Sentenza 15 gennaio 2008
Massime • 1
Le condotte di raccolta, trasporto, recupero, commercio o smaltimento dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione o comunicazione sanzionate dall'art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 256, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, configurano un'ipotesi di reato comune, potendo le stesse essere commesse anche da persona che non eserciti l'attività di gestione o di trasporto di rifiuti.
Commentari • 2
- 1. Gestione di rifiuti non autorizzata: quando è reatoAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 14 aprile 2021
La norma: art. 256 D.Lg. 152/2006 Attività di gestione dei rifiuti: cosa si intende Qualifica di imprenditore Occasionalità della condotta La norma: art. 256 D.Lg. 152/2006 L'attività di gestione di rifiuti senza autorizzazione è un reato specificamente previsto dall'articolo 256 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente). In particolare la norma sanziona chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Le sanzioni applicabili sono: l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila …
Leggi di più… - 2. Ignoranza della legge non scusa (Cass. 5716/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2018
La complessità della normativa settoriale in materia di rifiuti non può rappresentare di per sé elemento scusante, sussistendo un dovere di informazione fondato sugli obblighi solidaristici affermati dall'art. 2 Cost., che esclude l'inevitabilità dell'errore di diritto; la responsabilità penale va esclusa solo quando la condotta tipica derivi non già dal mero fatto negativo dell'ignoranza della legge, bensì dal fatto positivo altrui, determinante la convinzione della liceità dell'agire. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 7 gennaio ? 11 febbraio 2016, n. 5716 Presidente Ramacci ? Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2008, n. 7462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7462 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/01/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 93
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 21588/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
difensore di OZ NI, nato a [...] il 28 luglio del 1954;
avverso la sentenza della corte d'appello di Lecce del 18 novembre del 2005;
udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata:
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 18 novembre del 2005, la corte d'appello di Lecce confermava quella pronunciata dal tribunale della medesima città in data 5 aprile del 2004, con cui OZ NI era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed al pagamento delle spese processuali, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a) per avere, in concorso con altri, effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali costituiti da materiale di demolizione edile senza la prescritta autorizzazione. Fatto commesso il 8 maggio del 2002. Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, in data 8 maggio del 2002, si accertava che l'autocarro targato VI 553835, condotto da DO NI e di proprietà di LL Trifone, trasportava mattonelle, pietrame , polvere mista e conci di tufo, derivanti da attività di demolizione e costruzione senza alcuna autorizzazione;
che il trasporto era eseguito per conto della OZ s.r.l., di cui era legale rappresentante OZ NI;
che la società anzidetta stava effettuando lavori di ripulitura del piazzale del palazzetto dello sport, sito in agro di Brindisi, denominato Nuova Idea.
Il DO aveva riferito di avere ricevuto una telefonata dal LL, il quale gli aveva ordinato di prendere l'autocarro e di recarsi presso il palazzetto dello sport denominato Nuova Idea per eseguire lavori per conto di OZ NI. Ivi giunto, il predetto gli aveva dato incarico di caricare con un escavatore del materiale sull'autocarro. Precisava che tale materiale era destinato ad essere scaricato presso la discarica "Cellino".
Il OZ si era difeso sostenendo di avere agito per conto del fratello NC, amministratore della ditta Edil Levante s.a.s., titolare dei contratti di appalto con il Comune di Brindisi per la ristrutturazione del complesso "Nuova Idea". Precisava di avere visto un cumulo di terra e di non avere notato la presenza di mattonelle e pietrame.
A fondamento della decisione la corte , per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che non v'erano dubbi sulla responsabilità del OZ, per avere dato l'incarico di trasportare quei rifiuti, come emergeva dalle dichiarazioni del DO;
che il OZ sapeva che trattavasi di rifiuto perché quel materiale era costituito anche da pietrame e mattonelle e doveva essere trasportato alla discarica "Celino" che al prevenuto, per il precedente penale, non potevano essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
la violazione della norma incriminatrice nonché omessa motivazione sul punto per avere la corte territoriale, in violazione dell'art.521 c.p.p., affermato la penale responsabilità del prevenuto a titolo di concorso senza specificare la sua qualificazione soggettiva, in quanto si era limitata ad affermare che il reato poteva essere commesso da chiunque:
la violazione degli artt. 163, 164 e 175 c.p. per avere la corte territoriale respinto la richiesta di concessione di entrambi i benefici in base all'unico precedente penale per violazione dei sigilli ,senza considerare che la pena irrogata per il reato per il quale si procede ,cumulata con quella inflitta in precedenza ,non avrebbe impedito la concessione dei benefici.
IN DIRITTO
Il collegio rileva che il reato si è ormai estinto per prescrizione essendo maturato alla data del 8 novembre del 2006 il termine prescrizionale di anni quattro e mesi sei secondo la disciplina, applicabile alla fattispecie ratione temporis, vigente prima della riforma introdotta con la L. n 251 del 2005. Il ricorso con riferimento al secondo motivo non è manifestamente infondato poiché la motivazione in ordine al diniego dei benefici è obiettivamente carente, non essendo sufficiente il mero riferimento all'unico precedente penale costituito dalla condanna per violazione dei sigilli, posto che la pena per il delitto anzidetto, cumulata con quella oggetto dell'attuale procedimento, non era di per se ostativa alla concessione. In tale situazione il giudice, al fine del rigetto dell'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non poteva limitarsi a richiamare la precedente condanna non ostativa, proprio perché essa non era ostativa, ma doveva indicare la ragione per la quale il beneficio, astrattamente concedibile, non poteva essere applicato al caso concreto.
Non ricorrono le condizioni per un proscioglimento pieno nel merito per l'infondatezza del primo motivo. Il Decreto Ronchi, art. 51, comma 1 ora riprodotto nel D.Lgs. n 152 del 2006, art. 256 puniva chiunque effettuava un'attività di raccolta, trasporto, recupero, commercio o smaltimento dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione o comunicazione. Le violazioni in esame configuravano e configurano un' ipotesi di reato comune che può quindi essere commesso anche da persona che non esercita l'attività di gestione o di trasporto di rifiuti Quindi ai fini della decisione, come già rilevato dai giudici del merito, non era determinati stabilire se il OZ fosse o no il legale rappresentante dell'impresa che aveva prodotto il rifiuto,essendo sufficiente avere dimostrato che era comunque implicato nell'attività di raccolta e trasporto di quel rifiuto, posto che l'ordine di raccogliere e trasportare quel materiale per il conferimento nella discarica era stato dato proprio da lui. Non esiste quindi alcuna violazione dell'art. 521 c.p.p. perché l'imputato non è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato.
P.Q.M.
La Corte Letto l'art. 620 c.p.p.. ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto per prescrizione il reato ascritto. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008