Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o l'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell'azione penale o sulla inoffensività della condotta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione dal reato di omesso versamento di ritenute previdenziali motivata in ragione dell'esiguità delle somme evase).
Commentario • 1
- 1. Ignoranza della legge non scusa (Cass. 5716/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2018
La complessità della normativa settoriale in materia di rifiuti non può rappresentare di per sé elemento scusante, sussistendo un dovere di informazione fondato sugli obblighi solidaristici affermati dall'art. 2 Cost., che esclude l'inevitabilità dell'errore di diritto; la responsabilità penale va esclusa solo quando la condotta tipica derivi non già dal mero fatto negativo dell'ignoranza della legge, bensì dal fatto positivo altrui, determinante la convinzione della liceità dell'agire. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 7 gennaio ? 11 febbraio 2016, n. 5716 Presidente Ramacci ? Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2013, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 05/12/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 2205
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 14473/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
DI IA N. IL 26/12/1963;
avverso la sentenza n. 186/2011 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del 22/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette le conclusioni del PG Dott. CESQUI Elisabetta che ha chiesto l'annullamento della sentenza con sostituzione degli atti al gip di Pavia.
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Pavia, investito della richiesta di decreto penale di condanna, per il reato di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis convertito il L. n. 638 del 1983, a carico
NT IA, per avere costei, nella qualità di legale rappresentante della "Ai Masters Gelateria", omesso di versare all'I.N.P.S. le ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel mese di luglio 2008, ha emesso sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., col ritenere che la esiguità delle somme non corrisposte all'Istituto e l'assenza di piena prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato rappresentano elementi che non consentono di esercitare proficuamente l'azione penale. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, eccependo vizio di motivazione e violazione di legge, in quanto il decidente non specifica in che modo il quantum della omissione possa incidere sull'antigiuridicità della condotta e sull'elemento soggettivo del reato. Rileva, inoltre, che l'unica causa di non punibilità, prevista dal Legislatore, per il delitto in esame è rappresentata dal pagamento del dovuto entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione contestata. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta, nella quale conclude per l'annullamento della impugnata sentenza, con trasmissione degli atti al Gip di Pavia per la emissione del decreto penale di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Rilevasi che la sentenza impugnata è pronunciata in base a regole di giudizio non corrette, in quanto non riferibili ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; sentenza che può essere resa solo là dove risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o, in ogni caso, si palesi la impossibilità di acquisizione di prove della sua colpevolezza.
Di contro, è precluso pronunciare il proscioglimento nella ipotesi in cui la infondatezza dell'accusa dovrebbe essere dimostrata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta di decreto penale di condanna.
Nel caso in esame non ricorre la mancanza assoluta della prova non integrabile nelle fasi successive (Cass. S.U. 9/6/1995, n. 18), mancanza assoluta ritenuta legittimante un proscioglimento adottato ex art. 129 cod. proc. pen. dal gip investito della richiesta ex art.459 cod. proc. pen.. Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la decisione impugnata, permette di rilevare come il Gip abbia assolto l'imputata per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell'azione penale e sulla inoffensività della condotta, che non gli era consentita, poiché la individuazione di una soglia al di sopra della quale la sottrazione al pagamento di somme dovute all'Erario o al sistema previdenziale è rimessa, in via esclusiva, alla discrezionalità del Legislatore, che, diversamente da altre ipotesi, non ha ritenuto di prevederla ed ha, invece, introdotto, anche in funzione deflattiva, il meccanismo di estinzione del reato, previsto dal D.Lgs. n. 211 del 1994, art. 1, comma 1 bis. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice ad quem per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014