Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2016, n. 8193
CASS
Sentenza 11 febbraio 2016

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Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purchè costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale. (Nella specie la Corte ha escluso l'occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un'unica occasione, l'ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un "minimum" di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali).

Commentari2

  • 1Solo l’imprenditore risponde del reato di gestione illecita dei rifiuti?
    Fabrizio Ciotta · https://www.iusinitinere.it/

    Con la sentenza n. 2575 del 25 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che per la sussistenza del reato di gestione illecita dei rifiuti non è necessario il requisito dell'“imprenditorialità”, rilevando unicamente un “minimum” di organizzazione nella realizzazione della condotta. La pronuncia citata prende le mosse dall'art. 256 del D.Lgs 152/2006[1], il quale punisce “chiunque” effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (sull'argomento, si veda la cospicua mole di articoli presenti su Ius in Itinere). Il ricorrente, impugnando la pronuncia della Corte d'Appello, lamentava …

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  • 2RIFIUTI: Trasporto non autorizzato di rifiuti. Nuovo indirizzo giurisprudenziale.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    RIFIUTI – Trasporto non autorizzato di rifiuti – Nuovo indirizzo giurisprudenziale – Assoluta occasionalità – Illecito istantaneo – Attività di gestione abusiva di rifiuti – Necessità – Art. 256, c.1, lett.a) e 260 decreto legislativo n.152/2006. Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Cass. Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi). E' stato inoltre chiarito che, per la configurabilità del reato, è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2016, n. 8193
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8193
Data del deposito : 11 febbraio 2016

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