Sentenza 10 giugno 2008
Massime • 2
Il divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico, previsto dall'art. 194, comma terzo, cod. proc. pen., non è applicabile nell'ipotesi di notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata ed individuabile di persone. (Fattispecie relativa ai frequentatori di un circolo ricreativo, individuati ed assunti in giudizio come testi, che hanno confermato quanto da altri genericamente riferito sulla frequentazione del circolo da parte di giovani tossicodipendenti, che solevano recarvisi per l'acquisto di sostanze stupefacenti).
Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194, comma terzo, cod. proc. pen., non trova applicazione nell'ipotesi in cui il testimone riferisca circostanze apprese da una specifica persona, ancorché non identificata con le sue generalità, e come tali assimilabili a mere confidenze per le quali è ammessa la prova testimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2008, n. 31721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31721 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 10/06/2008
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 980
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 001463/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO IS, N. IL 28/03/1976;
2) PL GI, n. IL 12/12/1968;
avverso SENTENZA del 17/09/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso di OM OR e annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla posizione di PL.
RITENUTO IN FATTO
1. OR OM e IU PL impugnano la sentenza in epigrafe indicata con la quale, pur modificando la pena inflitta, ha confermato la decisione del primo giudice che li dichiarò responsabili l'uno del delitto di detenzione e cessione di hascisch e cocaina e l'altro di detenzione al fine di cessione di hascisch.
1.1. Ad avviso del giudice d'appello, gli episodi di spaccio di cocaina e hascish enunciati nel capo b78), per i quali è stata confermata la responsabilità di OR OM sono provati dalle dichiarazioni rese in dibattimento da giovani che si rivolsero nel periodo indicato a OR OM per acquistare stupefacente. Nonostante le circostanze riferite nel corso delle indagini fossero state chiare e precise, nel corso del dibattimento nessuno dei giovani sentiti ha smentito quanto in precedenza dichiarato limitandosi a precisare che all'epoca i ricordi erano molto più nitidi. In particolare, D'LI e NA hanno indicato come ho come il loro fornitore di cocaina e di hascisc e hanno altresì precisato che nella zona egli era conosciuto come spacciatore di sostanze stupefacenti. Per il giudice d'appello, le dichiarazioni di OT smentiscono la tesi della difesa sull'uso di gruppo, in quanto il teste, sebbene abbia dichiarato che in qualche occasione ha offerto anche lui cocaina a OM, ha altresì precisato che quest'ultimo aveva costante disponibilità di stupefacente che l'offriva a terzi i quali sapevano di poterlo trovare in un circolo di Carignano. Anche il teste LO ammesso di aver acquistato proprio in nel circolo di Carignano stupefacenti da OM e che presso tale locale vi erano altri giovani. Ulteriori dichiarazioni a conferma dell'attività spaccio svolta da OM sono quelle di SA e di TI i quali anche essi hanno parlato del circolo "armonia" nel quale avvenivano cessioni di sostanze stupefacenti. In base a tale quadro probatorio, il giudice d'appello condivide le conclusioni cui è pervenuto il tribunale e precisa che le testimonianze non solo confermano l'attività di spaccio di cocaina svolta da OM, ma altresì danno conto della costante disponibilità di tale sostanza e la certezza che nella zona egli era conosciuto come diffusore di sostanze stupefacenti. Per tali ragioni, la Corte d'appello ritiene di escludere l'ipotesi lieve precisando ulteriormente che dal quadro probatorio delineato emerge che OM fu quasi sempre lui a proporsi come fornitore mostrando ampia disponibilità di cocaina ai propri clienti che cercava di invogliare all'acquisto.
Per il giudice d'appello, gli elementi acquisiti provano anche l'affermazione di responsabilità nello specifico episodio di detenzione di una imprecisata quantità di cocaina commesso in concorso con RO RA e IU LA. L'episodio si inserisce nell'ambito della vicenda relativa all'omicidio di RO RA, del quale OM ha reso confessione. In particolare, il giudice d'appello ritiene certa la conflittualità in sorta tra OM e RA, di tale intensità da determinare l'omicidio, trovò origine nel commercio di stupefacente. Sebbene non è certa la quantità di sostanza stupefacente acquistata è risultata non gradita per la sua qualità, ritiene la Corte d'appello che è certo che il tutto avvenne in un contesto tale da non consentire la valutazione in termini di lieve entità del fatto tuo tenuto conto che l'episodio diede causa ad un omicidio. In una complessiva valutazione dei fatti ascritti a OM, il giudice d'appello ritiene provata la continuità dell'attività di spaccio e della continuità degli approvvigionamenti per poter fornire la clientela che lo rintracciava presso il circolo "armonia" di Carignano.
Il giudice appello contiene la pena nei minimi edittali e in tal senso riforma la sentenza del tribunale.
1.1. Quanto alla posizione di IU PL, il giudice d'appello condivide l'affermazione di responsabilità pronunciata dal giudice di primo grado e fondati invece i lievi della difesa in ordine alla determinazione della pena. Risulta provata, si legge in sentenza, l'acquisto da parte di IU PL di circa 50 g. di hascisc;
sostanza acquistata da IU NE che ha confermato l'episodio, in tal modo dando riscontro alla conversazione telefonica relativa all'incontro tra i due per l'acquisto della sostanza. Ad avviso del giudice d'appello, la destinazione allo spaccio della sostanza, e non solo al consumo personale, è giustificata dal fatto che PL non aveva disponibilità economica per mantenersi un consumo di hascisc ragione per la quale della sostanza ricevuta avrebbe fatto un piccolo commercio per mantenersi il consumo.
2. La difesa di OR OM deduce:
1. Il difetto motivazione in relazione alla impugnata ordinanze istruttorie emessa a norma dell'art. 495 c.p.p. dal tribunale in data 27 ottobre 2006 con la quale è stata rigettata la richiesta della difesa di acquisire verbali di prova di altro procedimento penale nonché in relazione alla richiesta di rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 603 c.p.p. diretta alla predetta acquisizione. Si deduce altresì la mancata acquisizione di una prova decisiva richiesta dalla difesa in particolare riferita alla testimonianza resa da IU LA nel procedimento relativo all'omicidio di RO RA commesso da OM.
Al riguardo, la difesa rileva di avere ritualmente richiesto al Tribunale l'acquisizione dei verbali di prove assunte in altro procedimento. Il Tribunale ha ammesso i testi richiesti e ha rigettato l'acquisizione dei verbali essendo relativi a procedimento non ancora definito con sentenza irrevocabile.
La Corte d'appello nonostante la rituale impugnazione, ha omesso completamente di pronunciarsi su detta acquisizione. La mancata acquisizione di tale testimonianza, in particolare quella LA IU e di altri amici di RO RA, ha determinato l'impossibilità di acquisire elementi di prova decisivi ai fini della responsabilità del delitto enunciato nel capo B73 relativo alla detenzione di un imprecisato quantitativo di cocaina che avrebbe costituito il movente dell'omicidio di RA RO.
Rileva la difesa che IU LA, quale coimputato del presente procedimento rifiutava di rispondere, mentre innanzi alla Corte d'Assise, chiamato a deporre quale teste, ha riferito circostanze importanti sui rapporti tra RA e OM e in particolare sull'incontro avvenuto la sera precedente l'omicidio. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione della Corte d'assise d'appello di Torino proprio in punto di motivazione risultando incomprensibili le ragioni che avrebbero indotto OM a uccidere RA che in base a quella ricostruzione avrebbe assunto un ruolo del tutto secondario nella fornitura di cocaina, mentre il vero responsabile della transazione sarebbe stato LA. Ciò precisato nella sentenza della Corte di Cassazione.
2. La manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'oggetto dell'appello contro l'ordinanza istruttorie che negava l'acquisizione delle trascrizioni peritali dell'intercettazione ambientale del 15 luglio 2003, disposta nel procedimento relativo all'omicidio.
Si deduce altresì la mancata acquisizione di una prova decisiva e risulta illogica è contraddittoria la motivazione sul punto là dove si sostiene di non poter acquisire tra le prova non essendoci garanzia di genuinità. Al riguardo si rileva che la stessa Corte dimostra di non avere esaminato le trascrizioni delle quali si è chiesta l'acquisizione posto che dalle stesse in termini in equivoci LA e due fratelli di RA si interrogavano sulle ragioni dell'omicidio senza indicarne una sicura e concludevano sul fatto che si trattasse del raptus di un folle.
Per la difesa si tratta di un documento decisivo perché si tratta di una prova acquisita a soli 15 giorni dall'omicidio di RA RO dal quale risultavano i commenti di tre persone che per rapporti di parentela e di amicizia non avevano alcun interesse ad aiutare il OM che non soltanto non conoscevano ma addirittura aveva barbaramente ucciso, selezionato e dato alle fiamme il corpo del congiunto. La Corte d'assise ha ritenuto che si trattasse di un omicidio d'impeto così come sostenuto dallo stesso pubblico ministero che ha ritenuto sempre trattarsi di omicidio senza movente.
3. Inosservanza di norme processuali relative alla inutilizzabilità in relazione all'art. 191 c.p.p., art. 194 c.p.p., comma 3, e art.195 c.p.p., comma 7 della testimonianza resa da RA IO, in base alla quale la Corte ha affermato che l'offesa tra RA RO e OM sarebbe derivata presumibilmente da una trattativa relativa a sostanza stupefacente. Tali circostanze riguardavano soltanto confidenze di IO RA e, nonostante la difesa avesse dedotto l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni perché trattarsi di voce di popolo, la Corte d'appello ometteva completamente di pronunciarsi su tale inutilizzabilità rilevata dalla difesa.
4. Il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà risultante non solo dal testo della sentenza impugnata ma anche da altri atti del processo riferita sempre l'episodio descritto nel capo b73.
Nella sentenza impugnata, risulta una palese illogicità in relazione alla mera presunzione relativa ad una cessione di cocaina scadente di qualità, escludendo aprioristicamente che oggetto della cessione potesse essere altro tipo di sostanza non stupefacente quale ad esempio una sostanza da taglio. Non esiste prova agli atti che RA avesse disponibilità di droga e che fosse in ogni caso impegnato in tale contesto criminoso.
I giudici di merito in termini del tutto contraddittori traggono la prova dell'episodio dell'acquisto di cocaina da parte di OM dagli elementi emersi in ordine ad altro capo di imputazione nel quale OM risulta essere indicato come il fornitore di sostanza stupefacente. Al riguardo si rileva che OM avrebbe acquistato stupefacente da due persone sul cui conto non esiste prova alcuna che avessero disponibilità di cocaina. Si tratta di una mera presunzione desunta dalle parole di RA IO.
Si deduce il travisamento della prova in relazione alle conversazioni telefoniche intercettate la sera del 30 giugno 2003 sull'utenza in uso RA IO. È il contenuto di tali conversazioni che per i giudici di merito da una spiegazione del cosiddetto "pacco" nel senso che esso sia da ricondurre alla cessione da parte di LA e di RA di una quantità di cocaina di qualità ritenuta non soddisfacente dall'acquirente OM.
Tale dato per la Corte d'appello sarebbe avvalorato dal fatto che OM non avrebbe dato una spiegazione alternativa a tale conversazione.
In realtà, la motivazione dei giudici di merito che ricostruiscono il "pacco" collegato alla cessione di cocaina di scadente qualità ha fondamento in altra conversazione intercettata la cui valutazione è stata completamente omessa da parte del giudice d'appello.
5. L'erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per la mancata applicazione del fatto di lieve entità nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Nonostante mancasse la prova che l'oggetto della cessione sia riferibile ad una partita di cocaina scadente, la Corte quello ha escluso in ragionevolmente la diminuente del fatto dell'identità senza considerare che il dato ponderale sarebbe determinante.
Con specifico riferimento agli episodi di spaccio enunciati nel capo b78) si deduce:
6. Omessa motivazione in relazione all'appello interposto contro l'ordinanza istruttorie che rigettava la richiesta di acquisizione dei verbali di prova di altro procedimento.
7. Mancata assunzione della prova decisiva richiesta della difesa. Al riguardo di entrambe le censure si riporta quanto già detto con i precedenti motivi e si precisa che la prova a discarico era diretta ad escludere la colpevolezza dell'imputato in relazione ad alcune cessioni di stupefacenti nonché al fine di evidenziare come le dichiarazioni iniziali rese dagli acquirenti alla polizia giudiziaria fossero state ridimensionate dai testi nel dibattimento celebrato davanti a la Corte d'Assise in epoca prossima ai fatti relativi all'attuale procedimento.
8. La violazione di legge processuale in relazione agli artt. 63, 64 e 191 c.p.p. con riguardo alle dichiarazioni rese da RM OR, il quale sentito come teste ha affermato di aver ceduto cocaina a OM e talvolta di aver ricevuto cocaina da quest'ultimo sempre a titolo gratuito. Tali affermazioni avrebbero dovuto comportare la sospensione dell'esame e gli avvertimenti al teste a norma dell'art. 64 c.p.p.. 9. La violazione della legge processuale in relazione all'art. 500 c.p.p., comma 2, in quanto il giudice di merito ha ritenuto di poter utilizzare come elementi di prova e di valutazione dei fatti le dichiarazioni rese dei testimoni nel corso delle indagini preliminari e agli stessi contestate per difformità nel corso dell'esame dibattimentale. La difformità si centrava sul numero delle cessioni e sulle quantità e pertanto i precedenti dichiarazioni, precisate dei testi, non avrebbero potuto essere utilizzate perché non confermate in sede dibattimentale.
10. La manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla vicenda OR RM e LO TI. Quanto alla discende alla prima vicenda, la Corte escluso di ragionevolmente di gruppo di cocaina tra OM e RM OR, nonostante dagli atti perché l'acquisto della sostanza stupefacente fu preceduto da un accordo di frane uso di gruppo. In relazione alla cessione in favore di LO TI, per la difesa la motivazione è del tutto carente nel senso che la prova della cessione è provata solo in relazione al fatto che TI si è recato per acquistare cocaina nel circolo "armonia", dove erano noto che il OM spacciasse. Si tratta di circostanza non sufficiente a provare la cessione, in quanto la testimonianza resa nulla prova al riguardo.
11. L'errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1973, art. 73, comma 5, e il difetto di motivazione sul punto. Nonostante fosse stato dedotto che l'attività di spaccio avrebbe avuto un arco temporale di uno o due mesi prima dell'omicidio commesso dal OM, la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità del fatto di lieve entità, perché un teste riferiva di" processioni di acquirenti presso il circolo armonia dove si trovava OM.
Si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni sul punto rese da UD LO in quanto egli ha parlato di voci correnti tra il pubblico circa l'attività illecita di OM presso il circolo armonia. MA SA non era in grado di fornire alcun riscontro a quanto affermato su tale attività, in quanto non forniva alcun nome di acquirente.
3. IU PL deduce:
1. l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e manifesta illogicità della motivazione.
Quanto al primo profilo, il ricorrente rileva che non vi è prova della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta. La valutazione del giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento ai parametri: della quantità, all'incirca 50 grammi di hashish;
della compatibilità del possesso della sostanza con le condizioni economiche del soggetto;
alla qualità di assuntore di sostanze;
alla pregressa attività di spaccio.
In base a tali parametri, non avrebbe potuto formularsi l'ipotizzata destinazione allo spaccio di parte della sostanza.
Anzitutto, si è in presenza di c.d. droga parlata per la quale è impossibile ogni certezza sul principio attivo e poi l'imputato svolgeva regolare attività lavorativa, quale militare in servizio permanente.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di OR OM è infondato.
Questione preliminari da esaminare riguardano anzitutto le asserite violazioni di legge processuale.
1.1. L'una, quella relativa all'inutilizzabilità della testimonianza di RM per violazione degli artt. 63 e 64 c.p.p. perché il suo esame, una volta che il teste ha riferito di aver offerto cocaina in alcune occasioni a OM, avrebbe dovuto essere sospeso per procedere agli avvertimenti di rito.
La censura è generica per non avere definito il contesto giuridico nel cui ambito RM fu chiamato a rendere dichiarazioni. Peraltro, ammesso che egli rivestisse la qualità di teste e non di imputato di reato connesso, è incontestabile che l'assuntore di stupefacenti va esaminato quale persona informata dei fatti e in giudizio in qualità di teste;
ed è altrettanto incontestabile che le dichiarazione rese sono utilizzabili erga alias e non contra se là dove, ex art. 63 c.p.p., comma 1, al momento in cui egli fu sentito non risultavano elementi tali da considerarlo indiziato di reato.
Ciò è sufficiente per ritenere legittimo l'utilizzo delle dichiarazioni rese a carico di OM, la questione dell'utilizzo delle dichiarazioni contra se si porrà in eventuale procedimento a suo carico.
1.2. Altra questione riguarda la violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 2, per avere utilizzato le dichiarazioni dei testi rese nel corso delle indagini come prova dei fatti in esse affermati e non solo per verificare la credibilità del dichiarante. La questione, anche qui la censura - oltre che generica per non avere descritto e definito le parti di utilizzo di dichiarazioni in precedenza nel corso delle indagini - è infondata in fatto. Nella sentenza impugnata si da conto delle molteplici dichiarazioni rese da giovani che si erano rivolti a OM per l'acquisto di cocaina in numerose occasioni. Si da altresì che i testi hanno confermato in dibattimento le dichiarazioni rese in precedenza, sebbene "a fatica" e ammettendo che all'epoca delle indagini i ricordi erano molto più nitidi. Non vi è nulla da cui possa emergere la circostanza dedotta dal ricorrente, anzi la Corte da atto che le dichiarazioni dibattimentali forniscono ampia prova dell'attività di spaccio enunciata nel capo di imputazione B78).
In conclusione, la censura è assolutamente infondata.
1.3. Un ulteriore deduzione è quella di utilizzo di testimonianze rese su voci correnti e in ogni caso in violazione della disposizione relativa alla testimonianza indiretta.
Al riguardo, va detto che il divieto di testimonianza previsto dall'art. 194 c.p.p., comma 3, sulle voci correnti nel pubblico non è applicabile nell'ipotesi di notizie a una cerchia di persone determinate e individuabili come i frequentatori di un circolo ricreativo. Tali persone risultano individuate e assunte in giudizio, confermando quanto da altri riferito genericamente sulle frequentazione del circolo da parte di giovani tossicodipendenti per acquistare sostanze stupefacenti. Peraltro, il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194 c.p.p., comma 3, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il testimone riferisca circostanze apprese da una specifica persona, ancorché non identificata con le sue generalità e come tali assimilabili a mere confidenze per le quali è ammessa la testimonianza del privato.
1.4. Altre questioni, quali quella della mancata rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione di atti di altro procedimento sono state risolte correttamente da parte dei giudici di merito i quali hanno ritenuto peraltro esplicitamente e indirettamente inutili tali atti. Il quadro probatorio acquisito, si legge in sentenza, è di tale convergenza da consentire un'adeguata ricostruzione della vicenda relativa alla sostanza enuncia nel capo B 73), storicamente inserito nell'ambito dell'omicidio di RO RA.
1.5. Le altre censure sono infondate e lambiscono l'inammissibilità per essere dirette a prospettare una diversa interpretazione del quadro probatorio e una ricostruzione alternativa rispetto a quella corretta e coerente formulata dalla Corte d'appello nel cui sentenza sono elencati gli univoci elementi che hanno dato fondamento alle accuse formulate.
In narrativa, sono state descritte le conclusioni cui, attraverso un proprio ragionamento probatorio, è pervenuto il giudice d'appello;
ragionamento sorretto da adeguate e coerenti argomentazioni. Si è già detto che, rispetto a tali corrette conclusioni, il ricorrente richiede una complessiva rilettura delle risultanze processuali per ottenere una ricostruzione dei fatti e una valutazione della consistenza probatoria diverse rispetto a quelle effettuate dal giudice di merito, il quale è giunto all'affermazione di responsabilità in base a un corretto esame del contenuto delle conversazioni in considerazione del complessivo contesto probatorio, puntualmente descritto in sentenza.
La motivazione appare coerente e rispondente agli elementi presi in considerazione e non denota un deficit valutativo da parte del giudice di merito la cui decisione è stata resa all'esito di un approfondimento del quadro probatorio e degli elementi che avrebbero potuto essere oggetto di interpretazione alternativa. A fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, sui precisi riferimenti probatori operati dal giudice di merito, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis, Sez. un., 23 febbraio 2003, Petrella, rv. 226074);
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per Cassazione con la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), a opera della L. n.46 del 2006, la nuova previsione del motivo della contraddittorietà
della motivazione, con la facoltà aggiuntiva per il ricorrente di fare riferimento a "altri atti del processo" nella deduzione dei difetti della motivazione, non comporta che per la sussistenza del vizio sia sufficiente che gli atti del processo siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, o ancora che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella contenuta nella sentenza;
occorre invece che essi siano dotati di un'autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità (Sez. 6, 24 marzo 2006, dep. 20 aprile 2006, n. 14054). La Corte d'appello, riproducendo le ragioni già sviluppate dal primo giudice sui capi per i quali vi è stata la conferma, ha sintetizzato le ragioni in base alle quali ha ritenuto inequivoco il quadro probatorio e l'idoneità degli elementi acquisiti a configurare l'attività di traffico di stupefacenti svolta da OM.
1.6. Altrettanto manifestamente infondata la censura relativa al diniego delle diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La Corte d'appello, in base alle risultanze delle conversazioni intercettate, ha ritenuto che il commercio di stupefacenti non è stato saltuario e occasionale, bensì si è trattato di una sistematica attività, protratta nel tempo. Sul punto, la Corte d'appello richiama specifiche i continui contatti per l'approvvigionamento di stupefacente e quanto all'iposodio che si colloca nell'ambito dell'omicidio di RO RA, sono adeguatamente spiegate le ragioni per le quali non è giuridicamente configurabile la diminuente invocata.
Il giudice d'appello si è correttamente attenuto al principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, secondo cui l'attenuante speciale prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per i reati di traffico di stupefacenti, trova applicazione quando la fattispecie concreta risulti di trascurabile offensività, sia per l'oggetto materiale del reato, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, sia per la condotta, riferibile ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della stessa, per cui il vaglio in senso negativo anche di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge deve condurre ad escludere l'ipotesi del fatto di lieve entità. Nella specie, il diniego dell'attenuante è stato correttamente riferito alla condotta di commercializzazione in modo frequente e sistematico;
condotta sintomo di una non trascurabile potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio. Peraltro, il ricorrente articola motivi in base ad astratte enunciazione di principio, senza indicare la sussistenza di circostanze in relazione ai parametri richiesti dalla norma in parola per applicare le attenuanti generiche. La censura si rileva manifestamente infondata e generica.
Il ricorso, peraltro, si caratterizza per estrema genericità, in quanto ripropone in questa sede le medesime censure poste a fondamento dell'atto d'appello senza tenere affatto conto delle ragioni per le quali, con specifici argomenti, la Corte territoriale ne ha escluso la fondatezza.
Come noto, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, in quanto la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, non potendo essere ignorate le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità del ricorso (ex plurimis, Sez. 6, 29 marzo 2000, Barone, r.v.216473).
1.7. In conclusione, il ricorso di OM è, dunque, infondato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
2. A diversa conclusione deve pervenirsi per quanto attiene la posizione di IU PL.
La motivazione appare assertive e priva di concreti riferimenti ai parametri in base ai quali affermare che la sostanza acquistata sia stata poi destinata anche a uso di terzi.
Ai fini della configurabilità del reato previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, deve risultare dagli atti processuali la inequivoca dimostrazione che la droga detenuta o acquistata sia destinata a uso diverso da quello personale. Indici che debbono essere caratterizzati da decisiva concludenza nell'ipotesi in cui non vi stato sequestro di sostanza e il tutto sia fondato da una conversazione intercettata nel corso della quali si parla di acquisti di hashish e su una prova dichiarativa dalle quali non vi è certezza di quantità e qualità della sostanza.
La prova logica tratta dalla Corte di merito per affermare che la droga acquistata fosse destinata non esclusivo uso personale e elemento che non offre certezze e richiede ulteriori riscontri che possano dare conto della conclusione raggiunta. La valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, va effettuata dal giudice di merito secondo parametri che debbono indici della finalità di spaccio possono essere la quantità, la qualità e la composizione della sostanza, anche in rapporto al reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché, là dove tali elementi abbiano lacune e non possano essere verificati per la mancanza di reperti in sequestro, la disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza o ogni altro materiale che faccia fondatamente ritenere l'attività di commercio svolta dall'acquirente- detentore di stupefacenti.
Il deficit argomentative riguarda un elemento costituivo del delitto ritenuto e richiede un ulteriore e completo esame dal giudice di merito che possa fornire elementi tali da fere ritenere ragionevole la conclusione raggiunta, allo stato rimasta a livello di mero spunto investigativo.
La sentenza impugnata va annullata nei confronti di IU PL e va disposto rinvio ad altra Sezione della Cote d'appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di OM OR e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PL IU e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008