Sentenza 5 ottobre 2004
Massime • 1
Nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto (commissivo od omissivo) e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. La prova della sussistenza di un elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dall'imputato, il quale ha anche l'onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2004, n. 46671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46671 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 05/10/2004
Dott. TERESI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 01850
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 012662/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SF IN N. IL 26/08/1954;
avverso SENTENZA del 14/07/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iacoviello che ha concluso per: inammissibilità del ricorso;
I fatti:
ZO IN ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, in data 14,7.2003, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento del 30.7.2002, con la quale la ricorrente era stata condannata alla pena di giorni 25 di arresto ed euro 12 mila di ammenda, pena sospesa subordinata alla demolizione del manufatto abusivo e non menzione, per i reati di cui all'art. 20 lett. c) l. 47/85; e 163 D.L. 490/99 (fatti accertati Lampedusa il 7.4.2000) adducendo i seguenti motivi;
a) violazione dell'art 606 lett. b) c.p.p. per erronea applicazione dell'art. 6 della legge Regionale Siciliana 10 agosto 1985 n. 37 (nuove norme in materia di controllo delle attività urbanistico edilizia, riordino urbanistico sanatoria delle opere abusive) non richiedendo tale disposizione alcuna concessione per la recinzione di fondi rustici;
b) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 139 del D. Lvo 29 ottobre 1999 n. 490, essendo tale norma finalizzata a salvaguardare le bellezze panoramiche e non potendosi considerare tale il lotto di terreno in aperta campagna;
c) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art 530 co. 2 c.p.p. basata sulla mancanza della coscienza e volontà di violare la legge, essendo l'unico intento della ricorrente quello di tutelare la proprietà;
d) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 163 e 165 c.p. non essendo consentito al giudice, in caso di condanna per il reato di costruzione in assenza o in totale difformità dalla concessione, subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto (S.U. 10 ottobre 1987, Bruni). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In ordine al primo motivo si rileva come la Corte di merito, non sia incorsa in alcuna violazione di legge affermando, secondo un consolidato orientamento, che la recinzione di un terreno non comporta trasformazione del territorio solo quando sia realizzata con opere, anche murarie, di modesta entità e tali comunque da non causare impedimenti alla visibilità e da non alterare l'aspetto dei luoghi. Nè legittima una diversa interpretazione la normativa regionale menzionata dal ricorrente posto che, a prescindere da ogni altra considerazione di carattere sistematico, l'art. 6 L.R. n. 37/85, menziona genericamente, tra le opere non soggette a concessione, la recinzione dei fondi rustici senza tuttavia includervi espressamente le strutture murarie come avviene, invece, per la sistemazione dei suoli agricoli.
Quanto alla vantazione di merito essa appare congruamente motivata ed immune da vizi logici avendo la Corte di appello correttamente posto in luce le dimensioni del manufatto (metri due di altezza per metri 123 di perimetro) per escluderne la modesta entità ed avendo, inoltre, escluso che l'opera realizzata potesse rientrare nel concetto di ristrutturazione.
In ordine al secondo motivo di ricorso non possono che richiamarsi i principi anche recentemente espressi da questa Corte. Si è già affermato, infatti, che il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (ora sostituito dall'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 41), così come antecedentemente quello di cui all'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ha natura di reato formale di pericolo che si consuma con la sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, e prescinde dal verificarsi di un evento di danno e da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione del paesaggio, atteso che il vincolo posto su determinate parti del territorio nazionale ha una funzione prodomica al governo del territorio stesso;
peraltro tale reato non è configurabile quando si tratti di interventi di entità talmente minima che non siano neppure astrattamente idonei a porre in pericolo il paesaggio ed a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, ovvero si tratti di interventi ontologicamente estranei al paesaggio ed all'ambiente. Sez. 3, n. 16713 del 08/04/2004 Rv. 227965. Richiamate le considerazioni sopra esposte sulla consistenza del manufatto, non resta che evidenziare come nel caso di specie costituiscano oggetto di tutela della disposizione penale l'ambiente ed il paesaggio in una visione d'insieme e non, ovviamente, il singolo terreno.
Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso si osserva quanto segue. Circa la richiesta assoluzione con formula dubitativa per carenza dell'elemento psicologico, la consistenza degli elementi di prova indicati dalla Corte di merito e le argomentazioni sviluppate nella motivazione della sentenza, rendevano superflua qualsiasi ulteriore considerazione sull'elemento soggettivo del reato. Le motivazioni della Corte d'appello, infatti, incentrate sulla obiettività della lesione all'integrità del territorio e dell'ambiente, postulano evidentemente l'irrilevanza dei fini della condotta dell'agente i quali peraltro, ne' valgono ad escludere la coscienza e la volontà della condotta intesa come attribuibilità al soggetto di tutti i comportamenti dominati o dominabili dalla volontà, ne'a dimostrare l'asserita buona fede dell'agente. Ed, invero, nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto (commissivo od omissivo) e derivi da un elemento positivo, estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. La prova della sussistenza di un elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dall'imputato, il quale ha anche l'onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (Sez. 3^, n. 12710 del 21/12/1994 Rv. 200950). In ordine al quarto ed ultimo motivo, si osserva che le Sezioni Unite della Corte, nuovamente investite della questione, con motivazioni che in questa sede si richiamano integralmente, hanno affermato che è legittimo subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo (SU n. 714 del 3.2.1997, Luongo). Pertanto, anche tale motivo deve essere disatteso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2004