TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1241/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1241/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Matranda
e
(Cod. Fisc. ) con l'avv. Angela Parte_2 C.F._2
Mattafirri
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 19/6/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/6/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 08/04/2025, i sig.ri e Parte_2 Parte_1 hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51
[...]
c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Roma in data 17/05/2018 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il 18/09/2018, il figlio e, in data 26.03.2021, la figlia Per_1
. Per_2
Con provvedimento in data 13.4.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19/6/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 19/6/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse degli stessi;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_2
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Roma di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Roma in data 17/05/2018 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune (Atto n. 45 parte 1 serie 24 Anno 2018)
DISPONE CHE
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;
2. Il Signor corrisponderà alla Signora la somma di € 300,00 Pt_1 Pt_2 mensile a titolo di mantenimento dei figli minori (€ 150,00 cadauno). Tali somme, rivalutate ogni anno al 100% degli indici ISTAT, dovranno essere versate entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di mese di maggio
2024;
3. Il Signor inoltre, corrisponderà alla Signora il 50% delle spese Pt_1 Pt_2 straordinarie preventivamente concordate e documentate tra i coniugi. Devono intendersi per spese straordinarie, a mero titolo esemplificativo non esaustivo, le spese mediche non coperte dal S.S.N.N, tasse scolastiche, libri scolastici così come previsto dalle linee guida del Consiglio Nazionale Forense a cui affermano di volersi attenere.
4. Il esprime sin d'ora il proprio consenso affinché l'assegno unico venga Pt_1 richiesto dalla Signora e da questa trattenuto nella misura del 100%. Pt_2
5. I figli minori rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione nonché il benessere fisico e psicologico impegnandosi a seguire le sue naturali inclinazioni;
6. Il collocamento prevalente sarà con la madre ma resta salvo il diritto dei figli di frequentare il padre non meno di 2 pomeriggi a settimana, con o senza pernottamento, anche in base alle esigenze lavorative dei genitori, che verranno concordati in base ai turni di lavoro del padre.
7. In luogo dei fine settimana alternati, con pernotto, i figli staranno con il padre anche il sabato (salvo turni di lavoro del in tal caso la visita sarà Pt_1 spostata alla domenica).
3 8. A tal proposito i coniugi dichiarano espressamente che per il periodo estivo
(indicativamente fine giugno – primi di settembre) i bambini si trasferiranno con la madre a Roma presso l'abitazione di sua proprietà.
9. Nel periodo estivi il padre si recherà a Roma ogni volta che potrà e, comunque, non meno di 2 volte al mese.
10. Ad anni alternati i figli trascorreranno le festività natalizie dal 24.12 pomeriggio sino al 25.12 pomeriggio con un genitore e dal 31.12 pomeriggio al
01.01 pomeriggio con l'altro genitore. Relativamente alle vacanze pasquali trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro.
11. La NO , come ogni anno, trascorrerà con i figli i mesi estivi Pt_2 presso la propria abitazione a Roma,
12. Il presente ricorso deve intendersi anche come piano genitoriale.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1241/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Matranda
e
(Cod. Fisc. ) con l'avv. Angela Parte_2 C.F._2
Mattafirri
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 19/6/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/6/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 08/04/2025, i sig.ri e Parte_2 Parte_1 hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51
[...]
c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Roma in data 17/05/2018 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il 18/09/2018, il figlio e, in data 26.03.2021, la figlia Per_1
. Per_2
Con provvedimento in data 13.4.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19/6/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 19/6/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse degli stessi;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_2
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Roma di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Roma in data 17/05/2018 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune (Atto n. 45 parte 1 serie 24 Anno 2018)
DISPONE CHE
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;
2. Il Signor corrisponderà alla Signora la somma di € 300,00 Pt_1 Pt_2 mensile a titolo di mantenimento dei figli minori (€ 150,00 cadauno). Tali somme, rivalutate ogni anno al 100% degli indici ISTAT, dovranno essere versate entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di mese di maggio
2024;
3. Il Signor inoltre, corrisponderà alla Signora il 50% delle spese Pt_1 Pt_2 straordinarie preventivamente concordate e documentate tra i coniugi. Devono intendersi per spese straordinarie, a mero titolo esemplificativo non esaustivo, le spese mediche non coperte dal S.S.N.N, tasse scolastiche, libri scolastici così come previsto dalle linee guida del Consiglio Nazionale Forense a cui affermano di volersi attenere.
4. Il esprime sin d'ora il proprio consenso affinché l'assegno unico venga Pt_1 richiesto dalla Signora e da questa trattenuto nella misura del 100%. Pt_2
5. I figli minori rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione nonché il benessere fisico e psicologico impegnandosi a seguire le sue naturali inclinazioni;
6. Il collocamento prevalente sarà con la madre ma resta salvo il diritto dei figli di frequentare il padre non meno di 2 pomeriggi a settimana, con o senza pernottamento, anche in base alle esigenze lavorative dei genitori, che verranno concordati in base ai turni di lavoro del padre.
7. In luogo dei fine settimana alternati, con pernotto, i figli staranno con il padre anche il sabato (salvo turni di lavoro del in tal caso la visita sarà Pt_1 spostata alla domenica).
3 8. A tal proposito i coniugi dichiarano espressamente che per il periodo estivo
(indicativamente fine giugno – primi di settembre) i bambini si trasferiranno con la madre a Roma presso l'abitazione di sua proprietà.
9. Nel periodo estivi il padre si recherà a Roma ogni volta che potrà e, comunque, non meno di 2 volte al mese.
10. Ad anni alternati i figli trascorreranno le festività natalizie dal 24.12 pomeriggio sino al 25.12 pomeriggio con un genitore e dal 31.12 pomeriggio al
01.01 pomeriggio con l'altro genitore. Relativamente alle vacanze pasquali trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro.
11. La NO , come ogni anno, trascorrerà con i figli i mesi estivi Pt_2 presso la propria abitazione a Roma,
12. Il presente ricorso deve intendersi anche come piano genitoriale.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4