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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/12/2025, n. 4746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4746 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9275/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FF IM
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9275/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Nicola Gargano Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._2
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._3
LO RI (C.F. ) e ES GN (C.F. C.F._4
) elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, indirizzo pec. C.F._5
CONVENUTO
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._6 CP_3
), (C.F. ) C.F._7 Controparte_4 C.F._8
CONVENUTE CONTUMACI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 28.06.2021 , per un credito di € 65.625,79, chiedeva, ex art. Parte_1
2901 c.c., che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti “l'atto di “Donazione modale” a rogito del
Notaio dottor del 30 giugno 2016, REP. N. 34167, Raccolta n. 14261, data di Persona_1
registrazione 29.07.2016 con cui il Sig. ha donato: - Alla di lui figlia Controparte_1 CP_2
la nuda proprietà di parte della propria quota di partecipazione al capitale della società
[...]
“LA IC Srl”, per un valore nominale di €. 23.666,67, e valore di €. 336.770,04, con sede in
SA (Ba) alla Strada Statale 100 Km 17,5 Torre D 6 piano sn, C.F. ; - Alla di P.IVA_1
lui figlia la nuda proprietà di parte della propria quota di partecipazione al capitale CP_3
della società “LA IC Srl”, per un valore nominale di €. 23.666,67, con sede in SA
(Ba) alla Strada Statale 100 Km 17,5 Torre D 6 piano sn, C.F. ; - Alla di lui figlia P.IVA_1
la nuda proprietà di parte della propria quota di partecipazione al capitale della Controparte_4
società “LA IC Srl”, per un valore nominale di €. 23.666,67, con sede in SA (Ba) alla
Strada Statale 100 Km 17,5 Torre D 6 piano sn, C.F. , e, comunque rendere inefficace P.IVA_1
nei confronti del notaio Dr. l'atto con cui il sig. ha donato alle Parte_1 Controparte_1
proprie figlie la nuda proprietà dell'intera propria quota di partecipazione al capitale della società a
responsabilità limitata LA IC SRL per le motivazioni tutte di cui in narrativa, e, del pari,
revocare la successiva attribuzione da parte di in favore delle donatarie Controparte_1 CP_2
, e ”, con vittoria delle spese di lite.
[...] CP_3 CP_4
pagina 2 di 7 Con comparsa del 12.01.2022 si costituiva in giudizio , il quale, preliminarmente e in Controparte_1
rito, eccepiva la mancanza, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., dell'interesse ad agire da parte dell'attore
. Parte_1
A riguardo, faceva rilevare che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, la società “La EL
s.r.l.” era stata dichiarata estinta.
Infatti, con atto a rogito del Notaio del 10.04.2018, registrato a Bari il Persona_1
19.04.2018 al n. 12428/1T, l'assemblea della La EL s.r.l. aveva deliberato e approvato la scissione totale proporzionale della società mediante costituzione di due nuove società Controparte_5
e delle cui rispettive quote divenivano titolari in parti uguali
[...] Controparte_6 CP_3
e .
[...] Controparte_2 Controparte_4
Nel merito, chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di causa.
Le altre convenute rimanevano contumaci.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. chiedeva, “oltre all'accoglimento Parte_1
delle conclusioni di cui all'atto di citazione, anche la revoca della successiva attribuzione della società
EL Srl in favore delle beneficiarie e costituite Controparte_5 Controparte_7
per scissione totale proporzionale della stessa EL Srl, con atto a cura Notaio Dott. Per_1
di Bari del 28/08/2019 rep.n. 37444, racc.n.16323, in persona del legale Persona_1
rappresentante pro-tempore con sede legale nel comune di SA (BA) Strada Statale 100 Km
17,5, Torre D6 piano SN, relativamente alle attribuzioni contenute nell'atto di scissione richiamato”.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., eccepiva l'inammissibilità della Controparte_1
domanda di revoca formulata dall'attore, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c., in quanto del tutto nuova e avente ad oggetto un nuovo petitum e causa petendi rispetto alla domanda proposta con l'atto di citazione. pagina 3 di 7 La causa, istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
02.10.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, convertito nella L. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale venivano concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c..
------------------------------
La domanda va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto che siano dichiarati inefficaci, ex art. Parte_1
2901 c.c., nei suoi confronti:
1) l'atto di donazione della nuda proprietà delle quote societarie della La EL s.r.l. del 30.06.2016
posto in essere da in favore della figlia;
Controparte_1 Controparte_2
2) l'atto di donazione della nuda proprietà delle quote societarie della La EL s.r.l. del 30.06.2016
posto in essere da in favore della figlia;
Controparte_1 CP_3
3) l'atto di donazione della nuda proprietà delle quote societarie della La EL s.r.l. del 30.06.2016
posto in essere da in favore della figlia . Controparte_1 Controparte_4
Vi è in atti la prova documentale che in data 10.04.2018, con atto a rogito del Notaio Persona_1
, registrato a Bari il 19.04.2018 al n. 12428/1T, l'assemblea della La EL s.r.l. ha deliberato e
[...]
approvato la scissione totale proporzionale della società mediante costituzione di due nuove società
[...]
e delle cui rispettive quote sono divenute titolari Controparte_5 Controparte_6
in parti uguali , e . (doc. 4 della comparsa di CP_3 Controparte_2 Controparte_4
costituzione).
Alla luce di quanto innanzi, è evidente che, come eccepito dalla difesa del convenuto , Controparte_1
non ha interesse giuridico, ex art. 100 c.p.c., ad ottenere una pronuncia giudiziale che Parte_1
dichiari l'inefficacia relativa dell'atto di donazione indicato nell'atto di citazione, in quanto priva di pagina 4 di 7 qualsiasi utilità pratica.
Infatti, nell'ipotesi di accoglimento della domanda formulata da , le quote della EL Parte_1
s.r.l., in mancanza di una azione revocatoria proposta avverso la disposta scissione totale societaria,
non sarebbero aggredibili esecutivamente perché non più esistenti, in quanto facenti attualmente parte del patrimonio di altri due soggetti giuridici ( e Controparte_5 Controparte_6
che nulla hanno a che vedere con la EL s.r.l. società che è stata dichiarata estinta in data
[...]
10.04.2018, circostanza questa che, come innanzi detto, è stata documentalmente provata e, in ogni caso, non contestata da parte attrice.
Per quanto riguarda, poi, la domanda avanzata, per la prima volta, da con la memoria Parte_1
ex art. 183, comma VI, c.p.c., con la quale l'attore ha chiesto, peraltro in maniera generica, la revoca delle attribuzioni della EL s.r.l. in favore delle società e Controparte_5 [...]
va detto che secondo consolidata giurisprudenza, “si registra Controparte_6
una "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da
quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi
fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo
radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i
termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il
regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa
petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto
costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al
concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (cfr. Cass. 20 luglio 2012, n.12621).
Alla luce dei principi di diritto innanzi esposti, nessun dubbio può sussistere sul fatto che si tratti di una pretesa (la revoca delle attribuzioni della EL s.r.l. in favore delle società Parte_2
e fondata su questioni giuridiche non prospettate prima e obiettivamente Controparte_6
pagina 5 di 7 diversa da quella originariamente fatta valere (revocatoria dell'atto di donazione di quote sociali) che comporta non una mera “emendatio”, ma una “mutatio libelli”, come tale inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi del D.M. n. 147/2022, in considerazione dell'esiguità dell'attività svolta e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, tenendo conto del valore del credito complessivamente vantato dall'attore (€ 65.625,79) – scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del
28.06.2021 da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , così provvede: Controparte_4
1) rigetta la domanda;
2) condanna al rimborso delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 7.052,00, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 24 dicembre 2025.
Il Giudice
FF IM
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FF IM
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9275/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Nicola Gargano Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._2
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._3
LO RI (C.F. ) e ES GN (C.F. C.F._4
) elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, indirizzo pec. C.F._5
CONVENUTO
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._6 CP_3
), (C.F. ) C.F._7 Controparte_4 C.F._8
CONVENUTE CONTUMACI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 28.06.2021 , per un credito di € 65.625,79, chiedeva, ex art. Parte_1
2901 c.c., che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti “l'atto di “Donazione modale” a rogito del
Notaio dottor del 30 giugno 2016, REP. N. 34167, Raccolta n. 14261, data di Persona_1
registrazione 29.07.2016 con cui il Sig. ha donato: - Alla di lui figlia Controparte_1 CP_2
la nuda proprietà di parte della propria quota di partecipazione al capitale della società
[...]
“LA IC Srl”, per un valore nominale di €. 23.666,67, e valore di €. 336.770,04, con sede in
SA (Ba) alla Strada Statale 100 Km 17,5 Torre D 6 piano sn, C.F. ; - Alla di P.IVA_1
lui figlia la nuda proprietà di parte della propria quota di partecipazione al capitale CP_3
della società “LA IC Srl”, per un valore nominale di €. 23.666,67, con sede in SA
(Ba) alla Strada Statale 100 Km 17,5 Torre D 6 piano sn, C.F. ; - Alla di lui figlia P.IVA_1
la nuda proprietà di parte della propria quota di partecipazione al capitale della Controparte_4
società “LA IC Srl”, per un valore nominale di €. 23.666,67, con sede in SA (Ba) alla
Strada Statale 100 Km 17,5 Torre D 6 piano sn, C.F. , e, comunque rendere inefficace P.IVA_1
nei confronti del notaio Dr. l'atto con cui il sig. ha donato alle Parte_1 Controparte_1
proprie figlie la nuda proprietà dell'intera propria quota di partecipazione al capitale della società a
responsabilità limitata LA IC SRL per le motivazioni tutte di cui in narrativa, e, del pari,
revocare la successiva attribuzione da parte di in favore delle donatarie Controparte_1 CP_2
, e ”, con vittoria delle spese di lite.
[...] CP_3 CP_4
pagina 2 di 7 Con comparsa del 12.01.2022 si costituiva in giudizio , il quale, preliminarmente e in Controparte_1
rito, eccepiva la mancanza, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., dell'interesse ad agire da parte dell'attore
. Parte_1
A riguardo, faceva rilevare che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, la società “La EL
s.r.l.” era stata dichiarata estinta.
Infatti, con atto a rogito del Notaio del 10.04.2018, registrato a Bari il Persona_1
19.04.2018 al n. 12428/1T, l'assemblea della La EL s.r.l. aveva deliberato e approvato la scissione totale proporzionale della società mediante costituzione di due nuove società Controparte_5
e delle cui rispettive quote divenivano titolari in parti uguali
[...] Controparte_6 CP_3
e .
[...] Controparte_2 Controparte_4
Nel merito, chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di causa.
Le altre convenute rimanevano contumaci.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. chiedeva, “oltre all'accoglimento Parte_1
delle conclusioni di cui all'atto di citazione, anche la revoca della successiva attribuzione della società
EL Srl in favore delle beneficiarie e costituite Controparte_5 Controparte_7
per scissione totale proporzionale della stessa EL Srl, con atto a cura Notaio Dott. Per_1
di Bari del 28/08/2019 rep.n. 37444, racc.n.16323, in persona del legale Persona_1
rappresentante pro-tempore con sede legale nel comune di SA (BA) Strada Statale 100 Km
17,5, Torre D6 piano SN, relativamente alle attribuzioni contenute nell'atto di scissione richiamato”.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., eccepiva l'inammissibilità della Controparte_1
domanda di revoca formulata dall'attore, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c., in quanto del tutto nuova e avente ad oggetto un nuovo petitum e causa petendi rispetto alla domanda proposta con l'atto di citazione. pagina 3 di 7 La causa, istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
02.10.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, convertito nella L. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale venivano concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c..
------------------------------
La domanda va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto che siano dichiarati inefficaci, ex art. Parte_1
2901 c.c., nei suoi confronti:
1) l'atto di donazione della nuda proprietà delle quote societarie della La EL s.r.l. del 30.06.2016
posto in essere da in favore della figlia;
Controparte_1 Controparte_2
2) l'atto di donazione della nuda proprietà delle quote societarie della La EL s.r.l. del 30.06.2016
posto in essere da in favore della figlia;
Controparte_1 CP_3
3) l'atto di donazione della nuda proprietà delle quote societarie della La EL s.r.l. del 30.06.2016
posto in essere da in favore della figlia . Controparte_1 Controparte_4
Vi è in atti la prova documentale che in data 10.04.2018, con atto a rogito del Notaio Persona_1
, registrato a Bari il 19.04.2018 al n. 12428/1T, l'assemblea della La EL s.r.l. ha deliberato e
[...]
approvato la scissione totale proporzionale della società mediante costituzione di due nuove società
[...]
e delle cui rispettive quote sono divenute titolari Controparte_5 Controparte_6
in parti uguali , e . (doc. 4 della comparsa di CP_3 Controparte_2 Controparte_4
costituzione).
Alla luce di quanto innanzi, è evidente che, come eccepito dalla difesa del convenuto , Controparte_1
non ha interesse giuridico, ex art. 100 c.p.c., ad ottenere una pronuncia giudiziale che Parte_1
dichiari l'inefficacia relativa dell'atto di donazione indicato nell'atto di citazione, in quanto priva di pagina 4 di 7 qualsiasi utilità pratica.
Infatti, nell'ipotesi di accoglimento della domanda formulata da , le quote della EL Parte_1
s.r.l., in mancanza di una azione revocatoria proposta avverso la disposta scissione totale societaria,
non sarebbero aggredibili esecutivamente perché non più esistenti, in quanto facenti attualmente parte del patrimonio di altri due soggetti giuridici ( e Controparte_5 Controparte_6
che nulla hanno a che vedere con la EL s.r.l. società che è stata dichiarata estinta in data
[...]
10.04.2018, circostanza questa che, come innanzi detto, è stata documentalmente provata e, in ogni caso, non contestata da parte attrice.
Per quanto riguarda, poi, la domanda avanzata, per la prima volta, da con la memoria Parte_1
ex art. 183, comma VI, c.p.c., con la quale l'attore ha chiesto, peraltro in maniera generica, la revoca delle attribuzioni della EL s.r.l. in favore delle società e Controparte_5 [...]
va detto che secondo consolidata giurisprudenza, “si registra Controparte_6
una "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da
quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi
fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo
radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i
termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il
regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa
petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto
costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al
concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (cfr. Cass. 20 luglio 2012, n.12621).
Alla luce dei principi di diritto innanzi esposti, nessun dubbio può sussistere sul fatto che si tratti di una pretesa (la revoca delle attribuzioni della EL s.r.l. in favore delle società Parte_2
e fondata su questioni giuridiche non prospettate prima e obiettivamente Controparte_6
pagina 5 di 7 diversa da quella originariamente fatta valere (revocatoria dell'atto di donazione di quote sociali) che comporta non una mera “emendatio”, ma una “mutatio libelli”, come tale inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi del D.M. n. 147/2022, in considerazione dell'esiguità dell'attività svolta e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, tenendo conto del valore del credito complessivamente vantato dall'attore (€ 65.625,79) – scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del
28.06.2021 da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , così provvede: Controparte_4
1) rigetta la domanda;
2) condanna al rimborso delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 7.052,00, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 24 dicembre 2025.
Il Giudice
FF IM
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