CASS
Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/11/2024, n. 29764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29764 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 11451-2019 proposto da: LA S.R.L., (già LA S.N.C. DI MASI MA & C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, PENNINO DOMENICO, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSARIO ES CRUDO;
- ricorrenti -
contro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO PAPIO 15, presso lo studio dell'avvocato ANGELO BONITO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonchè contro E.N.P.A.B. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI BIOLOGI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA Oggetto Contributo integrativo ENPAB R.G.N. 11451/2019 Cron. Rep. Ud. 15/05/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 29764 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 19/11/2024 CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO ES CRUDO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6373/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 3975/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ROSARIO ES CRUDO;
udito l'avvocato ANGELO BONITO. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta da Centro EN s.n.c. di SI MA & C. e da NN NI i quali avevano chiesto la condanna della ASL Napoli 1 Centro al pagamento della somma di € 5.052,03 per quanto dovuto al NN per il mancato versamento del contributo integrativo maturato sulle prestazioni relative al periodo gennaio 2008-dicembre 2012 oltre svalutazione monetaria ed interessi legali. 1.1. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che in base all’art. 8 del d.lgs n. 103 del 1996 ed all’art. 4 del Regolamento di disciplina delle funzioni di Previdenza dell’Ente Nazionale Previdenza e assistenza a favore dei Biologi il contributo integrativo grava sul biologo iscritto all’Ente e se fa parte di un’associazione professionale su questa, con applicazione della maggiorazione dovuta quale socio ex art. 4 punto 2 del Regolamento. Quanto ai rapporti tra l’associazione e la ASL che beneficia dell’attività la Corte, tenendo conto del rapporto sinallagmatico retribuzione-contribuzione, ha escluso il diritto a ripetere le somme a titolo di contributo integrativo dalla ASL. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre la s.n.c. EN di SI MA &C. ed il dott. NI NN con due motivi. Sia l’Azienda Sanitaria Napoli Centro che l’E.N.P.A.B. hanno resistito con tempestivo controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che ai periodi oggetto della presente controversia non fosse applicabile il giudicato formatosi nella causa, di identico contenuto e tra le stesse parti, avente ad oggetto il contributo integrativo relativo ad altre annualità (fino al 2007) tenuto conto del fatto che nessuna modifica era medio termine intervenuta 4. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione o falsa applicazione della legge n. 335 del 1995, degli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 103 del 1996, dell’art. 4 del Regolamento dell’ENPAB e della legge n. 243 del 2004. Sostiene che, se la prestazione di biologo è erogata in forma associata o societaria, il contributo integrativo è dovuto da chi si avvale della prestazione;
viene calcolato come percentuale dei corrispettivi conseguiti dalla società e commisurato alla quota di partecipazione agli utili spettanti all’iscritto. È riscosso direttamente dall’associazione o società ed è dovuto anche se non concretamente percepito dal debitore (fruitore della prestazione) e comunque da quest’ultimo sempre ripetibile. Tanto premesso ritiene che nel caso di prestazione resa in regime di convenzione fruitore sia la ASL con la quale vige il rapporto di convenzionamento e dunque sarebbe legittima la richiesta avanzata. 5. Il secondo motivo di ricorso, che deve essere esaminato prioritariamente poiché attiene al fondo dell’esistenza del diritto alla ripetizione oggetto della presente controversia, è fondato e deve essere accolto. 5.1. Con riguardo all’obbligo per la ASL di procedere al pagamento dei contributi previdenziali per prestazioni rese in regime di convenzionamento con la ASL, ed espletate da biologi iscritti all'ENPAB e associati in società di persone (nella specie il Laboratorio EN s.n.c.), va ricordato che con l’ordinanza n. 41024 del 2021 si è ritenuto che tenuto al pagamento dei contributi previdenziali integrativi è il soggetto che si giova della prestazione professionale e dunque, nella specie, l'Asl con la quale era stata stipulata la convenzione. 5.2. L'art. 4 del regolamento ENPAB, approvato con regolamento ministeriale 16.7.97, prevede quanto al contributo integrativo che "le associazioni professionali e le società alle quali partecipa un iscritto dell'ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'ente" e determina, quindi, la percentuale sugli utili rilevante per la quantificazione della detta maggiorazione affidando alle medesime associazioni la riscossione ed il versamento della stessa. 5.3. L'obbligo di versamento del contributo integrativo sussiste in ogni caso di attività del professionista, sia che questa eroghi direttamente la prestazione, sia nel caso in cui la stessa venga erogata attraverso una associazione di cui il professionista sia associato. 5.4. Il soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è sempre quello che si giova della prestazione professionale, sia questo la ASL come nel caso in esame ovvero altro beneficiario della stessa. 5.5. Il d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15-nonies (introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999, art. 13) ha lasciato immutato l'obbligo contributivo e le modalità di versamento della contribuzione nel fondo speciale da parte dei singoli professionisti in regime di convenzionamento. 5.6. Vero che con riguardo alle prestazioni specialistiche eseguite nell'ambito di un rapporto di convenzionamento con strutture sanitarie gestite da persone giuridiche private, da imprese societarie o da medici in forma associata la legge 23 agosto, n. 243, all'art. 1, comma 39 ha previsto che «le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale». Ma si tratta di una norma che riguarda i medici e odontoiatri ovvero società di capitali, e che invece non si applica ad altre figure professionali o società di persone, come nella specie, cui del resto non può estendersi, stante il suo carattere eccezionale. 5.7. Del resto, il successivo comma 40 prevede che «restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone», in tal modo confermando il carattere eccezionale della disposizione derogatoria, prevista solo per medici e odontoiatri (cfr. Cass. 04/02/2021 n. 2669) e, per altro verso, le società di capitali (su cui v. Cass. 13/07/2011 n. 15421). 5.8. Nella stessa direzione, la successiva ordinanza (n. 31157 del 2022) che in un caso analogo ha ribadito che con l'art. 4 del regolamento ENPAB, approvato con regolamento ministeriale 16.7.97, si prevede, quanto al contributo integrativo, che "le associazioni professionali e le società alle quali partecipa un iscritto dell'ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'ente" determinandosi la percentuale sugli utili rilevante per la quantificazione della detta maggiorazione, e si affida alle medesime associazioni la riscossione ed il versamento della stessa. 5.9. Ancora una volta si è ribadito che soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è quello che si giova della prestazione professionale dell'iscritto (da individuarsi nella ASL con il quale vige il rapporto di convenzionamento) (conformi Cass. 30/01/2020 n. 2236 ed anche la successiva n. 2850 del 2020) ricordando che si tratta di disciplina dell'obbligazione contributiva relativa al rapporto assicurativo obbligatorio inderogabile, rispetto alla quale non assume rilevanza il dato che la pretesa fatta valere dagli originari ricorrenti sia ancorata anche agli obblighi derivanti dalla convenzione intercorsa tra le parti. 6. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che esaminerà nuovamente la controversia alla luce dei principi esposti. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
- ricorrenti -
contro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO PAPIO 15, presso lo studio dell'avvocato ANGELO BONITO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonchè contro E.N.P.A.B. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI BIOLOGI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA Oggetto Contributo integrativo ENPAB R.G.N. 11451/2019 Cron. Rep. Ud. 15/05/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 29764 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 19/11/2024 CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO ES CRUDO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6373/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 3975/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ROSARIO ES CRUDO;
udito l'avvocato ANGELO BONITO. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta da Centro EN s.n.c. di SI MA & C. e da NN NI i quali avevano chiesto la condanna della ASL Napoli 1 Centro al pagamento della somma di € 5.052,03 per quanto dovuto al NN per il mancato versamento del contributo integrativo maturato sulle prestazioni relative al periodo gennaio 2008-dicembre 2012 oltre svalutazione monetaria ed interessi legali. 1.1. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che in base all’art. 8 del d.lgs n. 103 del 1996 ed all’art. 4 del Regolamento di disciplina delle funzioni di Previdenza dell’Ente Nazionale Previdenza e assistenza a favore dei Biologi il contributo integrativo grava sul biologo iscritto all’Ente e se fa parte di un’associazione professionale su questa, con applicazione della maggiorazione dovuta quale socio ex art. 4 punto 2 del Regolamento. Quanto ai rapporti tra l’associazione e la ASL che beneficia dell’attività la Corte, tenendo conto del rapporto sinallagmatico retribuzione-contribuzione, ha escluso il diritto a ripetere le somme a titolo di contributo integrativo dalla ASL. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre la s.n.c. EN di SI MA &C. ed il dott. NI NN con due motivi. Sia l’Azienda Sanitaria Napoli Centro che l’E.N.P.A.B. hanno resistito con tempestivo controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che ai periodi oggetto della presente controversia non fosse applicabile il giudicato formatosi nella causa, di identico contenuto e tra le stesse parti, avente ad oggetto il contributo integrativo relativo ad altre annualità (fino al 2007) tenuto conto del fatto che nessuna modifica era medio termine intervenuta 4. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione o falsa applicazione della legge n. 335 del 1995, degli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 103 del 1996, dell’art. 4 del Regolamento dell’ENPAB e della legge n. 243 del 2004. Sostiene che, se la prestazione di biologo è erogata in forma associata o societaria, il contributo integrativo è dovuto da chi si avvale della prestazione;
viene calcolato come percentuale dei corrispettivi conseguiti dalla società e commisurato alla quota di partecipazione agli utili spettanti all’iscritto. È riscosso direttamente dall’associazione o società ed è dovuto anche se non concretamente percepito dal debitore (fruitore della prestazione) e comunque da quest’ultimo sempre ripetibile. Tanto premesso ritiene che nel caso di prestazione resa in regime di convenzione fruitore sia la ASL con la quale vige il rapporto di convenzionamento e dunque sarebbe legittima la richiesta avanzata. 5. Il secondo motivo di ricorso, che deve essere esaminato prioritariamente poiché attiene al fondo dell’esistenza del diritto alla ripetizione oggetto della presente controversia, è fondato e deve essere accolto. 5.1. Con riguardo all’obbligo per la ASL di procedere al pagamento dei contributi previdenziali per prestazioni rese in regime di convenzionamento con la ASL, ed espletate da biologi iscritti all'ENPAB e associati in società di persone (nella specie il Laboratorio EN s.n.c.), va ricordato che con l’ordinanza n. 41024 del 2021 si è ritenuto che tenuto al pagamento dei contributi previdenziali integrativi è il soggetto che si giova della prestazione professionale e dunque, nella specie, l'Asl con la quale era stata stipulata la convenzione. 5.2. L'art. 4 del regolamento ENPAB, approvato con regolamento ministeriale 16.7.97, prevede quanto al contributo integrativo che "le associazioni professionali e le società alle quali partecipa un iscritto dell'ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'ente" e determina, quindi, la percentuale sugli utili rilevante per la quantificazione della detta maggiorazione affidando alle medesime associazioni la riscossione ed il versamento della stessa. 5.3. L'obbligo di versamento del contributo integrativo sussiste in ogni caso di attività del professionista, sia che questa eroghi direttamente la prestazione, sia nel caso in cui la stessa venga erogata attraverso una associazione di cui il professionista sia associato. 5.4. Il soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è sempre quello che si giova della prestazione professionale, sia questo la ASL come nel caso in esame ovvero altro beneficiario della stessa. 5.5. Il d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15-nonies (introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999, art. 13) ha lasciato immutato l'obbligo contributivo e le modalità di versamento della contribuzione nel fondo speciale da parte dei singoli professionisti in regime di convenzionamento. 5.6. Vero che con riguardo alle prestazioni specialistiche eseguite nell'ambito di un rapporto di convenzionamento con strutture sanitarie gestite da persone giuridiche private, da imprese societarie o da medici in forma associata la legge 23 agosto, n. 243, all'art. 1, comma 39 ha previsto che «le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale». Ma si tratta di una norma che riguarda i medici e odontoiatri ovvero società di capitali, e che invece non si applica ad altre figure professionali o società di persone, come nella specie, cui del resto non può estendersi, stante il suo carattere eccezionale. 5.7. Del resto, il successivo comma 40 prevede che «restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone», in tal modo confermando il carattere eccezionale della disposizione derogatoria, prevista solo per medici e odontoiatri (cfr. Cass. 04/02/2021 n. 2669) e, per altro verso, le società di capitali (su cui v. Cass. 13/07/2011 n. 15421). 5.8. Nella stessa direzione, la successiva ordinanza (n. 31157 del 2022) che in un caso analogo ha ribadito che con l'art. 4 del regolamento ENPAB, approvato con regolamento ministeriale 16.7.97, si prevede, quanto al contributo integrativo, che "le associazioni professionali e le società alle quali partecipa un iscritto dell'ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'ente" determinandosi la percentuale sugli utili rilevante per la quantificazione della detta maggiorazione, e si affida alle medesime associazioni la riscossione ed il versamento della stessa. 5.9. Ancora una volta si è ribadito che soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è quello che si giova della prestazione professionale dell'iscritto (da individuarsi nella ASL con il quale vige il rapporto di convenzionamento) (conformi Cass. 30/01/2020 n. 2236 ed anche la successiva n. 2850 del 2020) ricordando che si tratta di disciplina dell'obbligazione contributiva relativa al rapporto assicurativo obbligatorio inderogabile, rispetto alla quale non assume rilevanza il dato che la pretesa fatta valere dagli originari ricorrenti sia ancorata anche agli obblighi derivanti dalla convenzione intercorsa tra le parti. 6. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che esaminerà nuovamente la controversia alla luce dei principi esposti. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024