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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 15/12/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 283/2025
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone dei magistrati: dott.ssa MA RI PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto n.283/2025 promosso da:
(nata a [...] il [...], res. Camisano Vicentino, Via Colombo Parte_1
15/b – cod. fisc. , C.F._1
(nato a [...] il [...], res. in Isola del Piano, Via Parte_2
Montebello 1 – cod. fisc. C.F._2 entrambi assistiti e difesi dall'avv. Nicola RIa Ciacci,
RICORRENTI
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso e da note depositate il
12.11.2025 in sost. dell'udienza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.6.2025 i coniugi e Parte_1 Parte_2
... premesso di avere contratto matrimonio a Isola del Piano il 15.6.2013;
... che dall'unione era nato un figlio, , il 28.6.2016; Per_1
... di essersi consensualmente separati in forza del decreto di omologa della separazione personale consensuale emesso dal Tribunale di Urbino il 14.9.2022;
... di non avere da tale epoca ripreso la convivenza coniugale;
pagina 1 di 4 tanto premesso, chiedevano che questo Tribunale, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio.
Il ricorso veniva comunicato al P.M. ex art. 71 c.p.c., il quale precisava le conclusioni come sopra riportate.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La prodotta documentazione e la manifestata volontà dei coniugi consentono, infatti, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b)
e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di divorzio.
In particolare, è documentato che con decreto del 14.9.2022 il Tribunale di Urbino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Dall'epoca della separazione i coniugi non hanno più ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle certificazioni anagrafiche.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto a Isola del Piano in data 15.6.2013.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico e rispondenti agli interessi del figlio minorenne. Pertanto vengono recepite dal Tribunale.
P Q M
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 25.6.2025 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
a) dichiara lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.6.2013 a Isola del Piano (PU) da e Parte_1 Parte_2 matrimonio trascritto al n.1, parte II, Serie A, dell'anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Isola del Piano;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
c) dà atto delle condizioni concordate tra le parti:
“A) verserà alla moglie (alla quale spetterà l'intero assegno unico Parte_2 familiare) la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta), rivalutabile in base alle variazioni Istat, a titolo di mantenimento di . Per_1
pagina 2 di 4 Tale somma sarà comprensiva degli eventuali costi del dopo scuola e della mensa scolastica.
B) Le ulteriori spese straordinarie di (mediche, scolastiche, sportive) rimarranno Per_1
a carico per il 50% per ciascun coniuge, come meglio specificato dal protocollo
d'intesa del Tribunale di Pesaro che le parti dichiarano di già conoscere e che, comunque, si deposita con l'odierno atto (doc. 7).
Tali spese verranno richieste dal coniuge che le ha anticipate – indicativamente - di bimestre in bimestre inviando le giustificazioni documentali di pagamento.
C) I coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti economicamente e, per l'effetto, rinunciano – per loro - a qualsiasi mantenimento.
D) Il figlio minorenne (che inizierà la quarta elementare nell'anno scolastico Per_1
2025-2026) viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ma avrà stabile residenza e prevalente collocazione presso la madre.
D) Il Sig. terrà con sé il figlio (con impegno a rispettare i suoi impegni Parte_2 scolastici, sportivi, relazionali e ludici) con le seguenti modalità:
- un week end (dal sabato mattina alla domenica sera) ogni quattro con incontri che, abitualmente, si terranno presso il Comune di residenza di . I coniugi concordano Pt_1 che, nulla opponendo Pietro, alcuni di detti week end potranno essere trascorsi anche presso la residenza di in tal caso sarà onere del padre recarsi a prendere il Pt_2 ragazzo e riportarlo dalla mamma.
- dieci giorni (consecutivi) nel periodo estivo da concordarsi con almeno un mese di anticipo;
di eguale periodo (con sospensione delle visite del padre), con medesime modalità, beneficerà anche . Parte_1
- nelle festività natalizie resterà con il padre per 6 giorni consecutivi, alternando Per_1 di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno (nei rimanenti giorni vengono sospese le visite del padre) - nelle festività pasquali resterà con il Per_1 padre per 3 giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo
Visto il buon rapporto, le sopra indicate visite e/o modalità potranno essere modificate nell'accordo di entrambi e nell'interesse del ragazzo.”
Così deciso in Urbino in data 15 dicembre 2025, nella Camera di consiglio di questo
Tribunale. Il Presidente est.
MA RI pagina 3 di 4 atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone dei magistrati: dott.ssa MA RI PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto n.283/2025 promosso da:
(nata a [...] il [...], res. Camisano Vicentino, Via Colombo Parte_1
15/b – cod. fisc. , C.F._1
(nato a [...] il [...], res. in Isola del Piano, Via Parte_2
Montebello 1 – cod. fisc. C.F._2 entrambi assistiti e difesi dall'avv. Nicola RIa Ciacci,
RICORRENTI
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso e da note depositate il
12.11.2025 in sost. dell'udienza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.6.2025 i coniugi e Parte_1 Parte_2
... premesso di avere contratto matrimonio a Isola del Piano il 15.6.2013;
... che dall'unione era nato un figlio, , il 28.6.2016; Per_1
... di essersi consensualmente separati in forza del decreto di omologa della separazione personale consensuale emesso dal Tribunale di Urbino il 14.9.2022;
... di non avere da tale epoca ripreso la convivenza coniugale;
pagina 1 di 4 tanto premesso, chiedevano che questo Tribunale, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio.
Il ricorso veniva comunicato al P.M. ex art. 71 c.p.c., il quale precisava le conclusioni come sopra riportate.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La prodotta documentazione e la manifestata volontà dei coniugi consentono, infatti, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b)
e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di divorzio.
In particolare, è documentato che con decreto del 14.9.2022 il Tribunale di Urbino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Dall'epoca della separazione i coniugi non hanno più ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle certificazioni anagrafiche.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto a Isola del Piano in data 15.6.2013.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico e rispondenti agli interessi del figlio minorenne. Pertanto vengono recepite dal Tribunale.
P Q M
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 25.6.2025 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
a) dichiara lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.6.2013 a Isola del Piano (PU) da e Parte_1 Parte_2 matrimonio trascritto al n.1, parte II, Serie A, dell'anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Isola del Piano;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
c) dà atto delle condizioni concordate tra le parti:
“A) verserà alla moglie (alla quale spetterà l'intero assegno unico Parte_2 familiare) la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta), rivalutabile in base alle variazioni Istat, a titolo di mantenimento di . Per_1
pagina 2 di 4 Tale somma sarà comprensiva degli eventuali costi del dopo scuola e della mensa scolastica.
B) Le ulteriori spese straordinarie di (mediche, scolastiche, sportive) rimarranno Per_1
a carico per il 50% per ciascun coniuge, come meglio specificato dal protocollo
d'intesa del Tribunale di Pesaro che le parti dichiarano di già conoscere e che, comunque, si deposita con l'odierno atto (doc. 7).
Tali spese verranno richieste dal coniuge che le ha anticipate – indicativamente - di bimestre in bimestre inviando le giustificazioni documentali di pagamento.
C) I coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti economicamente e, per l'effetto, rinunciano – per loro - a qualsiasi mantenimento.
D) Il figlio minorenne (che inizierà la quarta elementare nell'anno scolastico Per_1
2025-2026) viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ma avrà stabile residenza e prevalente collocazione presso la madre.
D) Il Sig. terrà con sé il figlio (con impegno a rispettare i suoi impegni Parte_2 scolastici, sportivi, relazionali e ludici) con le seguenti modalità:
- un week end (dal sabato mattina alla domenica sera) ogni quattro con incontri che, abitualmente, si terranno presso il Comune di residenza di . I coniugi concordano Pt_1 che, nulla opponendo Pietro, alcuni di detti week end potranno essere trascorsi anche presso la residenza di in tal caso sarà onere del padre recarsi a prendere il Pt_2 ragazzo e riportarlo dalla mamma.
- dieci giorni (consecutivi) nel periodo estivo da concordarsi con almeno un mese di anticipo;
di eguale periodo (con sospensione delle visite del padre), con medesime modalità, beneficerà anche . Parte_1
- nelle festività natalizie resterà con il padre per 6 giorni consecutivi, alternando Per_1 di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno (nei rimanenti giorni vengono sospese le visite del padre) - nelle festività pasquali resterà con il Per_1 padre per 3 giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo
Visto il buon rapporto, le sopra indicate visite e/o modalità potranno essere modificate nell'accordo di entrambi e nell'interesse del ragazzo.”
Così deciso in Urbino in data 15 dicembre 2025, nella Camera di consiglio di questo
Tribunale. Il Presidente est.
MA RI pagina 3 di 4 atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4