Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 29992
CASS
Sentenza 24 giugno 2014

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In materia di rifiuti, la fattispecie di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, la quale sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs., è configurabile anche con riferimento alle condotte di raccolta e di trasporto esercitate in forma ambulante e con una minima organizzazione, salva l'applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell'art. 266 del D.Lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

Commentari2

  • 1REATI AMBIENTALI: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata in forma ambulante.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione 3^, dep. 04/11/2015 (ud. 17/09/2015) Sentenza n. 44471 REATI AMBIENTALI – RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante – Artt. 256, 260 e 266 D.Lgs. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivazione circa il periculum in mora – Esclusione – Sequestro preventivo preordinato alla confisca obbligatoria. La condotta sanzionata dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi del citato d.lgs., artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, svolta anche di …

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  • 2Ignoranza della legge non scusa (Cass. 5716/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2018

    La complessità della normativa settoriale in materia di rifiuti non può rappresentare di per sé elemento scusante, sussistendo un dovere di informazione fondato sugli obblighi solidaristici affermati dall'art. 2 Cost., che esclude l'inevitabilità dell'errore di diritto; la responsabilità penale va esclusa solo quando la condotta tipica derivi non già dal mero fatto negativo dell'ignoranza della legge, bensì dal fatto positivo altrui, determinante la convinzione della liceità dell'agire. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 7 gennaio ? 11 febbraio 2016, n. 5716 Presidente Ramacci ? Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 29992
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29992
Data del deposito : 24 giugno 2014

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