Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2014, n. 45934
CASS
Sentenza 9 ottobre 2014

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Il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e non anche perchè la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 530, comma secondo, stesso codice, posto che queste categorie, in quanto non richiamate dall'art. 129 citato, possono acquisire rilievo soltanto quando le parti, compreso il P.M., abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla prova. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza emessa ex art. 129 cod. proc. pen. per la necessità di accertare in dibattimento la mancanza dell'elemento soggettivo, desunto, nella decisione impugnata, dall'importo contenuto dell'evasione contributiva e dall'episodicità della inadempienza).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2014, n. 45934
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45934
Data del deposito : 9 ottobre 2014

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