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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg12280 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12280 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. PALUMBO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. FARINA CARMINE presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato l'08.07.2024, le parti, e , Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro
1 contratto in Monte di Procida il 02/02/2012 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione non erano nati figli, che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 20.12.2024; che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, ubicata in Monte di Procida (NA) alla via Croci III
Trav. n. 9, rimarrà assegnata al sig. avendo la sig.ra Parte_1
già trasferito la propria residenza. Controparte_1
2) Nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti si danno atto che il sig. ha già corrisposto Parte_1
alla sig.ra la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) Controparte_1
mediante sottoscrizione di buoni fruttiferi postali alla stessa intestati ed in suo possesso e la predetta somma, nei limiti di euro 55.000,00 viene, di comune accordo, trattenuta definitivamente dalla sig.ra ed imputata a titolo di CP_1
mantenimento una tantum in favore della stessa. La restante somma di euro
5.000,00 dovrà essere restituita dalla sig.ra al sig. Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di omologa dei
[...]
presenti patti. Inoltre, il sig. si obbliga a corrispondere tutte Parte_1
le rate residue del finanziamento per l'autovettura Fiat Panda tg. GC697SR già intestata alla sig.ra . Subordinatamente all'adempimento delle Controparte_1
obbligazioni di cui al presente accordo i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti economici tra loro, di essere integralmente soddisfatti e di non aver reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione.
3) Con atto di donazione del 25.11.2016, a firma del notaio dott. Per_1
, registrato il 22.12.2016 al n. 15817 Serie 1T, presso l'Agenzia delle
[...]
Entrate Direzione Provinciale 1 di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli 2 (doc.
05), il sig. riservandosene la nuda proprietà, Parte_1
2 spontaneamente ed irrevocabilmente donava, in conto di legittima e per l'eventuale supero sulla disponibile, con espressa dispensa dalla collazione, al proprio coniuge signora , l'usufrutto vitalizio delle seguenti unità immobiliari Controparte_1
facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Monte di Procida (NA) alla Via
Croci, III traversa n. 9 (già n. 6), e precisamente: “A) appartamento posto al piano terra, avente doppio accesso, sia dalla corte comune che dall'androne, composto di cinque vani ed accessori, confinante con proprietà di Pt_2 [...]
e/o aventi causa, con la III traversa di Via Croci e con l'androne e la Per_2
cassa scale;
B) locale deposito di forma rettangolare, posto al piano cantinato, con accesso dalla corte comune sub. 4 (quattro), ella superficie di circa mq. 67, confinante con la detta corte comune, con il locale sub. 8 (otto) e con la cassa scale;
i dati catastali sono riportati nel quadro “B” della presente nota”. Quanto in oggetto è stato donato nello stato di fatto e di diritto, ben noto alle parti, in cui attualmente si trovano gli immobili innanzi descritti, con ogni accessione, dipendenza e pertinenza, e con gli inerenti diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive se e come esistenti, e con i proporzionali diritti condominiali sopra gli enti del fabbricato di cui costituiscono porzioni, che per uso, destinazione o legge (art. 1117 e ss. Codice civile) debbano considerarsi comuni ed in particolare con la proporzionale quota di comproprietà sul viale di accesso al piano seminterrato
(particella 1074 sub. 4), sull'androne di ingresso e sulla cassa scale, ma con espressa esclusione del lastrico di copertura dell'intero fabbricato, che è di proprietà del signor subentrando la donataria nel preciso stato e luogo Controparte_2
del donante. Tutto ciò premesso, la sig.ra si obbliga a trasferire, Controparte_1
entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di omologa dei presenti patti al sig.
che accetta, l'usufrutto vitalizio delle seguenti unità Parte_1
immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Monte di Procida
(NA) alla Via Croci, III traversa n. 9 (già n. 6), e precisamente: A) appartamento posto al piano terra, avente doppio accesso, sia dalla corte comune che dall'androne, composto di cinque vani ed accessori, confinante con proprietà
di e/o aventi causa, con la III traversa di Via Croci e con Pt_2 Persona_2
3 l'androne e la cassa scale;
riportato al catasto del comune di Monte di Procida al foglio 8, p.lla 1074 sub. 2 via Croci n. 6 piano T, categoria A/2 classe 5 vani
8,5; B) locale deposito di forma rettangolare, posto al piano cantinato, con accesso dalla corte comune sub. 4 (quattro), della superficie di circa mq. 67, confinante con la detta corte comune, con il locale sub. 8 (otto) e con la cassa scale;
riportato nel catasto del comune di Monte di Procida al foglio 8 p.lla 1074 sub 6 (derivante dal frazionamento dell'originario sub 3) traversa III di via Croci n. 9 piano S1 categoria C/2 classe 5, consistenza mq 67; Quanto in oggetto sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto, ben noto alle parti, in cui attualmente si trovano gli immobili innanzi descritti, con ogni accessione, dipendenza e pertinenza, e con gli inerenti diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive se e come esistenti, e con i proporzionali diritti condominiali sopra gli enti del fabbricato di cui costituiscono porzioni, che per uso, destinazione o legge (art. 1117 e ss. Codice civile) debbano considerarsi comuni ed in particolare con la proporzionale quota di comproprietà sul viale di accesso al piano seminterrato (particella 1074 sub. 4), sull'androne di ingresso e sulla cassa scale, ma con espressa esclusione del lastrico di copertura dell'intero fabbricato, che è di proprietà del signor Il Controparte_2
trasferimento dell'usufrutto de quo viene effettuato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Detto trasferimento immobiliare risulta funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e dunque a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, i quali richiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni tassa o imposta ai sensi dell'artt. 19 della legge n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999. (cfr. Cass. civ. n. 11458/2005, Circolare Agenzia delle Entrate
27/E del 21.06-12 e successiva del n.18/E del 29.05.2013 paragrafo 1.15 e riconfermata dalla Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del 21.02.2014 paragrafo 9.2).
Le parti danno atto che i suddetti accordi sono già in atto fra le stesse e subordinatamente all'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo i
4 coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti economici tra loro, di essere integralmente soddisfatti e di non aver reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione.”
Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 02/10/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 70/2025 pubblicata in data 17/01/2025 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data 21.11.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui
5 le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti nato il [...] e Parte_1 CP_1
nata il [...], a [...] (atto n.1,
[...]
parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monte di Procida per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12280 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. PALUMBO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. FARINA CARMINE presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato l'08.07.2024, le parti, e , Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro
1 contratto in Monte di Procida il 02/02/2012 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione non erano nati figli, che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 20.12.2024; che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, ubicata in Monte di Procida (NA) alla via Croci III
Trav. n. 9, rimarrà assegnata al sig. avendo la sig.ra Parte_1
già trasferito la propria residenza. Controparte_1
2) Nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti si danno atto che il sig. ha già corrisposto Parte_1
alla sig.ra la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) Controparte_1
mediante sottoscrizione di buoni fruttiferi postali alla stessa intestati ed in suo possesso e la predetta somma, nei limiti di euro 55.000,00 viene, di comune accordo, trattenuta definitivamente dalla sig.ra ed imputata a titolo di CP_1
mantenimento una tantum in favore della stessa. La restante somma di euro
5.000,00 dovrà essere restituita dalla sig.ra al sig. Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di omologa dei
[...]
presenti patti. Inoltre, il sig. si obbliga a corrispondere tutte Parte_1
le rate residue del finanziamento per l'autovettura Fiat Panda tg. GC697SR già intestata alla sig.ra . Subordinatamente all'adempimento delle Controparte_1
obbligazioni di cui al presente accordo i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti economici tra loro, di essere integralmente soddisfatti e di non aver reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione.
3) Con atto di donazione del 25.11.2016, a firma del notaio dott. Per_1
, registrato il 22.12.2016 al n. 15817 Serie 1T, presso l'Agenzia delle
[...]
Entrate Direzione Provinciale 1 di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli 2 (doc.
05), il sig. riservandosene la nuda proprietà, Parte_1
2 spontaneamente ed irrevocabilmente donava, in conto di legittima e per l'eventuale supero sulla disponibile, con espressa dispensa dalla collazione, al proprio coniuge signora , l'usufrutto vitalizio delle seguenti unità immobiliari Controparte_1
facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Monte di Procida (NA) alla Via
Croci, III traversa n. 9 (già n. 6), e precisamente: “A) appartamento posto al piano terra, avente doppio accesso, sia dalla corte comune che dall'androne, composto di cinque vani ed accessori, confinante con proprietà di Pt_2 [...]
e/o aventi causa, con la III traversa di Via Croci e con l'androne e la Per_2
cassa scale;
B) locale deposito di forma rettangolare, posto al piano cantinato, con accesso dalla corte comune sub. 4 (quattro), ella superficie di circa mq. 67, confinante con la detta corte comune, con il locale sub. 8 (otto) e con la cassa scale;
i dati catastali sono riportati nel quadro “B” della presente nota”. Quanto in oggetto è stato donato nello stato di fatto e di diritto, ben noto alle parti, in cui attualmente si trovano gli immobili innanzi descritti, con ogni accessione, dipendenza e pertinenza, e con gli inerenti diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive se e come esistenti, e con i proporzionali diritti condominiali sopra gli enti del fabbricato di cui costituiscono porzioni, che per uso, destinazione o legge (art. 1117 e ss. Codice civile) debbano considerarsi comuni ed in particolare con la proporzionale quota di comproprietà sul viale di accesso al piano seminterrato
(particella 1074 sub. 4), sull'androne di ingresso e sulla cassa scale, ma con espressa esclusione del lastrico di copertura dell'intero fabbricato, che è di proprietà del signor subentrando la donataria nel preciso stato e luogo Controparte_2
del donante. Tutto ciò premesso, la sig.ra si obbliga a trasferire, Controparte_1
entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di omologa dei presenti patti al sig.
che accetta, l'usufrutto vitalizio delle seguenti unità Parte_1
immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Monte di Procida
(NA) alla Via Croci, III traversa n. 9 (già n. 6), e precisamente: A) appartamento posto al piano terra, avente doppio accesso, sia dalla corte comune che dall'androne, composto di cinque vani ed accessori, confinante con proprietà
di e/o aventi causa, con la III traversa di Via Croci e con Pt_2 Persona_2
3 l'androne e la cassa scale;
riportato al catasto del comune di Monte di Procida al foglio 8, p.lla 1074 sub. 2 via Croci n. 6 piano T, categoria A/2 classe 5 vani
8,5; B) locale deposito di forma rettangolare, posto al piano cantinato, con accesso dalla corte comune sub. 4 (quattro), della superficie di circa mq. 67, confinante con la detta corte comune, con il locale sub. 8 (otto) e con la cassa scale;
riportato nel catasto del comune di Monte di Procida al foglio 8 p.lla 1074 sub 6 (derivante dal frazionamento dell'originario sub 3) traversa III di via Croci n. 9 piano S1 categoria C/2 classe 5, consistenza mq 67; Quanto in oggetto sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto, ben noto alle parti, in cui attualmente si trovano gli immobili innanzi descritti, con ogni accessione, dipendenza e pertinenza, e con gli inerenti diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive se e come esistenti, e con i proporzionali diritti condominiali sopra gli enti del fabbricato di cui costituiscono porzioni, che per uso, destinazione o legge (art. 1117 e ss. Codice civile) debbano considerarsi comuni ed in particolare con la proporzionale quota di comproprietà sul viale di accesso al piano seminterrato (particella 1074 sub. 4), sull'androne di ingresso e sulla cassa scale, ma con espressa esclusione del lastrico di copertura dell'intero fabbricato, che è di proprietà del signor Il Controparte_2
trasferimento dell'usufrutto de quo viene effettuato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Detto trasferimento immobiliare risulta funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e dunque a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, i quali richiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni tassa o imposta ai sensi dell'artt. 19 della legge n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999. (cfr. Cass. civ. n. 11458/2005, Circolare Agenzia delle Entrate
27/E del 21.06-12 e successiva del n.18/E del 29.05.2013 paragrafo 1.15 e riconfermata dalla Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del 21.02.2014 paragrafo 9.2).
Le parti danno atto che i suddetti accordi sono già in atto fra le stesse e subordinatamente all'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo i
4 coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti economici tra loro, di essere integralmente soddisfatti e di non aver reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione.”
Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 02/10/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 70/2025 pubblicata in data 17/01/2025 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data 21.11.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui
5 le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti nato il [...] e Parte_1 CP_1
nata il [...], a [...] (atto n.1,
[...]
parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monte di Procida per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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