Sentenza 24 marzo 2005
Massime • 1
Il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può deliberare il proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 del codice di rito, solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l'analoga sentenza è preclusa quando l'infondatezza dell'accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2005, n. 14981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14981 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/03/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 459
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 13039/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Firenze;
avverso la sentenza emessa l'11-2-04 dal Gip presso il Tribunale di Firenze;
nel procedimento a carico di:
AT PA nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Gip presso il Tribunale di Firenze.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 11-2-04 il Gip presso il Tribunale di Firenze, a seguito di richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna a carico di EL PA per il reato di cui all'art. 483 c.p., assolveva ex art. 129 c.p.p. il predetto perché il fatto non costituisce reato.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica vizio di motivazione e violazione di legge in punto ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo. Il ricorso è fondato, osservandosi quanto segue.
Il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la persona nei cui confronti il P.M. abbia avanzato istanza di decreto penale di condanna, solo nel caso in cui risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato ovvero quella negativa della sua colpevolezza nel senso della radicale impossibilità di acquisirla:
siffatta pronuncia non può invece essere adottata nel caso in cui il giudice, per addivenire alla medesima, debba procedere ad operazioni di comparazione e valutazioni di dati riservate ad una fase da svolgersi in contraddittorio tra le parti (Cass. SU. 25-10-95 n. 00018 RV. 202375).
Alla luce dell'enunciato principio - posto che nella fattispecie il Gip non ha individuato una situazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ma ha operato valutazioni di merito prospettando determinate situazioni in ordine all'elemento soggettivo, in realtà ancora da accertarsi - la sentenza impugnata risulta illegittima e pertanto va annullata con rinvio al Tribunale di Firenze onde il Gip proceda a nuovo esame sulla richiesta di decreto penale del P.M..
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame sulla richiesta di decreto penale.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2005