Articolo 215 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 162Articolo 216
Versione
16 settembre 2003
Art. 215. Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni 1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato piu' grave.
2. Alla stessa sanzione e' sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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