CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 554/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, TO
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3429/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4906/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400001096 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7452/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3429/2025 la società Ricorrente_1 SRL ha appellato la sentenza n. 14775/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stessa avverso l'avviso di Accertamento n. 42122400001096 TASI 2018.
A sostegno del ricorso di I grado, la contribuente ha dedotto il difetto di motivazione dell'Avviso di
Accertamento e l'infondatezza nel merito, contestando la valutazione del terreno e delle condizioni dei fabbricati.
2.- Il Giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso è inammissibile in quanto:
1.- la società ricorrente non ha richiamato nel ricorso la data di ricezione dell'avviso impugnato, e non ha depositato copia della ricevuta di consegna da cui sia possibile rilevare la data di ricezione dell'atto, impedendo la verifica della tempestività del ricorso;
2.- la prova della notifica non è stata fornita correttamente, presentando la ricevuta di consegna in formato
PDF anziché EML, precludendo alla Corte di verificare la conformità dell'atto notificato a quello depositato, atteso che la parte resistente non si è costituita in giudizio.
3.- Ha proposto appello la società contribuente per i seguenti motivi:
.- errore del Giudice di primo grado nel ritenere che non era stato indicato nel ricorso a data di ricezione dell'avviso impugnato, rilevando che, al contrario, che era stata indicata la data di ricevimento dell'atto;
.- ulteriore errore del Giudice che avrebbe considerato il ricorso introduttivo alla stregua dei documenti allegati.
Ha, inoltre, depositato, per la prima volta nell'odierno giudizio di appello la prova della data di ricezione dell'avviso impugnato
Si è costituita in giudizio Publiservizi s.r.l., che ha resistito all'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- La sentenza impugnata ha ritenuto il ricorso inammissibile per asserita mancata indicazione della data di notifica dell'avviso di accertamento e per l'assenza della prova della tempestività dell'impugnazione.
Tale conclusione non può essere condivisa.
Dal ricorso introduttivo risulta espressamente indicata la data di ricezione dell'atto impugnato, circostanza che consente di verificare la proposizione del ricorso entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Inoltre, l'appellante ha prodotto in sede di gravame idonea documentazione rilasciata da Poste Italiane attestante la data di consegna dell'avviso, ad ulteriore conferma della tempestività dell'impugnazione.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'indicazione della data di notifica dell'atto impugnato è requisito funzionale alla verifica della tempestività, ma non costituisce un formalismo tale da giustificare una pronuncia di inammissibilità quando la data sia comunque desumibile dagli atti o documentalmente provata (Cass., sez. V, n. 18438/2018; Cass., n. 7011/2019).
Ne consegue che la pronuncia di inammissibilità resa sul punto è viziata.
2.- Ulteriore motivo di inammissibilità ravvisato dal giudice di primo grado attiene alla presunta mancanza di attestazione di conformità dell'atto notificato via PEC rispetto a quello depositato telematicamente, nonché al deposito della ricevuta di consegna in formato PDF anziché EML.
Anche tale statuizione è erronea.
Nel processo tributario telematico, il ricorso nativo digitale notificato e depositato con modalità telematica non necessita di attestazione di conformità, in quanto non si verte in ipotesi di copia analogica di un originale informatico, ma di riproduzione del medesimo atto digitale.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che le irregolarità formali del deposito telematico non determinano l'inammissibilità del ricorso ove sia comunque raggiunto lo scopo dell'atto, ossia la conoscenza legale dello stesso da parte della controparte (Cass., sez. V, n. 23620/2018; Cass., n.
7665/2020).
Nel caso di specie, la notifica del ricorso alla società concessionaria risulta avvenuta regolarmente e non è stata contestata dalla controparte, che peraltro non si è costituita in giudizio. Non sussiste pertanto alcuna lesione del diritto di difesa né alcuna incertezza sull'identità e sul contenuto dell'atto notificato.
3.- Accertata l'ammissibilità del ricorso introduttivo, la Corte può decidere nel merito.
L'avviso di accertamento impugnato reca una motivazione meramente apparente, limitata all'indicazione di un presunto “mancato versamento”, senza alcuna esplicitazione dei criteri seguiti per la rideterminazione della base imponibile, né dei valori attribuiti alle aree e ai fabbricati.
È principio pacifico che l'atto impositivo debba contenere una motivazione idonea a porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa
(art. 7 L. n. 212/2000).
In materia di IMU/TASI, la Corte di Cassazione ha chiarito che “L'avviso di accertamento relativo ad aree fabbricabili deve indicare i criteri adottati per la determinazione del valore venale, non potendo limitarsi a una quantificazione apodittica.”
(Cass., sez. V, n. 5076/2019; Cass., n. 11439/2017)
Nel caso in esame, l'ente accertatore ha omesso qualsiasi riferimento ai parametri indicati dall'art. 5, comma
5, del D.Lgs. n. 504/1992 (zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione urbanistica, oneri di urbanizzazione, valori di mercato), rendendo l'atto illegittimo per difetto assoluto di motivazione.
3.2. La società appellante ha determinato il valore del terreno sulla base di prezzi di mercato effettivi, desunti da una compravendita intervenuta nel 2016, tenendo conto della destinazione industriale dell'area, delle limitazioni edificatorie e degli ingenti oneri di bonifica ambientale necessari a renderla edificabile.
La giurisprudenza ha più volte affermato che, nella stima del valore venale, devono essere considerati anche i costi di bonifica e le condizioni ambientali del suolo, trattandosi di elementi che incidono direttamente sul valore di mercato (Cass., sez. V, n. 25506/2021; Cass., n. 13105/2016).
L'Ufficio non ha fornito alcuna prova contraria né ha contestato specificamente i valori dichiarati, limitandosi a una rideterminazione del tutto astratta e avulsa dalle caratteristiche concrete del bene.
3.3. Quanto ai fabbricati insistenti sull'area, risulta documentalmente provato che si tratta di scheletri di capannoni industriali, privi di funzionalità e in stato di totale inagibilità, come attestato da perizia tecnica prodotta in atti.
È consolidato l'orientamento secondo cui i fabbricati inagibili o diroccati, privi di autonoma capacità reddituale e non utilizzabili, non possono essere assoggettati a imposizione come fabbricati ordinari, dovendosi applicare la riduzione prevista o, nei casi estremi, escludere del tutto la tassazione (Cass., sez. V, n.
19638/2019; Cass., n. 11973/2014).
Anche sotto tale profilo, l'accertamento risulta infondato.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, TO
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3429/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4906/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400001096 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7452/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3429/2025 la società Ricorrente_1 SRL ha appellato la sentenza n. 14775/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stessa avverso l'avviso di Accertamento n. 42122400001096 TASI 2018.
A sostegno del ricorso di I grado, la contribuente ha dedotto il difetto di motivazione dell'Avviso di
Accertamento e l'infondatezza nel merito, contestando la valutazione del terreno e delle condizioni dei fabbricati.
2.- Il Giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso è inammissibile in quanto:
1.- la società ricorrente non ha richiamato nel ricorso la data di ricezione dell'avviso impugnato, e non ha depositato copia della ricevuta di consegna da cui sia possibile rilevare la data di ricezione dell'atto, impedendo la verifica della tempestività del ricorso;
2.- la prova della notifica non è stata fornita correttamente, presentando la ricevuta di consegna in formato
PDF anziché EML, precludendo alla Corte di verificare la conformità dell'atto notificato a quello depositato, atteso che la parte resistente non si è costituita in giudizio.
3.- Ha proposto appello la società contribuente per i seguenti motivi:
.- errore del Giudice di primo grado nel ritenere che non era stato indicato nel ricorso a data di ricezione dell'avviso impugnato, rilevando che, al contrario, che era stata indicata la data di ricevimento dell'atto;
.- ulteriore errore del Giudice che avrebbe considerato il ricorso introduttivo alla stregua dei documenti allegati.
Ha, inoltre, depositato, per la prima volta nell'odierno giudizio di appello la prova della data di ricezione dell'avviso impugnato
Si è costituita in giudizio Publiservizi s.r.l., che ha resistito all'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- La sentenza impugnata ha ritenuto il ricorso inammissibile per asserita mancata indicazione della data di notifica dell'avviso di accertamento e per l'assenza della prova della tempestività dell'impugnazione.
Tale conclusione non può essere condivisa.
Dal ricorso introduttivo risulta espressamente indicata la data di ricezione dell'atto impugnato, circostanza che consente di verificare la proposizione del ricorso entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Inoltre, l'appellante ha prodotto in sede di gravame idonea documentazione rilasciata da Poste Italiane attestante la data di consegna dell'avviso, ad ulteriore conferma della tempestività dell'impugnazione.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'indicazione della data di notifica dell'atto impugnato è requisito funzionale alla verifica della tempestività, ma non costituisce un formalismo tale da giustificare una pronuncia di inammissibilità quando la data sia comunque desumibile dagli atti o documentalmente provata (Cass., sez. V, n. 18438/2018; Cass., n. 7011/2019).
Ne consegue che la pronuncia di inammissibilità resa sul punto è viziata.
2.- Ulteriore motivo di inammissibilità ravvisato dal giudice di primo grado attiene alla presunta mancanza di attestazione di conformità dell'atto notificato via PEC rispetto a quello depositato telematicamente, nonché al deposito della ricevuta di consegna in formato PDF anziché EML.
Anche tale statuizione è erronea.
Nel processo tributario telematico, il ricorso nativo digitale notificato e depositato con modalità telematica non necessita di attestazione di conformità, in quanto non si verte in ipotesi di copia analogica di un originale informatico, ma di riproduzione del medesimo atto digitale.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che le irregolarità formali del deposito telematico non determinano l'inammissibilità del ricorso ove sia comunque raggiunto lo scopo dell'atto, ossia la conoscenza legale dello stesso da parte della controparte (Cass., sez. V, n. 23620/2018; Cass., n.
7665/2020).
Nel caso di specie, la notifica del ricorso alla società concessionaria risulta avvenuta regolarmente e non è stata contestata dalla controparte, che peraltro non si è costituita in giudizio. Non sussiste pertanto alcuna lesione del diritto di difesa né alcuna incertezza sull'identità e sul contenuto dell'atto notificato.
3.- Accertata l'ammissibilità del ricorso introduttivo, la Corte può decidere nel merito.
L'avviso di accertamento impugnato reca una motivazione meramente apparente, limitata all'indicazione di un presunto “mancato versamento”, senza alcuna esplicitazione dei criteri seguiti per la rideterminazione della base imponibile, né dei valori attribuiti alle aree e ai fabbricati.
È principio pacifico che l'atto impositivo debba contenere una motivazione idonea a porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa
(art. 7 L. n. 212/2000).
In materia di IMU/TASI, la Corte di Cassazione ha chiarito che “L'avviso di accertamento relativo ad aree fabbricabili deve indicare i criteri adottati per la determinazione del valore venale, non potendo limitarsi a una quantificazione apodittica.”
(Cass., sez. V, n. 5076/2019; Cass., n. 11439/2017)
Nel caso in esame, l'ente accertatore ha omesso qualsiasi riferimento ai parametri indicati dall'art. 5, comma
5, del D.Lgs. n. 504/1992 (zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione urbanistica, oneri di urbanizzazione, valori di mercato), rendendo l'atto illegittimo per difetto assoluto di motivazione.
3.2. La società appellante ha determinato il valore del terreno sulla base di prezzi di mercato effettivi, desunti da una compravendita intervenuta nel 2016, tenendo conto della destinazione industriale dell'area, delle limitazioni edificatorie e degli ingenti oneri di bonifica ambientale necessari a renderla edificabile.
La giurisprudenza ha più volte affermato che, nella stima del valore venale, devono essere considerati anche i costi di bonifica e le condizioni ambientali del suolo, trattandosi di elementi che incidono direttamente sul valore di mercato (Cass., sez. V, n. 25506/2021; Cass., n. 13105/2016).
L'Ufficio non ha fornito alcuna prova contraria né ha contestato specificamente i valori dichiarati, limitandosi a una rideterminazione del tutto astratta e avulsa dalle caratteristiche concrete del bene.
3.3. Quanto ai fabbricati insistenti sull'area, risulta documentalmente provato che si tratta di scheletri di capannoni industriali, privi di funzionalità e in stato di totale inagibilità, come attestato da perizia tecnica prodotta in atti.
È consolidato l'orientamento secondo cui i fabbricati inagibili o diroccati, privi di autonoma capacità reddituale e non utilizzabili, non possono essere assoggettati a imposizione come fabbricati ordinari, dovendosi applicare la riduzione prevista o, nei casi estremi, escludere del tutto la tassazione (Cass., sez. V, n.
19638/2019; Cass., n. 11973/2014).
Anche sotto tale profilo, l'accertamento risulta infondato.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.