impossibilità, non addebitabile all'appellante, di accedere all'abitazione della . Pt_3
Orbene, ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'appaltatore è tenuto a garantire il committente per le difformità
e i vizi dell'opera eseguita.
Naturalmente, il diritto alla garanzia sussiste solo se l'opera è stata completata in quanto, in caso contrario, il committente potrà eventualmente solo diffidare l'appaltatore ad adempiere la sua obbligazione o, in alternativa, chiedere la risoluzione del contratto.
Quando l'intervento non è ultimato, pertanto, come nella specie, non si può applicare la speciale disciplina che regola la responsabilità per vizi e difetti costruttivi ma sono invece applicabili le norme di carattere generale relative all'inadempimento della prestazione.
Ex plurimis,
“In caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex ar tt. 1453 e ss.
c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. 14/2/2019 n. 4511). CP_ Alla stregua di quanto innanzi, non è quindi possibile addebitare alla la cattiva Pt_1 esecuzione dell'opera né la mancata coibentazione della canna fumaria, non essendo stata l'opera completata per responsabilità non addebitabile all'impresa, posto che, nel caso di specie, era evidentemente necessario e indispensabile accedere al fabbricato della , non potendo Pt_3
l'appellante in maniera diversa provvedere alla ultimazione dei lavori con la coibentazione della canna fumaria, che era stata già posta all'interno dell'abitazione della , come riportato da Pt_3
entrambe le consulenze officiose in atti.
In definitiva, deve essere accolto tanto l'appello spiegato da , quanto le conclusioni, CP_6 proposte incidentalmente “in parte qua”, con la comparsa di costituzione del 27/04/2020, dall'AT , che non ha avuto alcuna effettiva ingerenza nella esecuzione e Parte_5
direzione dei lavori, di tal che deve essere respinta la domanda, come avanzata in prime cure da
, di risarcimento del danno, oltre che tesa al ripristino dello stato dei luoghi in seguito Parte_3 all'incendio verificatosi nella sua abitazione.
Del pari, questo giudice osserva che deve essere accolta la domanda incidentale di gravame, avanzata dalla che è la ditta venditrice della canna fumaria, Controparte_3 chiamata in causa in prime cure dall'AT , che ha reclamato le spese di lite di Parte_5
primo grado, erroneamente compensate dal primo giudice, posto che la società non ha avuto alcuna responsabilità giuridica o alcun ruolo fattuale nella presente controversia, esistente tra le altre causa n. 35/2020 R.G. 8 parti del giudizio, che concerne la posa in opera e i danni cagionati dalla canna fumaria per la non completata esecuzione delle opere di installazione da parte dell'impresa che ha eseguito i lavori.
Da quanto sopra espresso, quindi, stante la carenza di diritto e di interesse della originaria chiamata in causa della nel giudizio di primo grado, nonché l'esclusione di ogni Controparte_3
responsabilità a carico della società, è conseguentemente errata la sentenza nel capo in cui ha
CP_ compensato le spese di giudizio tra la chiamante e la chiamata che devono invece Pt_5
essere poste a carico della chiamante . Parte_5
Il primo giudice, invero, erroneamente non ha infatti considerato che l'onere relativo alle spese processuali del terzo chiamato in garanzia è sempre a carico della parte che ha chiamato in causa il terzo, finanche a prescindere dalla soccombenza, tutte le volte in cui l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, come nella specie, si concretizza un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Ex plurimis,
“il rimborso rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cassazione civile , sez. III , 06/12/2019 , n.
31889);
“Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall'attore, sono legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata” (Cassazione civile , sez. I , 21/02/2018 , n. 4195).
Ogni altra questione, sollevata dagli antagonisti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla stregua della soccombenza come innanzi descritta, in ordine alla regime delle spese di lite:
l'AT nonché gli appellati Arch. e Parte_3 CP_2 Controparte_3
che hanno tutti chiesto il rigetto dell'appello, devono rimborsare in favore
[...] dell'appellante e dell'AT , stante il testé disposto accoglimento Pt_1 Parte_5
dello spiegato gravame, le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo;
stante l'accoglimento altresì dell'appello per l'errata compensazione delle spese di prime cure operata dal Tribunale tra la chiamante e la chiamata Parte_5 [...]
l'AT deve rimborsare in favore dell'AT Controparte_3 Parte_5
le spese di lite del doppio grado, liquidate come in Controparte_7
dispositivo;
causa n. 35/2020 R.G. 9 alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18 (valore della domanda di gravame: €. 19.000/00).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
19/01/2020, spiegato da , avverso la sentenza n. 372/2019 del Tribunale di Larino, resa CP_6
il 31/10/2019, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, in integrale riforma della gravata sentenza, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di prime cure come proposta da
[...]
; Pt_3
2) condanna l'AT e gli appellati Arch. nonché Parte_3 CP_2 [...]
che hanno tutti chiesto il rigetto dell'appello, a rimborsare con vincolo Controparte_3 solidale, in favore dell'appellante e dell'AT , che ha anche lei richiesto Pt_1 Parte_5
la riforma della gravata sentenza, per il capo ritenuto a sé sfavorevole, le spese di lite del doppio grado, liquidate, per ciascuna difesa:
per il primo grado, in €. 5.077/00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti, ai sensi del D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n.
37/18.
per il gravame, in €. 5.809/00 per compenso, oltre €. 382/50 per esborsi, nonché rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti, ai sensi del D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18;
3) condanna a rimborsare all'AT Parte_5 Controparte_7
le spese di lite del doppio grado, liquidate:
[...]
per il primo grado, in €. 5.077/00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti, ai sensi del D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18;
per il gravame, in €. 5.809/00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% e accessori di legge, ove dovuti, ai sensi del D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18;
Nulla per le spese di lite per la che non ha spiegato alcuna attività difensiva. CP_5
Spese di entrambe le consulenze officiose (A.T.P. e causa di merito) a esclusivo definitivo carico dell'originaria attrice , che è risultata soccombente. Parte_3
Così deciso, in Campobasso, nella camera di conIGlio del 25/06/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 35/2020 R.G. 10
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di conIGlio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott. Gianfranco Placentino ConIGliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 35/2020 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 372/2019 del
Tribunale di Larino, resa il 31/10/2019 e depositata in pari data, nella causa n. 595/2012 R.G.A.C., avente per oggetto: “Altri contratti d'opera”;
T R A
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), ivi residente a[...] ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Campobasso alla Roma n. 48 presso lo studio dell'Avv. Federico Liberatore e
Pasqualino Iannacci, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura stesa in calce all'atto di appello del 21/01/2020;
APPELLANTE –
C O N T R O
, nata a [...] il dì 07/08/1946 (C.F.: , CP_1 Parte_2 C.F._2
ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliata in Termoli alla Piazza Bega n. 28 presso lo studio dell'Avv. Antonio D'Ettorre, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 27/04/2020;
- APPELLATA –
causa n. 35/2020 R.G. 1 , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_3
), residente in [...] ed elettivamente domiciliata in C.F._3
Campobasso alla Via Mazzini n. 107 presso lo studio dell'Avv. Claudio Neri, rappresenta e difesa dell'Avv. Alessandra Allegritti e dall'Avv. Cristina Speranza del foro di Roma in virtù di procura stesa in calce alla memoria di costituzione del 24/04/2020;
- APPELLATA –
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), ivi residente a[...] e con domicilio digitale eletto presso la C.F._4 posta elettronica certificata dell'Avv. Laura Carfagnini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 18/05/2020;
- APPELLATO –
- in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 [...]
(P.IVA: ), corrente in Termoli (CB) alla Via Giulio Pastore n. 4 ed ivi CP_4 P.IVA_1 elettivamente domiciliata al Corso Nazionale n. 75 presso lo studio dell'Avv. Simone Coscia, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del
20/04/2020;
- APPELLATA –
- in persona del legale rappresenta pro tempore, corrente in Sulmona alla Strada CP_5
statale 17 Km. 94,700 Z.I., non costituita;
- APPELLATA –
Conclusioni: all'udienza del dì 05/02/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta, che qui si abbiano per brevità riportate, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, poiché non si è provveduto in precedenza, deve essere dichiarata la contumacia della non costituita al cui difensore di prime cure è stato regolarmente notificato, con il CP_5
rispetto dei termini di comparizione, l'atto introduttivo del gravame.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Con ordinanza del 10/02/2021, a istanza dell'appellante e nel contraddittorio delle parti antagoniste, questa Corte ha stabilito, testualmente, che:
“pur nei limiti della sommaria delibazione che contrassegna la presente fase cautelare, emergono elementi che lasciano ritenere, allo stato, ricorrente il fumus di fondatezza dell'appello causa n. 35/2020 R.G. 2 proposto dallo , specialmente sotto il profilo della dedotta responsabilità della stessa Pt_1 attrice in primo grado, odierna AT, , nella causazione dell'incendio oggetto di Parte_3
causa;
valutato che l'istanza di inibitoria si palesa fondata anche in relazione al requisito del periculum in mora, avendo l'istante adeguatamente comprovato che l'attività edile già svolta è cessata nel corso del giudizio e che attualmente è pensionato, con conseguente impossibilità concreta di corrispondere la non eIGua somma, oggetto del capo condannatorio della sentenza AT;
considerato che la causa è matura per la decisione e che pertanto va rinviata per la precisazione delle conclusioni;
P.Q.M.
- In accoglimento dell'istanza di inibitoria, dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza richiamata in premessa;
- Rinvia la causa all'udienza collegiale del 14 dicembre 2022, ore 10.00 e ss., che destina alla precisazione delle conclusioni”.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione, avanzata dal professionista appellato,
d'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, come insegnato in più riprese dalla Corte Suprema, l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza AT, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. VI Civile – 1, 29/01/2020 n.
1935; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535 - Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020,
n.13293 ).
Orbene, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha dettagliatamente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in plurimi distinti mezzi, e il rimedio alternativo prospettato senza ricorrere all'utilizzo di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza, peraltro non richiesto.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che, all'esito della procedura ex art. 696 bis c.p.c. n. 667/2011 (c.t.u. Ing. Parte_4
, questa causa concerne la domanda, avanzata dall'attrice dinanzi al
[...] Parte_3
causa n. 35/2020 R.G. 3 Tribunale civile di Larino, tesa a ottenere dalla convenuta il risarcimento dei danni, Parte_5 quantificati in €. 43.800/00 o nella diversa somma da accertare in corso di causa, subiti in seguito a un incendio, verificatosi il 17/03/2011, nell'immobile di sua proprietà, sito in Larino e facente parte del fabbricato di Via Leone n. 25.
L'attrice ha precisato che tale incendio aveva avuto origine dal surriscaldamento della canna fumaria non coibentata, che era stata posizionata (dall'impresa incaricata) dalla convenuta nei suoi Pt_5
locali, siti al piano terra del predetto immobile, che attraversava il sovrastante vano camino di proprietà dell'attrice.
Costituitasi la convenuta , che instava per il rigetto del libello e, preliminarmente, per Parte_5
la chiamata in causa, che è stata effettivamente disposta, di:
(1) (produttrice della canna fumaria), che eccepiva la propria carenza di CP_5
legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda;
(2) (ditta venditrice della canna fumaria), che eccepiva Controparte_3
la prescrizione di ogni azione nei suoi confronti e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda;
(3) installatrice della canna fumaria all'interno della proprietà della Controparte_6
convenuta , che chiedeva il rigetto della domanda;
Parte_5
(4) ARCH. , direttore dei lavori, che chiedeva l'estromissione del giudizio CP_2
e il rigetto della domanda.
Espletata la prova dichiarativa e la disposta consulenza officiosa per il tramite dell'Ing.
[...]
con la gravata sentenza n. 372/2019, la causa è stata così testualmente decisa dal primo Persona_1
giudice, sostanzialmente alla stregua delle risultanze degli accertamenti condotti dai tecnici incaricati sia in sede di A.T.P., sia nella seguente causa di merito:
in accoglimento della domanda, condanna le parti convenute costituite, e Parte_5
in solido fra loro, al pagamento in favore della parte attrice della somma di Controparte_6
euro 17.500/00 + iva per il ripristino dello stato dei luoghi oltre ad €. 1.500/00, a titolo di risarcimento danno, oltre interessi di legge dalla sentenza;
condanna altresì al rimborso in favore della parte attrice delle spese e Parte_5 competenze liquidate in favore del CTU dell'ATP rg 667/2011, pari a € 2.257/89;
condanna, infine, le parti convenute costituite, e Parte_5 Controparte_6
in solido fra loro al pagamento in favore della parte attrice delle spese e competenze del CTU, che si liquidano in € 45,00 per spese di €. 1.300/00 per competenze oltre accessori di legge se dovuti, oltre alle spese e competenze di lite del presente giudizio pari ad €458,00 per spese ed 2.500,00 per competenze oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite tra le altre parti.”
causa n. 35/2020 R.G. 4 Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, l'appellante
[...]
, già titolare della omonima ditta cessata, ha proposto gravame intermedio, riponendo in CP_6
sostanza le conclusioni di prime cure e così domandando testualmente:
In via istruttoria
Nominare altro consulente tecnico che vada ad accertare la percentuale di responsabilità da attribuire alle eventuali concause dell'evento verificatosi il 17/3/2011 nonché la effettiva entità dei danni subiti dalla e in particolare dei lavori indicati alle voci n.2 e 3 del computo metrico Pt_3
prodotto dall'Ing. in sede di ATP, e richiamato dal CTU. Pt_4
Nel merito
1)-Rigettare la domanda proposta da e da;
Parte_3 Parte_5
2)-In via del tutto subordinata, contenere la domanda di e nella Parte_3 Parte_5
somma effettivamente dovuta;
3)-Condannare chi di dovere al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
affidandosi a quattro motivi di gravame con insegna.
Tutti gli appellati, con eccezione della si sono costituiti in giudizio e hanno instato CP_5
per il rigetto del proposto appello, a eccezione di , che ha invece domandato la Parte_5
riforma della gravata sentenza e, in via incidentale, la riforma del capo della compensazione delle spese di lite di prime cure, ritenuto a sé sfavorevole.
PRIMO MEZZO
Con questo mezzo, l'appellante , che ha installato la canna fumaria in questione CP_6 all'interno della proprietà dell'AT , già convenuta in primo grado, ha dedotto il Parte_5 manifesto errore in cui è incorsa la gravata sentenza per avere ritenuto “tout court” l'appellante responsabile, peraltro in solido con la predetta AT , della causazione Parte_5 dell'evento dannoso (incendio) per cui è giudizio senza peraltro per nulla valutare le risultanze della complessa prova orale espletata.
A sostegno del mezzo, in particolare, l'appellante ha precisato che la espletata prova Pt_1
dichiarativa ha consentito di accertare:
certamente la circostanza per cui il predetto appellante , che era appunto all'epoca Pt_1 titolare dell'omonima impresa edile, nell'anno 2007, era stato incaricato dall'AT , Pt_5
proprietaria dell'appartamento posto al piano terra del fabbricato in Larino alla Via Leone n.25, di ristrutturare la sua abitazione e che l'incarico per la direzione dei lavori era stato conferito all'arch. ; CP_2
pacificamente che, durante l'esecuzione delle opere di ristrutturazione, è stato chiesto alla ditta di costruzioni edili, oggi appellante, di provvedere alla installazione di un camino, la cui causa n. 35/2020 R.G. 5 canna fumaria, per raggiungere l'esterno del fabbricato, doveva necessariamente passare all'interno del vano camino, già esistente nell'immobile di proprietà dell'altra AT Pt_3
(già attrice in prime cure), che era posto al piano superiore;
l'AT , già appunto convenuta principale (abitazione al piano inferiore), Parte_5
e l'odierno appellante hanno sempre sostenuto che l'altra AT (abitazione al Pt_1 Pt_3
piano superiore), dapprima aveva acconsentito ai lavori, consistenti appunto nel passaggio della canna fumaria, da installare nell'abitazione dell'AT , attraverso il vano adibito a Pt_5
camino della abitazione di sua proprietà ma che, successivamente e nel corso delle opere, costei era tornata sulla sua decisione, impedendo, senza alcun motivo evidente, all'impresa di Pt_1
continuare ad accedere alla sua abitazione e, quindi, nel concreto ha impedito di ultimare i lavori e quindi di procedere all'isolamento e coibentazione della canna fumaria mediante la posa in opera di una camicia isolante con mattoni refrattari.
Di contro, la posizione processuale della difesa della danneggiata , reiterata anche in appello, Pt_3
è invece la seguente, come risulta dal prestato interrogatorio formale che le era stato deferito:
l'AT, già attrice in prime cure, ha dichiarato di avere sì acconsentito al passaggio della canna fumaria, all'interno della propria abitazione, sovrastante a quella della , però non Pt_5 certamente all'interno del proprio camino tanto da renderlo inutilizzabile, ma tramite il solo allacciamento alla propria canna fumaria già presente all'interno del muro;
di non aver mai impedito la continuazione dei lavori poiché mai tale richiesta le è stata formulata;
tale circostanza risulta dedotta dall'appellante , per la prima volta, in sede di giudizio, Pt_1
allorquando si è rappresentata la necessità di sostenere una tesi difensiva plausibile.
A integrazione degli elementi di causa, già riportati con la gravata sentenza, questo giudice ritiene opportuno esaminare i principali rilevanti elementi in fatto, raccolti in via istruttoria e non vagliati dal Tribunale, sia per il tramite delle prove orali espletate, sia con l'ausilio dei tecnici officiosi tanto dell'A.T.P. Ing. quanto della causa di merito Ing. Pt_4 Persona_1
Ed invero, il teste , indifferente alle parti ma a conoscenza delle circostanze per Testimone_1 avere, all'epoca dei fatti, lavorato presso il cantiere, ha affermato:
“sì è vero, dovevamo accedere in loco per completare i lavori della canna fumaria e la IG.ra , proprietaria di casa, ce lo ha impedito, negandoci l'accesso”; Pt_3
“la IG.ra a volte era presente in casa mentre noi effettuavamo i lavori che si Pt_3
svolgevano circa dalle ore 7,30 alle 16,30 17,00” ;
non ricordo con esattezza quanti giorni abbiamo impiegato per la installazione della canna fumaria”;
causa n. 35/2020 R.G. 6 “mi risulta che la SI.ra consegnasse al datore di lavoro le chiavi della propria Pt_3
abitazione, tanto che, quando noi operai giungevamo la mattina sul posto, era il IG. che Pt_1 ci faceva accedere all'immobile. Preciso che quando parlo delle chiavi di casa mi riferisco a quelle del portone per l'accesso dell'intero stabile, mentre era direttamente la IG.ra a Pt_3
farci entrare nella propria unità abitativa;
confermo quanto già detto in ordine al fatto che la IG.ra ci ha negato l'accesso, Pt_3 impedendo l'ultimazione dei lavori”.
Il teste anch'egli indifferente alle parti, ha poi confermato tale circostanza, Testimone_2
specificando di essere stato presente al momento del diniego alla ultimazione dei lavori da parte della , dichiarando di aver riferito i fatti all'arch. , direttore dei lavori, il Pt_3 CP_2 quale “ci ha detto di lasciare perdere”. Anche i testimoni chiamati a difesa dalla convenuta
[...]
, e cioè i testi e , hanno tutti affermato che la , dopo Pt_5 Testimone_3 Testimone_4 Pt_3 aver in un primo momento acconsentito all'apposizione della canna fumaria all'interno del proprio camino, ha poi deciso di impedire alla ditta esecutrice dei lavori di completare gli stessi e di ultimare l'opera mediante l'apposizione di una adeguata coibentazione della canna fumaria.
In particolare, su specifica domanda, il teste ha affermato: Testimone_3
“sì è vero, l'operaio stava salendo con i mattoni e la calce per procedere alla coibentazione e la IGnora glielo ha vietato”. Pt_3
Il primo giudice ha quindi completamente omesso di valutare le risultanze istruttorie delle prove orali, così come riportate, dalle quali è emerso in maniera certa che:
l'opera eseguita dallo è rimasta incompiuta a causa del successivo immotivato Pt_1
diniego, da parte della , di far accedere la ditta AT all'interno del suo sovrastante Pt_3
appartamento per potere ultimare i lavori;
di detta circostanza erano ben consapevoli sia l'attrice , sia la convenuta Pt_3 Pt_5
oltre che lo stesso direttore dei lavori;
di tal che l'appellante non può essere ritenuto responsabile dell'incendio verificatosi in Pt_1
seguito alla non corretta esecuzione dei lavori, consistenti nella non corretta messa in opera della canna fumaria né tanto meno che tale canna fumaria non fosse stata coibentata, non avendo potuto l'impresa provvedervi in altro modo.
Anche il teste , addotto proprio dall'attrice , ha invero precisato, Testimone_5 Parte_3
“inter alia”, sul punto, che: “recatomi sul posto per visitare i miei parenti, tra il martedì e il giovedì, ebbi modo di constatare che i lavori secondo me non erano finiti”.
Alla luce di quanto sopra, è evidente che non è possibile addebitare allo la cattiva Pt_1 esecuzione dell'opera né la mancata coibentazione della canna fumaria (e quindi il verificarsi causa n. 35/2020 R.G. 7 dell'incendio nella abitazione della il 17/03/2011), non essendo tali opere state completate Pt_3 per impossibilità, non addebitabile all'appellante, di accedere all'abitazione della . Pt_3
Orbene, ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'appaltatore è tenuto a garantire il committente per le difformità
e i vizi dell'opera eseguita.
Naturalmente, il diritto alla garanzia sussiste solo se l'opera è stata completata in quanto, in caso contrario, il committente potrà eventualmente solo diffidare l'appaltatore ad adempiere la sua obbligazione o, in alternativa, chiedere la risoluzione del contratto.
Quando l'intervento non è ultimato, pertanto, come nella specie, non si può applicare la speciale disciplina che regola la responsabilità per vizi e difetti costruttivi ma sono invece applicabili le norme di carattere generale relative all'inadempimento della prestazione.
Ex plurimis,
“In caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex ar tt. 1453 e ss.
c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. 14/2/2019 n. 4511). CP_ Alla stregua di quanto innanzi, non è quindi possibile addebitare alla la cattiva Pt_1 esecuzione dell'opera né la mancata coibentazione della canna fumaria, non essendo stata l'opera completata per responsabilità non addebitabile all'impresa, posto che, nel caso di specie, era evidentemente necessario e indispensabile accedere al fabbricato della , non potendo Pt_3
l'appellante in maniera diversa provvedere alla ultimazione dei lavori con la coibentazione della canna fumaria, che era stata già posta all'interno dell'abitazione della , come riportato da Pt_3
entrambe le consulenze officiose in atti.
In definitiva, deve essere accolto tanto l'appello spiegato da , quanto le conclusioni, CP_6 proposte incidentalmente “in parte qua”, con la comparsa di costituzione del 27/04/2020, dall'AT , che non ha avuto alcuna effettiva ingerenza nella esecuzione e Parte_5
direzione dei lavori, di tal che deve essere respinta la domanda, come avanzata in prime cure da
, di risarcimento del danno, oltre che tesa al ripristino dello stato dei luoghi in seguito Parte_3 all'incendio verificatosi nella sua abitazione.
Del pari, questo giudice osserva che deve essere accolta la domanda incidentale di gravame, avanzata dalla che è la ditta venditrice della canna fumaria, Controparte_3 chiamata in causa in prime cure dall'AT , che ha reclamato le spese di lite di Parte_5
primo grado, erroneamente compensate dal primo giudice, posto che la società non ha avuto alcuna responsabilità giuridica o alcun ruolo fattuale nella presente controversia, esistente tra le altre causa n. 35/2020 R.G. 8 parti del giudizio, che concerne la posa in opera e i danni cagionati dalla canna fumaria per la non completata esecuzione delle opere di installazione da parte dell'impresa che ha eseguito i lavori.
Da quanto sopra espresso, quindi, stante la carenza di diritto e di interesse della originaria chiamata in causa della nel giudizio di primo grado, nonché l'esclusione di ogni Controparte_3
responsabilità a carico della società, è conseguentemente errata la sentenza nel capo in cui ha
CP_ compensato le spese di giudizio tra la chiamante e la chiamata che devono invece Pt_5
essere poste a carico della chiamante . Parte_5
Il primo giudice, invero, erroneamente non ha infatti considerato che l'onere relativo alle spese processuali del terzo chiamato in garanzia è sempre a carico della parte che ha chiamato in causa il terzo, finanche a prescindere dalla soccombenza, tutte le volte in cui l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, come nella specie, si concretizza un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Ex plurimis,
“il rimborso rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cassazione civile , sez. III , 06/12/2019 , n.
31889);
“Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall'attore, sono legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata” (Cassazione civile , sez. I , 21/02/2018 , n. 4195).
Ogni altra questione, sollevata dagli antagonisti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla stregua della soccombenza come innanzi descritta, in ordine alla regime delle spese di lite:
l'AT nonché gli appellati Arch. e Parte_3 CP_2 Controparte_3
che hanno tutti chiesto il rigetto dell'appello, devono rimborsare in favore
[...] dell'appellante e dell'AT , stante il testé disposto accoglimento Pt_1 Parte_5
dello spiegato gravame, le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo;
stante l'accoglimento altresì dell'appello per l'errata compensazione delle spese di prime cure operata dal Tribunale tra la chiamante e la chiamata Parte_5 [...]
l'AT deve rimborsare in favore dell'AT Controparte_3 Parte_5
le spese di lite del doppio grado, liquidate come in Controparte_7
dispositivo;
causa n. 35/2020 R.G. 9 alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18 (valore della domanda di gravame: €. 19.000/00).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
19/01/2020, spiegato da , avverso la sentenza n. 372/2019 del Tribunale di Larino, resa CP_6
il 31/10/2019, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, in integrale riforma della gravata sentenza, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di prime cure come proposta da
[...]
; Pt_3
2) condanna l'AT e gli appellati Arch. nonché Parte_3 CP_2 [...]
che hanno tutti chiesto il rigetto dell'appello, a rimborsare con vincolo Controparte_3 solidale, in favore dell'appellante e dell'AT , che ha anche lei richiesto Pt_1 Parte_5
la riforma della gravata sentenza, per il capo ritenuto a sé sfavorevole, le spese di lite del doppio grado, liquidate, per ciascuna difesa:
per il primo grado, in €. 5.077/00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti, ai sensi del D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n.
37/18.
per il gravame, in €. 5.809/00 per compenso, oltre €. 382/50 per esborsi, nonché rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti, ai sensi del D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18;
3) condanna a rimborsare all'AT Parte_5 Controparte_7
le spese di lite del doppio grado, liquidate:
[...]
per il primo grado, in €. 5.077/00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti, ai sensi del D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18;
per il gravame, in €. 5.809/00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% e accessori di legge, ove dovuti, ai sensi del D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18;
Nulla per le spese di lite per la che non ha spiegato alcuna attività difensiva. CP_5
Spese di entrambe le consulenze officiose (A.T.P. e causa di merito) a esclusivo definitivo carico dell'originaria attrice , che è risultata soccombente. Parte_3
Così deciso, in Campobasso, nella camera di conIGlio del 25/06/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 35/2020 R.G. 10