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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 04/02/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1817/2022: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. FORTINI Parte_1
FEDERICA
Appellante contro rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 dagli avv. SALONIA ROSARIO e TADDEI STEFANO
Appellata ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 87 del 2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso in opposizione a precetto proposto dalla Controparte_1
ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto notificato alla suddetta
[...] società in data 21.12.2020, con il quale aveva intimato, in Parte_1 forza della sentenza n. 1476 del 2020 resa dalla Corte di Appello di Roma, il pagamento della complessiva somma di € 90.225,50 a titolo di differenze retributive relative al periodo 12.3.2014 – 30.9.2020 (eccettuato il periodo dall'11.11.2016 al 5.7.2017), spese di precetto e spese legali residue.
1.1 Il Tribunale ha valutato fondata l'opposizione proposta dalla , che CP_1 aveva dedotto a fondamento dell'opposizione l'assenza di un valido titolo esecutivo in quanto la sentenza n. 1476 del 2020 della Corte di Appello di
Roma era priva dei requisiti di cui all'art. 474 cpc (certezza, liquidità ed esigibilità del credito); ha evidenziato, in particolare, il primo giudice (dopo aver ricostruito le complesse vicende giudiziarie intercorse tra le parti) che la sentenza n. 1476 del 2020 nasceva dal rinvio operato alla Corte di Appello di
Roma dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1381 del 2019, con cui la
Suprema Corte aveva cassato, solo in relazione al motivo accolto riguardante l'omessa pronuncia sulla natura part-time o full time del rapporto tra le parti, la sentenza n. 3692 del 2017 della Corte di Appello di Roma, fermo restando quanto statuito dalla suddetta sentenza (che, pronunciando in sede di (un primo) rinvio dalla Cassazione, “in parziale riforma della sentenza di primo grado” del Tribunale della stessa sede, confermata nel capo che disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro di originaria attrice, aveva Parte_1 condannato la a corrispondere alla lavoratrice l'indennità risarcitoria CP_1 commisurata alla retribuzione globale di fatto di € 1.873,50 mensili con decorrenza dal licenziamento del 5.11.2012 fino all'avvenuto ripristino del rapporto di lavoro nonché dal 10.11.2016 fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulle somme via via rivalutate); che la medesima sentenza n.
1476 del 2020 posta a base del precetto aveva dichiarato la natura subordinata part time del rapporto a 48 ore mensili (nonché respinto la Contr conseguente domanda della di riparametrazione della la retribuzione alla contrattazione collettiva) ed era una sentenza di accertamento – effettuato in sede di rinvio nei limiti del devoluto – e non di condanna;
che tale sentenza non contiene alcun titolo di condanna ma solo di accertamento dell'orario del rapporto e che la sentenza n. 3692 del 2017 (di conferma della sentenza di primo grado quanto alla reintegra della nel posto di lavoro e di Parte_1
Contr condanna della al pagamento di una indennità risarcitoria rapporta alla retribuzione percepita pari ad € 1.837,50 per l'illegittimo licenziamento) – cassata solo in relazione al motivo accolto – non era stata posta a base del precetto.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi:
-Illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto il Tribunale, pur avendo dato atto che il titolo giudiziale in forza del quale era stato notificato il Contr precetto contenesse anche statuizioni di rigetto della richiesta della di riparametrare la retribuzione ai minimi contrattuali, ha concluso che il titolo giudiziale conteneva solo statuizioni di accertamento relative all'orario di lavoro;
-Violazione e falsa applicazione dell'art. 474 cpc per avere il Tribunale erroneamente escluso che il titolo giudiziale in forza del quale era stato notificato il precetto contenesse statuizioni di condanna a reintegrare la lavoratrice con una retribuzione parametrata al trattamento di miglior favore e non ai minimi tabellari;
-Non avere il Tribunale tenuto conto dei titoli delle somme precettate e che il saldo delle spese legali era intervenuto il 31.12.2020, ossia posteriormente alla notifica del precetto, come da bonifico in atti, con la conseguente validità in parte qua del precetto (in relazione alle spese di precetto ed alle residue spese di lite). 3. Si è costituita la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e reiterando, altresì, la richiesta di sospensione del giudizio, ex art. 295 cpc o, gradatamente, ex art. 337, 2° c., cpc, stante la pendenza del giudizio di legittimità relativo al giudizio ordinario intercorrente tra le parti
(avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto,
l'inquadramento contrattuale della e le relative differenze Parte_1 retributive).
4. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
5. L'appello non merita accoglimento.
6. Rinvia, in primo luogo, il Collegio - quanto alle complesse vicende giudiziarie intercorse tra le parti – alla ricostruzione svolta dal Tribunale nella impugnata sentenza.
7. Quanto ai primi due motivi di impugnazione - da trattarsi congiuntamente in quanto involgenti entrambi la questione della valenza di titolo esecutivo del titolo giudiziale posto a fondamento del precetto opposto – ne evidenzia il
Collegio l'infondatezza.
7.1 E, invero, la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1476 del 2020, resa in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1381 del 2019, nei limiti del devoluto (accertamento della natura part-time o full- time del rapporto lavorativo della signora in considerazione della Parte_1 omessa pronuncia sul punto da parte della Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 3692 del 2017, emessa in sede di un primo rinvio dalla Suprema
Corte) ha così statuito: La Corte giudicando in sede di rinvio e nei limiti del devoluto , dichiara che il rapporto lavorativo tra e si Parte_1 CP_1 configura quale rapporto di lavoro subordinato part time per 48 ore mensili. Compensa per un quarto le spese di lite liquidate in complessivi euro
5585,00 per il giudizio dinanzi al Tribunale, euro 4034,00 per ciascuno dei tre gradi di appello e euro 3100,00 per ciascuno dei due procedimenti in
Cassazione, ponendo la restante parte a carico di;
non è stata, invece, CP_1 cassata dalla Suprema Corte la sentenza della Corte di Appello di Roma n.
3692 del 2017 quanto alle restanti statuizioni, di conferma della sentenza di primo grado quanto alla natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti ed alla disposta reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna della CP_1
a corrispondere alla lavoratrice l'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto di € 1.873,50 mensili con decorrenza dal licenziamento del 5.11.2012 fino all'avvenuto ripristino del rapporto di lavoro, nonché dal 10.11.2016 fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
7.2 La sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1476 del 2020 – per come correttamente evidenziato dal Tribunale – non contiene, quindi, alcun titolo di condanna nei confronti della , bensì solo un accertamento dell'orario CP_1 del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, non potendo così costituire titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 cpc, difettando dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; solo le sentenze di condanna, invero, per la loro natura, possono costituire titolo esecutivo, postulando la stesso concetto di esecuzione una esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento (v. Cass. sent. n. 9236 del 2000, in motivazione).
7.3 Né, al riguardo, rileva in alcun modo la circostanza che la sentenza impugnata dà altresì atto che la sentenza della Corte di Appello di Roma n. Contr 1476 del 2020 ha respinto la domanda della (che aveva chiesto nel ricorso in riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1381 del
2019 l'accertamento di un rapporto di lavoro part-time intercorso tra e parti, con conseguente riparametrazione della retribuzione sulla base delle previsioni del contratto collettivo) avente ad oggetto la riparametrazione della retribuzione, non costituendo la statuizione di rigetto titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc.
7.4 Neanche, poi, è censurabile la sentenza di primo grado laddove il Tribunale
– ad avviso dell'appellante - avrebbe erroneamente escluso che il titolo giudiziale sulla base del quale era stato intimato il pagamento all'appellata non contenesse statuizioni di condanna a reintegrare la lavoratrice con una retribuzione parametrata al trattamento di miglior favore e non ai minimi tabellari.
7.5 Ciò in quanto la sentenza n. 1476 del 2020 della Corte di Appello di Roma
(titolo giudiziale sulla base del quale è stato intimato il pagamento alla CP_1
) non contiene alcuna statuizione di condanna nel senso invocato dalla
[...] odierna appellante, che con il precetto oggetto di causa ha richiesto il pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 12.3.2014 (data della prima reintegra) al settembre 2020 (eccettuato il periodo dall'11.11.2016 al
5.7.2017), computando la retribuzione asseritamente dovuta sull'importo di €
1857,50 mensili per un lavoro di 48 ore mensili e riparametrando tutte le ore successive alle 48 lavorate come straordinario con varie maggiorazioni, laddove la retribuzione mensile di € 1857,50 (in alcun modo indicata nella sentenza posta a base del precetto), costituiva solo l'ammontare considerato dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 3692 del 2017 quale parametro da utilizzare ai fini del calcolo dell'indennità risarcitoria ex art. 18 della L. n. 300/70, in quanto ultima retribuzione di fatto percepita dalla ampiamente superiore al trattamento economico previsto dal Parte_1
Contr contratto collettivo
7.5 I primi due motivi di censura debbono essere, quindi, respinti.
8. Passando ad esaminare il terzo motivo di appello, se ne evidenzia pure l'infondatezza.
8.1 Ciò in quanto con l'originario precetto l'odierna appellante aveva intimato il pagamento, tra l'altro, anche della somma di € 998,27 a titolo di spese legali residue come liquidate nel titolo (sent. n. 1476/2020 della Corte di Appello di
Roma) laddove nel costituirsi in giudizio a seguito del ricorso in opposizione della la stessa aveva, sul punto, affermato che “Deve, infine, ritenersi CP_1 estinta e soddisfatta la pretesa creditizia portata dal precetto a titolo di spese di lite” (v. pag. 27 della comparsa di costituzione di primo grado).
8.2 Non può, quindi, la medesima dolersi ora del fatto che il Parte_1
Tribunale avrebbe dovuto ritenere valido il precetto in parte qua, in quanto il saldo delle spese legali era avvenuto il 31.12.2020, successivamente alla notifica del precetto (21.12.2020), come da bonifico in atti, non avendo la stessa, nel costituirsi in giudizio, avanzato una richiesta in tal senso - che costituisce in questa sede domanda nuova -, né evidenziato tale circostanza nei propri scritti di primo grado.
9. L'appello deve essere, per tutto quanto sopra esposto, respinto.
10. In ordine, infine, alla richiesta di sospensione del presente giudizio, ex art. 295 cpc o, gradatamente, ex art. 337, 2° c., cpc, in considerazione della pendenza del giudizio di legittimità relativo al giudizio ordinario intercorrente tra le parti (altro giudizio relativo al riconoscimento della natura subordinata del rapporto tra le parti, all'inquadramento contrattuale della e alle Parte_1 relative differenze retributive), la stessa non può essere accolta in mancanza dei presupposti di legge, non dipendendo dall'esito di tale giudizio la definizione della presente causa (relativa ad opposizione a precetto intimato sulla base della sentenza n. 1476/2020, resa nell'ambito di un giudizio CP_2 avente ad oggetto la legittimità del licenziamento intimato alla ed Parte_1 alla conseguente reintegra della stessa, previo accertamento della natura subordinata del rapporto), né essendo stata in questa sede invocata l'autorità della pronuncia giudiziale pronunciata in quel giudizio (precisando il Collegio, al riguardo, che le domande della erano state inizialmente proposte con Parte_1 unico ricorso con rito e che le stesse venivano separate con ordinanza CP_2 di mutamento del rito del 6.3.2013 in relazione a tutti i capi della originaria domanda, ad eccezione di quelli relativi all'impugnato licenziamento).
11. Le spese di lite del presente grado – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
12. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
5.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 04/02/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca