Sentenza 10 giugno 1994
Massime • 1
A seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, secondo la quale l'ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l'autore dell'illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosidetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto. (Fattispecie relativa a reati urbanistici, in relazione ai quali la Suprema Corte ha confermato l'assoluzione pronunciata dal giudice di merito per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, motivata dalla convinzione degli imputati dell'assenza del vincolo di inedificabilità, più volte affermata in provvedimenti del giudice amministrativo, nonché in specifici atti ufficiali del Ministero dei beni culturali e ambientali e del Comune interessato, e ha conseguentemente ritenuto assorbita, perché irrilevante, la questione della sindacabilità, da parte del giudice ordinario, della concessione "macroscopicamente illegittima").
Commentari • 4
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 maggio 2023 la Corte di appello di Taranto - all'esito del gravame interposto da Ba.Vi. e da Perla Nera Srl - in parziale riforma della sentenza in data 20 gennaio 2022 del Tribunale di Taranto, ha rideterminato in mitius la pena della reclusione inflitta al primo e la sanzione pecuniaria irrogata alla società, e ha confermato nel resto la prima decisione che (per quel che qui rileva): aveva affermato la responsabilità del Ba. per i reati di cui agli artt. 316 - bis cod. pen. e 2621 cod. civ., limitatamente ai bilanci degli anni 2015 e 2016 (rispettivamente capi secondo e quarto della rubrica); aveva applicato alla Perla Nera Srl la sanzione …
Leggi di più… - 2. Calunnia: non è necessaria una denuncia in senso formaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza. (Fattispecie relativa a dichiarazioni accusatorie consapevolmente mendaci, rese al sanitario del pronto soccorso, pubblico ufficiale sul quale grava l'obbligo di referto - Cassazione penale , sez. VI , 19/02/2020 , n. 12076). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione …
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(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: L. n. 646/1982, artt. 30 e 31; Cod. ant., artt. 76, c. 7 e 80) Il fatto Il Tribunale del Riesame di Cosenza, decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 51404 del 21/9/2018), aveva rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di M. F. ed aveva confermato il decreto di sequestro preventivo anche per equivalente emesso dal GIP presso il Tribunale di Cosenza in data 14.3.2018 dell'autovettura Jeep B. A. 09 targata … di proprietà dell'istante (o di altri beni equivalenti di cui egli aveva avuto la disponibilità fino alla concorrenza dell'importo corrispondente …
Leggi di più… - 4. Ignoranza della legge non scusa (Cass. 5716/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2018
La complessità della normativa settoriale in materia di rifiuti non può rappresentare di per sé elemento scusante, sussistendo un dovere di informazione fondato sugli obblighi solidaristici affermati dall'art. 2 Cost., che esclude l'inevitabilità dell'errore di diritto; la responsabilità penale va esclusa solo quando la condotta tipica derivi non già dal mero fatto negativo dell'ignoranza della legge, bensì dal fatto positivo altrui, determinante la convinzione della liceità dell'agire. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 7 gennaio ? 11 febbraio 2016, n. 5716 Presidente Ramacci ? Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/06/1994, n. 8154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8154 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. :
1. Dott. Brancaccio ANTONIO Primo Presidente
2. " Lo CO GA Componente
3. " ES LD Componente Ud.Pubblica del
4. " GU DO Componente 10 giugno 1994
5. " LL PI Componente
6. " EN AR Componente Sentenza n.12
7. " CA NI Componente
8. " TT GI Componente R.G. N. 12514/9
9. " GN IO Componente
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli;
contro
1) TA AQ, n. 1 novembre 1947 Sessa Aurunca;
2) TA UG, n. 29 marzo 1955 Sessa Aurunca;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere IO GN;
sentita la requisitoria dei Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore Avv. IRACE Camillo di S. Maria Capua Vetere conclude: rigetto del ricorso del P.G.
Svolgimento del processo
Il 23 febbraio 1993 la Corte d'Appello di Napoli, su impugnazione dei Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Santa Maria Capua Vetere ha confermato la sentenza, con la quale il G.I.P. presso la suddetta Pretura. a seguito di giudizio abbreviato, aveva assolto "perché il fatto non costituisce reato" AQ CA e UG CA dalle seguenti imputazioni - :
a) reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 20 lett. b legge n. 47 del 1985 per avere, in concorso tra foro, il primo quale titolare ed il secondo quale direttore dei lavori, realizzato in assenza di concessione edilizia, in quanto la c. e. rilasciata il 2 giugno 1990 n. 23190 è stata emessa in violazione del]' art. 1 quinquies della legge n. 431 dei 1985, le seguenti opere: fabbricato per civile abitazione, costituito da seminterrato, piano terra e mansarda per un'altezza f. t. di mt. 5,6 fino alla linea di gronda e di mt. 9 circa fino alla linea di colmo, per una superficie di mq. 455 in pilastri di c. a. ;
b) del reato p. e p. dagli artt. 110 cod. pen., 1 sexies legge n.431 dei 1985 in relazione all'art. 20 lett. c) legge n. 47 dei 1985
per avere, in concorso tra loro, realizzato il manufatto, descritto nel capo che precede, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
in Roccamonfina il 22 ottobre 1990.
Ricorre il Procuratore Generale, deducendo violazione ed errata applicazione della legge penale.
Espone che l'applicazione degli artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n.2248 all.. E sarebbe rilevante soltanto con riferimento agli atti amministrativi illegittimi e non anche a quelli illeciti. Questi ultimi non sarebbero espressione della volontà, attribuibile alla P.A., e determinerebbero la configurabilità dei reato di costruzione senza concessione. Sotto il profilo soggettivo, poi, sarebbe erroneo ancorare questo elemento alla sussistenza della collusione tra pubblico ufficiale e privato, poiché sarebbe sufficiente la colpa. Nella specie la zona dove sorge la costruzione - afferma il ricorrente - è sottoposta a vincolo paesistico, non cessato alla data dei 31 dicembre 1986 :
la condotta dolosa dei sindaco, che rilasciò la concessione, sarebbe desumibile dalla circostanza che Ì ente locale era stato informato delle decisioni dell'A.G.O. circa la permanenza dei vincoli medesimi. Inoltre gli imputati per la loro professione di costruttori avevano il dovere di osservare la normativa urbanistica:
essi quindi erano consapevoli della macroscopica illiceità della concessione medesima.
In ordine alla seconda imputazione, osserva che il giudice del merito, dopo avere correttamente premesso che la zona era soggetta a vincolo paesistico e che non era stata rilasciata la relativa autorizzazione, inopinatamente avrebbe ritenuto che il richiamo, contenuto nella premessa della concessione edilizia, a varie leggi e decreti, nonché ad una delibera dei consiglio comunale di Roccamonfina, il quale aveva considerato non più esistente il vincolo, unicamente ad una conforme giurisprudenza amministrativa, avrebbe determinato la buona fede degli imputati sulla legittimità della loro condotta. Censura la logicità della pronuncia per la mancata valutazione della giurisprudenza dei giudice ordinario, che avrebbe - a suo dire - «costantemente ritenuto l'attualità dei vincoli in assenza di P.U.T.". In ogni caso una giurisprudenza oscillante non sarebbe sufficiente per escludere l'elemento soggettivo in una fattispecie contravvenzionale.
La Terza Sezione Penale di questa Corte con ordinanza dei 23 febbraio 1994 ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, rilevando l'opportunità di un nuovo esame sulla questione dei limiti della sindacabilità dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario, alla luce della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale in riferimento all'art. 5 cod. pen. e del persistere dei contrasto di giurisprudenza, pur dopo la sentenza - 31 gennaio 1987, ricorso Giordano - di queste Sezioni Unite.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Rileva il collegio che i giudici dei territorio hanno assolto gli imputati da ambedue le imputazioni. con la formula 'perche' il fatto non costituisce reato".
In particolare hanno affermato che, nella specie, manca l'elemento soggettivo.
A tale conclusione sono pervenuti attraverso un'approfondita e meditata analisi della condotta dei CA.
Hanno constatato che la Comunità Montana "Monte S. Croce" con delibera n. 40 in data 8 aprile 1989 ha approvato il piano paesistico. Al riguardo va osservato che questo aspetto assume rilevanza determinante, ai fini che qui interessano, poiché l'approvazione dei piani paesistici da parte delle regioni fa venir meno il vincolo assoluto di inedificabilità, di cui all'art. 1 quinquies della legge n. 431 dei 1985. Nè si trascuri che la
Comunità ha provveduto in base a leggi di delega della Regione Campania, 29 maggio 1980, n. 54 e 1 settembre 1981, n. 65. Hanno aggiunto che: a) il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, nella circolare n. 8 del 31 agosto 1985, aveva precisato che il vincolo sarebbe venuto meno i] 31 dicembre 1986;
b) il Consiglio Comunale di Roccamonfina nella delibera n. 150 dei 5 settembre 1987 aveva concordato con tale impostazione;
c) i giudici amministrativi - con decisioni citate in atti ufficiali dei Comune predetto - avevano accolto questa interpretazione;
d) Il menzionato Ministero aveva affermato, in una risposta ad una interrogazione parlamentare, essere cessato il vincolo per l'adozione del Piano paesistico da parte della Giunta Regionale della Campania;
e) la stessa Corte di Cassazione in alcune pronunce si era espressa in tale ultimo senso.
Il ricorrente Pubblico Ministero assume che le qualità professionali degli imputati costruttori - escluderebbe la loro "buona fede".
Come è noto, il testo dell'art. 5 cod. pen., a seguito della sentenza n. 364 del 23 marzo 1988 della Corte Costituzionale, è stato sostanzialmente formulato ex novo.
Il soggetto, autore dell'illecito, è scusato dall'ignoranza della legge penale, quando questa sia incolpevole, a cagione della sua inevitabilità.
Vanno quindi stabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogniqualvolta egli abbia assolto, con il criterio della ordinaria diligenza, al c.
d. "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia.
Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro, che svolgano professionalmente una determinata attività: costoro rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica.
Per affermare la scusabilità dell'ignoranza, occorre cioè che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, Ì agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e conseguentemente della liceità dei comportamento tenuto.
A questo principio i giudici dei merito - con una convincente e completa motivazione della decisione, incensurabile in questa sede - hanno dimostrato di essersi attenuti: il foro apprezzamento sfugge pertanto alle critiche mosse dal decorrente Procuratore Generale. Deriva dalle esposte considerazioni che il quesito sottoposto alì esame di queste Sezioni Unite, nel caso de quo, non deve essere necessariamente esaminato, non assumendo rilevanza: esso, qualora fosse risolto nel senso della sindacabilità dell'atto amministrativo da parte dei giudice ordinario, non potrebbe comunque determinare l'accoglimento dei ricorso, per la carenza dell'elemento soggettivo dei reato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 10 giugno l994.