Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2013, n. 45306
CASS
Sentenza 17 ottobre 2013

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Massime1

Il delitto previsto dall'art. 6, comma primo, lett. d) del D.L. n. 172 del 2008 (conv. in l. 210 del 2008), applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l'omologo reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti. (In motivazione la Corte ha chiarito che il requisito della stabilità o continuatività della condotta non è contemplato dalla norma emergenziale e ne contraddirebbe la "ratio", rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio).

Commentari3

  • 1CODICE DELL’AMBIENTE: Configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    CODICE DELL'AMBIENTE – RIFIUTI – Configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti – Concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi – Artt. 183, 188, 192, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 256, 258 e 266 c.4° D.Lgs. n.152/2006. Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Nella specie il carattere non occasionale della condotta è stato desunto dall'esistenza di una …

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  • 2Modello 231: non sussiste alcun automatismo tra l'adozione del modello e la concessione dell'attenuante (Cass. pen., 50770/23)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 27 febbraio 2024

    1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Il Collegio premette che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 4, n. 5415 del 25/11/1999, dep. 2000, Mantello, Rv. 216464; Sez. 6, n. 437 del 16/09/2004, dep. 2005, Verdiani, Rv. 230858 – 01; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920 01; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 – 01), qualora il fatto ascritto all'imputato sia contestato con chiarezza, l'erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale, atteso che, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva non è l'indicazione …

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  • 3Ignoranza della legge non scusa (Cass. 5716/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2018

    La complessità della normativa settoriale in materia di rifiuti non può rappresentare di per sé elemento scusante, sussistendo un dovere di informazione fondato sugli obblighi solidaristici affermati dall'art. 2 Cost., che esclude l'inevitabilità dell'errore di diritto; la responsabilità penale va esclusa solo quando la condotta tipica derivi non già dal mero fatto negativo dell'ignoranza della legge, bensì dal fatto positivo altrui, determinante la convinzione della liceità dell'agire. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 7 gennaio ? 11 febbraio 2016, n. 5716 Presidente Ramacci ? Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2013, n. 45306
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45306
Data del deposito : 17 ottobre 2013

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