Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2008, n. 31721
CASS
Sentenza 10 giugno 2008

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Il divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico, previsto dall'art. 194, comma terzo, cod. proc. pen., non è applicabile nell'ipotesi di notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata ed individuabile di persone. (Fattispecie relativa ai frequentatori di un circolo ricreativo, individuati ed assunti in giudizio come testi, che hanno confermato quanto da altri genericamente riferito sulla frequentazione del circolo da parte di giovani tossicodipendenti, che solevano recarvisi per l'acquisto di sostanze stupefacenti).

Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194, comma terzo, cod. proc. pen., non trova applicazione nell'ipotesi in cui il testimone riferisca circostanze apprese da una specifica persona, ancorché non identificata con le sue generalità, e come tali assimilabili a mere confidenze per le quali è ammessa la prova testimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2008, n. 31721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31721
    Data del deposito : 10 giugno 2008

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