Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 8979
CASS
Sentenza 2 ottobre 2014

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Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell'impresa che li produce.

Commentari4

  • 1CODICE DELL’AMBIENTE: Configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    CODICE DELL'AMBIENTE – RIFIUTI – Configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti – Concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi – Artt. 183, 188, 192, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 256, 258 e 266 c.4° D.Lgs. n.152/2006. Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Nella specie il carattere non occasionale della condotta è stato desunto dall'esistenza di una …

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  • 2Solo l’imprenditore risponde del reato di gestione illecita dei rifiuti?
    Fabrizio Ciotta · https://www.iusinitinere.it/

    Con la sentenza n. 2575 del 25 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che per la sussistenza del reato di gestione illecita dei rifiuti non è necessario il requisito dell'“imprenditorialità”, rilevando unicamente un “minimum” di organizzazione nella realizzazione della condotta. La pronuncia citata prende le mosse dall'art. 256 del D.Lgs 152/2006[1], il quale punisce “chiunque” effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (sull'argomento, si veda la cospicua mole di articoli presenti su Ius in Itinere). Il ricorrente, impugnando la pronuncia della Corte d'Appello, lamentava …

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  • 3Trasporto e abbandono di rifiuti senza autorizzazione: concorso formale e responsabilità penale (Giudice Eliana Franco)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 4Ignoranza della legge non scusa (Cass. 5716/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2018

    La complessità della normativa settoriale in materia di rifiuti non può rappresentare di per sé elemento scusante, sussistendo un dovere di informazione fondato sugli obblighi solidaristici affermati dall'art. 2 Cost., che esclude l'inevitabilità dell'errore di diritto; la responsabilità penale va esclusa solo quando la condotta tipica derivi non già dal mero fatto negativo dell'ignoranza della legge, bensì dal fatto positivo altrui, determinante la convinzione della liceità dell'agire. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 7 gennaio ? 11 febbraio 2016, n. 5716 Presidente Ramacci ? Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 8979
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8979
Data del deposito : 2 ottobre 2014

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