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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R. 149/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Marcella Murana Presidente
2) Dott. Antonio Caruso Consigliere
3) Dott.ssa Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Giudice Ausil. relatore riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento di opposizione promosso a norma dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001 n. 89, avente ad oggetto: “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” iscritto al N.R.
149/2025 V.G. da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] C.F._1
(vedova di , nato a [...] il [...], C.F.: Persona_1
e deceduto il 4.5.2019), rappresentata e difesa C.F._2
dall'Avv. Salvatore Cittadino (C.F.: - P.E.C: CodiceFiscale_3
ed elettivamente Email_1
domiciliato presso il suo studio in NI, Via Oliveto Scammacca,
23/C;
OPPONENTE
1 CONTRO
in Controparte_1
persona del pro tempore (C.F.: ), organicamente CP_2 P.IVA_1
patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI (C.F.:
– P.E.C.: , presso i P.IVA_2 Email_2
cui Uffici in NI, Via Vecchia Ognina n. 149, è ex lege domiciliato
OPPOSTO
All'udienza del 16.04.2025 il Collegio poneva la causa in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte d'Appello, Parte_1
(unitamente ad altri ricorrenti) chiedeva l'indennizzo per
[...]
l'irragionevole durata del procedimento (svoltosi in primo grado dinanzi il TA.R. – Sez. Distaccata di NI – N.R.G. 72/2011, iniziato con ricorso del 11.01.2011 e conclusosi con sentenza n. 989/2021 del
30.03.2021, impugnata dinanzi al C.G.A. e definito con sentenza n.
123/2024, che aveva confermato la decisione del giudice di prime cure), essendosi protratto oltre 10 anni, chiedendo la condanna al pagamento della somma di € 6.000,00 nei confronti del Controparte_1
.
[...]
Con decreto n. cronol. 493/2025, emesso in data 30.01.2025 e pubblicato in data 04.02.2025 (reso nel procedimento N.R.G.
654/2024), il Giudice designato di questa Corte di Appello accoglieva la domanda degli altri ricorrenti (liquidando la somma di € 2.800,00 per ciascuno, oltre gli interessi legali e spese di lite) e relativamente a
2 rigettava il ricorso, rilevando che la medesima Parte_1
“…risulta costituita personalmente solo nel secondo grado, mentre nel primo era costituito il dante causa del quale non si Persona_1
evince dalla documentazione in atti la data del decesso;
….per
non può essere riconosciuto alcun risarcimento Parte_1
stante che il giudizio di secondo grado, il solo nel quale era costituita, ha avuto la durata di 1 anno 11 mesi e 2 giorni, non maturando alcun ritardo ingiustificato…”.
Con ricorso depositato il 27.02.2025, proponeva Parte_1
opposizione avverso il citato decreto a norma dell'art. 5 ter della legge
24 marzo 2001 n. 89, per i seguenti motivi: “Violazione dell'art. 6 della
Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con L. 848 del 04.08.1955; Violazione dell'art. 1 ter della L. 89/2001dell'art. 2 comma 2 bis la L. n. 89/2001(c.d. Legge
Pinto) e succ. mod.”. Sul punto deduceva che aveva errato il primo giudice nel rigettare la domanda per equa riparazione sul presupposto che si fosse costituita personalmente solo nel giudizio di gravame (che non aveva superato il termine ritenuto ragionevole dal legislatore), atteso che dalla documentazione prodotta (v. atto di appello dinanzi al
C.G.A.) si evinceva che la stessa aveva “formalizzato l'appello nella qualità di erede ed avente causa del Sig. , deceduto Persona_1
il 4.5.2019….avverso la sentenza di prime cure emessa nel procedimento dove ha pienamente partecipato il marito suo dante causa e per cui sono stati liquidati agli altri ricorrenti € 2.800,00 ciascuno, oltre interessi legali e la rifusione delle spese legali…”,
3 producendo nel presente giudizio il certificato di morte, nonché la dichiarazione di successione e l'atto di donazione del 31.08.2016.
Pertanto, l'opponente chiedeva la riforma del decreto opposto e l'accoglimento della domanda per equa riparazione e la condanna del opposto al pagamento della Controparte_1
somma di € 2.800,00 per l'eccedenza ingiustificata del processo (così come era stata liquidata agli altri ricorrenti), oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Con ogni statuizione conseguenziale in ordine alle spese ed ai compensi.
Si costituiva in data 08.04.2025 il Controparte_1
eccependo preliminarmente “l'inammissibilità per
[...]
acquiescenza al decreto opposto per violazione dell'art. 5, comma 3 della L. n. 89/2001”. In merito rilevava che in data Parte_1
20.02.2025 aveva notificato l'opposto decreto (unitamente agli altri ricorrenti – come da relata di notifica che allegava), prestando acquiescenza al provvedimento di rigetto, rinunciando, pertanto, alla possibilità di proporre opposizione, in virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 3 della L. n. 89/2001, in base al quale “la notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte ricorrente” (citando dei riferimenti giurisprudenziali), essendo stata proposta l'opposizione successivamente alla notifica dell'impugnato decreto di rigetto.
In subordine, il deduceva l'infondatezza dell'interposta CP_1
opposizione, chiedendone il rigetto, con la conferma dell'opposto decreto.
4 Veniva fissata la comparizione delle parti dinanzi a questa Corte di
Appello per l'udienza del 16.04.2025, ove le parti insistevano nei rispettivi atti difensivi, chiedendo che la causa venisse decisa.
La Corte riservava la decisione.
Per questioni di connessione ed ordine logico deve essere trattata preliminarmente l'eccepita inammissibilità dell'opposizione da parte del . CP_1
L'art. 5, comma 3, della L. n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto), riguardante le notificazioni e le comunicazioni, statuisce che “la notificazione del ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, rende improponibile l'opposizione e comporta l'acquiescenza al decreto da parte del ricorrente”. Orbene, nel caso in specie la domanda di equa riparazione della è stata Parte_1
rigettata, per cui non può essere applicata la suindicata disposizione normativa, che sancisce l'inammissibilità dell'opposizione (e acquiescenza del relativo decreto) solo in caso di notifica del decreto di accoglimento (anche parziale) della domanda di equo indennizzo, avente la finalità di garantire la definitività della decisione del giudice sull'equa riparazione, impedendo che il ricorrente possa continuare a contestare la decisione dopo la sua notificazione.
Ne deriva, a parere del Collegio, che l'opposizione va ritenuta ammissibile, essendo stata, tra l'altro tempestivamente proposta nei termini di legge.
Venendo all'esame del gravame, l'opposizione è fondata, e va accolta nei limiti che seguono.
5 L'odierna opponente ha depositato nel presente giudizio, oltre alla dichiarazione di successione, il certificato di morte (non prodotto nell'ambito del procedimento sommario), da cui si evince che il proprio dante causa è deceduto in data 04.05.2019. Persona_1
Tale produzione è ammissibile secondo gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità sul tema;
in particolare, la Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 22704 del 28.9.2017, esaminando le facoltà riservate in sede di opposizione alla parte richiedente l'indennizzo, ha affermato che il ricorrente ha facoltà di produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase d'opposizione, “che per la sua natura pienamente devolutiva non subordina l'esercizio di tale facoltà ad alcuna previa concessione, ora per allora, di quel medesimo termine non concesso ai sensi del primo comma dell'art. 640
c.p.c.”, chiarendo che “…la ricerca officiosa della prova, già prevista dall'originario quinto comma dell'art. 3 legge n. 89/01 – secondo il quale alle parti era riconosciuta la facoltà di “richiedere che la Corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2” - è inconciliabile con l'attuale struttura monitoria del procedimento”, sicché incombe sulla parte ricorrente “l'onere di documentare in maniera compiuta la domanda, anche soltanto nella sede del giudizio d'opposizione”. Se, dunque, nella prima fase di tipo monitorio è ammessa l'integrazione della documentazione prodotta, su richiesta del giudice, secondo il disposto dell'art. 640 c.p.c., ed è altresì possibile, alla presentazione dell'opposizione, l'integrazione dei documenti necessari allorché quelli prodotti nella precedente fase si
6 siano rivelati insufficienti, la fase dell'opposizione è retta dal principio dell'onere della prova in capo all'opponente, che è tenuto a produrre i documenti sui quali si fonda la propria domanda di equo indennizzo e l'opposizione al precedente decreto di rigetto.
Per quanto l'opponente non abbia prodotto in seno al presente giudizio gli atti inerenti al giudizio presupposto, è incontestato – per come statuito nel decreto che ha accolto la domanda degli altri ricorrenti, impugnato dal limitatamente alla posizione di - CP_1 Parte_1
che il giudizio presupposto è iniziato con ricorso dinanzi al TA
NI (iscritto al N.R.G. 72/2011) depositato in data 11.01.2011 e definito con sentenza n. 989/2021 del 30.03.2021; per cui, essendo stato documentato che il dante causa è deceduto in data Persona_1
04.05.2019, all'odierna opponente spetta l'indennizzo solo iure successionis dal 11.01.2021 fino a tale ultima data, per la durata complessiva di anni 8 anni, mesi 3 e giorni 24 (da cui bisogna decurtare il periodo di 3 anni ritenuto ragionevole ex art. 2 comma 2 bis L. n.
89/01), pervenendo a un c.d. ritardo del giudizio di anni 5, mesi 3 e giorni 24, sicché, essendo la frazione di anno non superiore a 6 mesi,
l'indennizzo va rapportato alla durata di anni 5, con lo stesso parametro di valutazione adottato dal prime giudice (nella misura di € 400,00 annui), pervenendo così alla liquidazione nella misura complessiva di €
2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, spettante all'opponente limitatamente alla sua quota ereditaria, mentre in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata (v. Cassazione Civile, Sez. I,
05.09.2011, n. 18150).
7 Non è possibile liquidare l'indennizzo richiesto iure proprio (in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura), non avendo assolto l'opponente all'onere di depositare nessuno dei documenti relativi al giudizio, in cui la medesima ha assunto formalmente la qualità di parte.
Secondo pacifica giurisprudenza sul tema “In tema di equa riparazione, in caso di morte della parte del giudizio presupposto, ai sensi della l.
n. 89 del 2001, per il riconoscimento dell'indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito sia "iure haereditatis" sia "iure proprio", non può assumersi come riferimento temporale l'intero procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali, al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, restando preclusa la possibilità di cumulare il danno sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi in seguito al loro intervento in giudizio…. L'unico processo, che ha visto la successione della parte originaria ad altra che, ai sensi dell'art. 110
c.p.c., vi è subentrata, deve, ai fini dell'equa riparazione ex legge n.
89/2001, ritenersi, quindi, articolato su due distinti segmenti, uno che vide il de cuius parte e destinatario, al ricorrere della irragionevole durata, dell'indennizzo ex lege e che spetta jure successionis agli eredi che lo abbiano richiesto, e l'altro da cui discende un indennizzo che compete alle parti subentrate….”. (Cass. civ. Sez. II Ord., 08/05/2023,
n. 12096; ex multis Cass., Sez. 6, 17685/21 del 21.06.2021; cfr. Cass. nn. 29448/2019, 3387/2017, 3001/2017, 1785/2017, 24771/2014,
4003/2014).
8 In ragione dell'esito della lite, le spese processuali della fase del monitorio e del presente giudizio di opposizione vanno compensate nella misura di 2/3, dovendosi il restante 1/3 porre a carico del opposto. Controparte_1
Le spese processuali si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M.
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sul procedimento iscritto al
N.R.G. 149/2025 V.G., così dispone:
Dichiara ammissibile l'opposizione; in parziale accoglimento della medesima, per l'effetto, in riforma del decreto opposto n. cronol.
493/2025, emesso in data 30.01.2025, pubblicato il 04.02.2025 (reso nel procedimento N. 654/2024), condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in
[...]
favore di nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
, della quota ereditaria a lei spettante, determinata nella somma
[...]
complessiva di € 2.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Compensa nella misura di 2/3 le spese processuali della fase del monitorio e del presente giudizio di opposizione e condanna il
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, a rifondere in favore di il restante 1/3, che Parte_1
liquida, nella detta quota, in: € 158,00 per compensi del procedimento monitorio, oltre € 27,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali
9 forfettarie 15% ex L.P. nella misura di legge ed in € 321,00 per compensi del presente giudizio di opposizione, oltre € 27,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali forfettarie 15% ex L.P. nella misura di legge.
Così deciso in NI il 30.04.2025 nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Dott.ssa Marcella Murana
10
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Marcella Murana Presidente
2) Dott. Antonio Caruso Consigliere
3) Dott.ssa Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Giudice Ausil. relatore riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento di opposizione promosso a norma dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001 n. 89, avente ad oggetto: “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” iscritto al N.R.
149/2025 V.G. da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] C.F._1
(vedova di , nato a [...] il [...], C.F.: Persona_1
e deceduto il 4.5.2019), rappresentata e difesa C.F._2
dall'Avv. Salvatore Cittadino (C.F.: - P.E.C: CodiceFiscale_3
ed elettivamente Email_1
domiciliato presso il suo studio in NI, Via Oliveto Scammacca,
23/C;
OPPONENTE
1 CONTRO
in Controparte_1
persona del pro tempore (C.F.: ), organicamente CP_2 P.IVA_1
patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI (C.F.:
– P.E.C.: , presso i P.IVA_2 Email_2
cui Uffici in NI, Via Vecchia Ognina n. 149, è ex lege domiciliato
OPPOSTO
All'udienza del 16.04.2025 il Collegio poneva la causa in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte d'Appello, Parte_1
(unitamente ad altri ricorrenti) chiedeva l'indennizzo per
[...]
l'irragionevole durata del procedimento (svoltosi in primo grado dinanzi il TA.R. – Sez. Distaccata di NI – N.R.G. 72/2011, iniziato con ricorso del 11.01.2011 e conclusosi con sentenza n. 989/2021 del
30.03.2021, impugnata dinanzi al C.G.A. e definito con sentenza n.
123/2024, che aveva confermato la decisione del giudice di prime cure), essendosi protratto oltre 10 anni, chiedendo la condanna al pagamento della somma di € 6.000,00 nei confronti del Controparte_1
.
[...]
Con decreto n. cronol. 493/2025, emesso in data 30.01.2025 e pubblicato in data 04.02.2025 (reso nel procedimento N.R.G.
654/2024), il Giudice designato di questa Corte di Appello accoglieva la domanda degli altri ricorrenti (liquidando la somma di € 2.800,00 per ciascuno, oltre gli interessi legali e spese di lite) e relativamente a
2 rigettava il ricorso, rilevando che la medesima Parte_1
“…risulta costituita personalmente solo nel secondo grado, mentre nel primo era costituito il dante causa del quale non si Persona_1
evince dalla documentazione in atti la data del decesso;
….per
non può essere riconosciuto alcun risarcimento Parte_1
stante che il giudizio di secondo grado, il solo nel quale era costituita, ha avuto la durata di 1 anno 11 mesi e 2 giorni, non maturando alcun ritardo ingiustificato…”.
Con ricorso depositato il 27.02.2025, proponeva Parte_1
opposizione avverso il citato decreto a norma dell'art. 5 ter della legge
24 marzo 2001 n. 89, per i seguenti motivi: “Violazione dell'art. 6 della
Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con L. 848 del 04.08.1955; Violazione dell'art. 1 ter della L. 89/2001dell'art. 2 comma 2 bis la L. n. 89/2001(c.d. Legge
Pinto) e succ. mod.”. Sul punto deduceva che aveva errato il primo giudice nel rigettare la domanda per equa riparazione sul presupposto che si fosse costituita personalmente solo nel giudizio di gravame (che non aveva superato il termine ritenuto ragionevole dal legislatore), atteso che dalla documentazione prodotta (v. atto di appello dinanzi al
C.G.A.) si evinceva che la stessa aveva “formalizzato l'appello nella qualità di erede ed avente causa del Sig. , deceduto Persona_1
il 4.5.2019….avverso la sentenza di prime cure emessa nel procedimento dove ha pienamente partecipato il marito suo dante causa e per cui sono stati liquidati agli altri ricorrenti € 2.800,00 ciascuno, oltre interessi legali e la rifusione delle spese legali…”,
3 producendo nel presente giudizio il certificato di morte, nonché la dichiarazione di successione e l'atto di donazione del 31.08.2016.
Pertanto, l'opponente chiedeva la riforma del decreto opposto e l'accoglimento della domanda per equa riparazione e la condanna del opposto al pagamento della Controparte_1
somma di € 2.800,00 per l'eccedenza ingiustificata del processo (così come era stata liquidata agli altri ricorrenti), oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Con ogni statuizione conseguenziale in ordine alle spese ed ai compensi.
Si costituiva in data 08.04.2025 il Controparte_1
eccependo preliminarmente “l'inammissibilità per
[...]
acquiescenza al decreto opposto per violazione dell'art. 5, comma 3 della L. n. 89/2001”. In merito rilevava che in data Parte_1
20.02.2025 aveva notificato l'opposto decreto (unitamente agli altri ricorrenti – come da relata di notifica che allegava), prestando acquiescenza al provvedimento di rigetto, rinunciando, pertanto, alla possibilità di proporre opposizione, in virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 3 della L. n. 89/2001, in base al quale “la notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte ricorrente” (citando dei riferimenti giurisprudenziali), essendo stata proposta l'opposizione successivamente alla notifica dell'impugnato decreto di rigetto.
In subordine, il deduceva l'infondatezza dell'interposta CP_1
opposizione, chiedendone il rigetto, con la conferma dell'opposto decreto.
4 Veniva fissata la comparizione delle parti dinanzi a questa Corte di
Appello per l'udienza del 16.04.2025, ove le parti insistevano nei rispettivi atti difensivi, chiedendo che la causa venisse decisa.
La Corte riservava la decisione.
Per questioni di connessione ed ordine logico deve essere trattata preliminarmente l'eccepita inammissibilità dell'opposizione da parte del . CP_1
L'art. 5, comma 3, della L. n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto), riguardante le notificazioni e le comunicazioni, statuisce che “la notificazione del ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, rende improponibile l'opposizione e comporta l'acquiescenza al decreto da parte del ricorrente”. Orbene, nel caso in specie la domanda di equa riparazione della è stata Parte_1
rigettata, per cui non può essere applicata la suindicata disposizione normativa, che sancisce l'inammissibilità dell'opposizione (e acquiescenza del relativo decreto) solo in caso di notifica del decreto di accoglimento (anche parziale) della domanda di equo indennizzo, avente la finalità di garantire la definitività della decisione del giudice sull'equa riparazione, impedendo che il ricorrente possa continuare a contestare la decisione dopo la sua notificazione.
Ne deriva, a parere del Collegio, che l'opposizione va ritenuta ammissibile, essendo stata, tra l'altro tempestivamente proposta nei termini di legge.
Venendo all'esame del gravame, l'opposizione è fondata, e va accolta nei limiti che seguono.
5 L'odierna opponente ha depositato nel presente giudizio, oltre alla dichiarazione di successione, il certificato di morte (non prodotto nell'ambito del procedimento sommario), da cui si evince che il proprio dante causa è deceduto in data 04.05.2019. Persona_1
Tale produzione è ammissibile secondo gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità sul tema;
in particolare, la Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 22704 del 28.9.2017, esaminando le facoltà riservate in sede di opposizione alla parte richiedente l'indennizzo, ha affermato che il ricorrente ha facoltà di produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase d'opposizione, “che per la sua natura pienamente devolutiva non subordina l'esercizio di tale facoltà ad alcuna previa concessione, ora per allora, di quel medesimo termine non concesso ai sensi del primo comma dell'art. 640
c.p.c.”, chiarendo che “…la ricerca officiosa della prova, già prevista dall'originario quinto comma dell'art. 3 legge n. 89/01 – secondo il quale alle parti era riconosciuta la facoltà di “richiedere che la Corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2” - è inconciliabile con l'attuale struttura monitoria del procedimento”, sicché incombe sulla parte ricorrente “l'onere di documentare in maniera compiuta la domanda, anche soltanto nella sede del giudizio d'opposizione”. Se, dunque, nella prima fase di tipo monitorio è ammessa l'integrazione della documentazione prodotta, su richiesta del giudice, secondo il disposto dell'art. 640 c.p.c., ed è altresì possibile, alla presentazione dell'opposizione, l'integrazione dei documenti necessari allorché quelli prodotti nella precedente fase si
6 siano rivelati insufficienti, la fase dell'opposizione è retta dal principio dell'onere della prova in capo all'opponente, che è tenuto a produrre i documenti sui quali si fonda la propria domanda di equo indennizzo e l'opposizione al precedente decreto di rigetto.
Per quanto l'opponente non abbia prodotto in seno al presente giudizio gli atti inerenti al giudizio presupposto, è incontestato – per come statuito nel decreto che ha accolto la domanda degli altri ricorrenti, impugnato dal limitatamente alla posizione di - CP_1 Parte_1
che il giudizio presupposto è iniziato con ricorso dinanzi al TA
NI (iscritto al N.R.G. 72/2011) depositato in data 11.01.2011 e definito con sentenza n. 989/2021 del 30.03.2021; per cui, essendo stato documentato che il dante causa è deceduto in data Persona_1
04.05.2019, all'odierna opponente spetta l'indennizzo solo iure successionis dal 11.01.2021 fino a tale ultima data, per la durata complessiva di anni 8 anni, mesi 3 e giorni 24 (da cui bisogna decurtare il periodo di 3 anni ritenuto ragionevole ex art. 2 comma 2 bis L. n.
89/01), pervenendo a un c.d. ritardo del giudizio di anni 5, mesi 3 e giorni 24, sicché, essendo la frazione di anno non superiore a 6 mesi,
l'indennizzo va rapportato alla durata di anni 5, con lo stesso parametro di valutazione adottato dal prime giudice (nella misura di € 400,00 annui), pervenendo così alla liquidazione nella misura complessiva di €
2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, spettante all'opponente limitatamente alla sua quota ereditaria, mentre in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata (v. Cassazione Civile, Sez. I,
05.09.2011, n. 18150).
7 Non è possibile liquidare l'indennizzo richiesto iure proprio (in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura), non avendo assolto l'opponente all'onere di depositare nessuno dei documenti relativi al giudizio, in cui la medesima ha assunto formalmente la qualità di parte.
Secondo pacifica giurisprudenza sul tema “In tema di equa riparazione, in caso di morte della parte del giudizio presupposto, ai sensi della l.
n. 89 del 2001, per il riconoscimento dell'indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito sia "iure haereditatis" sia "iure proprio", non può assumersi come riferimento temporale l'intero procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali, al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, restando preclusa la possibilità di cumulare il danno sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi in seguito al loro intervento in giudizio…. L'unico processo, che ha visto la successione della parte originaria ad altra che, ai sensi dell'art. 110
c.p.c., vi è subentrata, deve, ai fini dell'equa riparazione ex legge n.
89/2001, ritenersi, quindi, articolato su due distinti segmenti, uno che vide il de cuius parte e destinatario, al ricorrere della irragionevole durata, dell'indennizzo ex lege e che spetta jure successionis agli eredi che lo abbiano richiesto, e l'altro da cui discende un indennizzo che compete alle parti subentrate….”. (Cass. civ. Sez. II Ord., 08/05/2023,
n. 12096; ex multis Cass., Sez. 6, 17685/21 del 21.06.2021; cfr. Cass. nn. 29448/2019, 3387/2017, 3001/2017, 1785/2017, 24771/2014,
4003/2014).
8 In ragione dell'esito della lite, le spese processuali della fase del monitorio e del presente giudizio di opposizione vanno compensate nella misura di 2/3, dovendosi il restante 1/3 porre a carico del opposto. Controparte_1
Le spese processuali si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M.
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sul procedimento iscritto al
N.R.G. 149/2025 V.G., così dispone:
Dichiara ammissibile l'opposizione; in parziale accoglimento della medesima, per l'effetto, in riforma del decreto opposto n. cronol.
493/2025, emesso in data 30.01.2025, pubblicato il 04.02.2025 (reso nel procedimento N. 654/2024), condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in
[...]
favore di nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
, della quota ereditaria a lei spettante, determinata nella somma
[...]
complessiva di € 2.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Compensa nella misura di 2/3 le spese processuali della fase del monitorio e del presente giudizio di opposizione e condanna il
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, a rifondere in favore di il restante 1/3, che Parte_1
liquida, nella detta quota, in: € 158,00 per compensi del procedimento monitorio, oltre € 27,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali
9 forfettarie 15% ex L.P. nella misura di legge ed in € 321,00 per compensi del presente giudizio di opposizione, oltre € 27,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali forfettarie 15% ex L.P. nella misura di legge.
Così deciso in NI il 30.04.2025 nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Dott.ssa Marcella Murana
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